N. 403 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1990- 27 maggio 1991

                                N. 403
 Ordinanza   emessa   il   28  novembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  27  maggio  1991)  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il Tribunale di Paoloa nel procedimento penale a
 carico di Marafioti Francesco ed altri
 Processo penale - Indagini preliminari - Intercettazioni di
    conversazioni o comunicazioni  -  Esecuzione  delle  operazioni  -
    Utilizzazione  di  tali  mezzi  di  prova  -  Deposito - Termini -
    Possibilita'  di  proroga  (fino  alla  chiusura  delle   indagini
    preliminari)  in  caso  di  ritenuto pregiudizio per le indagini -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 268, quinto comma).
 (Cost., art. 24).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Con istanza depositata l'8 novembre 1990, relativa al  procedimento
 penale  n.  16/89  r.g.  e  n.  25/89  r.g.i.p. a carico di Marafioti
 Francesco + 9, si rappresentava a questo ufficio che nel corso  delle
 indagini  preliminari  il giudice aveva autorizzato ( ex art. 268, n.
 5, del c.p.p.) il p.m. a ritardare  il  deposito  dei  verbali  delle
 intercettazioni   telefoniche  fino  alla  conclusione  dell'indagini
 preliminari stesse.
    A seguito di tale procedura,  la  difesa  del  Marafioti  eccepiva
 l'incostituzionalita'  dell'art.  268,  del c.p.p. per violazione del
 diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, nella  parte
 in   cui   l'impugnato   articolo   non  prevede  il  deposito  delle
 intercettazioni  telefoniche  nel  caso  in  cui  le  stesse  vengano
 utilizzate  nel corso delle indagini anche a supporto di richieste al
 g.i.p.
    Ed invero e' accaduto che il p.m.  ebbe  ad  utilizzare  parti  di
 conversazioni  estrapolate dal citato mezzo istruttorio per domandare
 a questo ufficio l'emissione di una misura  cautelare  nei  confronti
 degli indagati; il richiesto provvedimento fu dato anche tenuto conto
 delle  risultanze  emergenti  dalle intercettazioni telefoniche; solo
 successivamente  e,  per  motivi  diversi  da  quelli  oggetto  della
 presente  ordinanza,  il tribunale del riesame di Cosenza annullo' la
 misura restrittiva precedentemente irrogata.
    Dei verbali di trascrizione delle intercettazioni di cui  trattasi
 la  difesa,  nel  corso  del  procedimento,  non ebbe mai a prenderne
 visione e conoscenza se non per stralci  e  riassunti,  limitatamente
 alle  parti  acquisite  agli  atti  nella  fase della richiesta delle
 misure cautelari.
    La proposta questione di legittimita'  costituzionale  appare  non
 manifestamente  infondata  ed  il  giudizio  non puo' essere definito
 indipendentemente dalla  quesione  circa  la  corretta  utilizzazione
 delle intercettazioni telefoniche.
    Ed  invero,  nell'analizzare  la  questione  di  costituzionalita'
 prospettata  a  questo  giudicante  si  sono  dovuti  preliminarmente
 contemperare,  perche'  concorrenti,  due  diritti costituzionalmente
 garantiti e rilevanti: quello della difesa (art. 24) e  quello  delle
 garanzie  stabilite nei confronti di tutta l'attivita' del p.m. (art.
 107 che rimanda alle norme sull'ordinamento giudiziario).
    Il punto che piu' interessa ai fini della prospettata questione di
 legittimita' costituzionale e'  quello  relativo  alla  tutela  della
 segretezza delle indagini disposte dal p.m., principio che ha trovato
 una naturale collocazione anche nel nuovo codice di procedura penale.
    E' ultroneo, in questa sede, precisare nel dettaglio le ipotesi in
 cui  il  principio  in questione viene controbilanciato da quello del
 diritto di difesa, ma e' agevole rilevare che lo stesso trova il  suo
 limite  in  tutti  quei  casi in cui alcuni atti di indagine (rectius
 mezzi di ricerca delle prove) del p.m. e' prescritto che avvengano in
 presenza di un  difensore  dell'indagato  (ispezioni,  perquisizioni)
 oppure  altri  (intercettazioni  telefoniche)  debbano  ricevere  una
 preventiva autorizzazione del giudice ed una successiva  pubblicita',
 attraverso  il loro deposito, che garantisce una opportuna e completa
 conoscenza da parte della difesa di  quanto  compiuto  nei  confronti
 dell'indagato.
    Se  e'  vero, dunque, che nel caso de quo il giudice autorizzo' il
 p.m. al differimento del deposito delle intercettazioni ex art.  268,
 n.  5,  del c.p.p. risolvendo in tal modo il problema del pregiudizio
 per le indagini, e' altrettanto vero che attraverso tale via  non  si
 e' tenuto conto dell'eccessiva compressione del diritto di difesa che
 in  questa  particolare  circostanza  veniva  posto  in secondo piano
 rispetto a quello del buon esito delle indagini.
    E'  da considerare ai fini di un'analisi esaustiva della questione
 che nulla dice il codice di rito in merito al da farsi  nel  caso  in
 cui  il  p.m. abbia utilizzato in alcune parti le intercettazioni che
 fino  ad  un  momento  prima  erano  rimaste  coperte   dal   segreto
 istruttorio.
    E' ancora legittimo richiederne la segretezza dopo la loro sia pur
 parziale utilizzazione?
    E'  stata  una consapevole omissione del legislatore quella di non
 riprendere la  statuizione  contenuta  nella  relazione  al  progetto
 preliminare  del  c.p.p.  che "ad evitare un eccessivo sacrificio del
 diritto di difesa" prevedeva "il deposito entro cinque giorni in caso
 di utilizzazione delle intercettazioni nel corso delle indagini"?
    Alla luce di quanto innanzi detto appare  opportuno  e  necessario
 una  interpretazione  autentica della norma contestata ovvero una sua
 integrazione da parte della ecc.ma Corte costituzionale.
    Questi,  in  sintesi,  i  motivi  che  si  prospettano  a   questo
 giudicante  e che lo inducono a ritenere non manifestamente infondata
 la proposta questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina l'immediata trasmissione di  tutti  gli  atti  relativi  al
 proc. pen. n. 16/89 r.g. alla Corte costituzionale;
    Dispone   la  sospensione  del  predetto  procedimento  fino  alla
 pronuncia della Corte medesima;
    Manda alla cancelleria per la notifica  della  presente  ordinanza
 alla  Corte costituzionale, al p.m., a tutti gli indagati, alle altre
 parti costituite, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  nonche'
 ai Presidenti della Camera e del Senato.
      Paola, addi' 28 novembre 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: EBOLI

 91C0732