N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1991

                                N. 404
      Ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal tribunale di Ravenna
   nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Babini Fabio ed
 altri
 Sanita' pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura -
    Determinazione  - Criteri - Riferimento al "reddito complessivo ai
    fini IRPEF" e  pertanto  al  reddito  lordo  anziche'  al  reddito
    effettivo - Violazione del principio della capacita' contributiva.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo
    1988, n. 67, art. 10, sesto comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Rilevato  che  con ricorso depositato il 29 maggio 1989 l'I.N.P.S.
 propose appello avverso la sentenza 3 febbraio 1989, con la quale  il
 pretore  di  Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta
 da numerosi lavoratori autonomi operanti nell'ambito della  provincia
 di  Ravenna,  aveva, fra l'altro, ritenuto che il reddito da assumere
 quale base per il calcolo della misura del contributo di malattia  di
 cui  alla  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' il reddito imponibile ai
 fini IRPEF al netto di tutti gli oneri  deducibili,  conseguentemente
 condannando l'I.N.P.S. a rimborsare ai ricorrenti le differenze fra i
 contributi versati e quelli dovuti;
    Rilevato  che  in data 15 dicembre 1989 il Ministero del tesoro si
 costitui'  in  giudizio,  a  mezzo   dell'avvocatura   dello   Stato,
 proponendo a sua volta appello incidentale;
    Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n.
 67,  nello  stabilire  che le quote di cui all'art. 31 della legge 28
 febbraio 1986, n. 41 "si intendono dovute salvo  prova  contraria  da
 parte  del  contribuente,  sulla  base  dell'aliquota dovuta ai sensi
 dell'art. 31 della medesima legge come  modificato  dalle  precedenti
 disposizioni  e  dell'imponibile  effettivo",  non  ha  inciso  sulla
 determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura
 del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel
 presente  giudizio  dell'avvocatura  dello  Stato  e   dalla   difesa
 dell'I.N.P.S.,  con  tale disposizione si e' inteso soltanto adeguare
 la normativa alla sentenza  della  Corte  costituzionale  5  dicembre
 1987,  n.  431,  dichiarativa della illegittimita' della normativa in
 esame  nella  parte  in  cui  imponeva  ai  lavoratori  autonomi   un
 contributo   minimale   a   prescindere  dal  reddito  effettivamente
 prodotto, come rivela l'espressione "imponibile effettivo" usato  dal
 legislatore,  che,  se  avesse  inteso,  come  ritenuto  dal pretore,
 stabilire il principio che il contributo di malattia va calcolato sul
 reddito netto avrebbe potuto (e dovuto, non potendo ignorare  ne'  la
 prassi applicativa dell'I.N.P.S. ne' le relative contestazioni) farne
 ben  piu' chiara menzione, usando espressioni come "reddito effettivo
 al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF" o altra equivalente;
    Ritenuto  che,  di  conseguenza,  la  base  per  il  calcolo   del
 contributo  di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi
 del disposto dell'art. 31, ottavo  comma,  della  legge  28  febbraio
 1986,  n. 41, con la sola precisazione che va escluso, in conformita'
 alla  decisione  della   Corte   costituzionale,   ogni   "imponibile
 contributivo presunto";
    Ritenuto  che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo
 al "reddito complessivo ai fini dell'IRPEF"  faccia  riferimento,  al
 contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne le
 deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento che
 le  somme  dedotte  (in  sede  IRPEF)  dal  reddito a titolo di oneri
 deducibili fanno comunque parte del reddito complessivamente prodotto
 e appunto per questo possono esserne  sottratte,  mentre,  se  avesse
 inteso  riferirsi  al  reddito  netto  IRPEF,  il legislatore avrebbe
 quanto meno  omesso  l'aggettivo  "complessivo"  e  parlato  solo  di
 "reddito ai fini IRPEF";
    Ritenuto  che tale interpretazione e' confermata dal fatto che per
 i lavori dipendenti il contributo di malattia, trattenuto dal  datore
 di lavoro e da questi corrisposto direttamente (c.d. "trattenuta alla
 fonte")  e' calcolato sul reddito complessivo lordo (va precisato che
 tale osservazione viene qui svolta solo  ad  ulteriore  dimostrazione
 dell'esattezza dell'interpretazione sopra indicata e non per proporre
 questioni  di  legittimita'  del trattamento riguardante i lavoratori
 dipendenti, che potrebbero caso mai essere proposte, solo li'  avendo
 rilievo ai fini decisionali, una controversia che li concernesse);
    Ritenuto  che  la  disposizione  in  questione  cosi' interpretata
 (anche nella prassi  applicativa  dell'I.N.P.S.)  e,  ad  avviso  del
 tribunale,  che ritiene di non poter fare propria l'opposta soluzione
 cui e' pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore,  non  altrimenti
 interpretabile  si  appalesa  in  contrasto  con  i principi generali
 dell'ordinamento in materia  di  capacita'  contributiva  e  prelievo
 fiscale   (in  particolare  art.  53  della  Costituzione),  che  pur
 dovendosi  escludere  la   natura   specificamente   tributaria   del
 contributo,    in    conformita'    all'insegnamento    della   Corte
 costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al
 reddito complessivo ai fini IRPEF, il legislatore ha comunque assunto
 a giustificazione e misura del dovere del singolo di contribuire alla
 spesa sanitaria la capacita' contributiva dello stesso, come indicato
 anche nella decisione di primo grado;
    Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio  di  logica  e
 razionalita'  attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacita'
 di concorrere alle spese pubbliche;
    Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato
 il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, ottavo  comma,
 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer possa ove
 sia  ritenuto confermativo della predetta disposizione, dell'art. 10,
 sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    Ritenuto  che  tale  questione,  concernente   esclusivamente   la
 legittimita'  costituzionale  della disposizione individuatrice della
 base di calcolo per la determinazione della misura del contributo  di
 malattia,  e'  rimasta estranea alle precedenti decisioni della Corte
 costituzionale in materia (1ยบ luglio 1986, n. 167, e 28 ottobre 1987,
 n. 431).
                               P. Q. M.
     Solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e,
 per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge  11
 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia
 di  prelievo  fiscale  e  capacita'  contributiva  e, in particolare,
 dell'art. 53 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che  copia  della  presente  ordinanza  venga  notificata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone la sospensione del giudizio in corso come per legge.
      Ravenna, addi' 18 aprile 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0733