N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1991
N. 405 Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Vescio Luigi Processo penale - Procedimento pretorile - Rito abbreviato - Termini: giorni quindici dalla notifica del decreto di citazione al giudizio - Richiesta tardiva - Inammissibilita' - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto al "patteggiamento" - Lesione del principio di eguaglianza tra imputati - Privazione della liberta' personale per tempi piu' lunghi - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 560). (Cost., artt. 2, 3, 13 e 24).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL PRETORE Considerato che l'imputato ha sollevato eccezione d'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 560 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dello stesso articolo; che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale come sopra delineata; R I L E V A che l'eccezione sollevata dall'imputato devesi ritenere non manifestamente infondata per le considerazioni che seguono. Innanzitutto, occorre premettere che, a norma dell'art. 173, primo comma, del c.p.p., un termine puo' considerarsi stabilito a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, il termine di cui al primo comma dell'art. 560 del c.p.p., non essendo previsto a pena di decadenza, dovrebbe ragionevolmente poter essere considerato meramente ordinatorio, con la conseguenza di potersi ritenere ammissibile la richiesta tardiva di giudizio abbreviato, sulla quale, per analogia con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 563 del c.p.p., nonche' per ovvi motivi di economia processuale, dovrebbe essere competente a decidere non piu' il g.i.p., bensi' il pretore del dibattimento. Purtroppo, pero', poiche' la stragrande maggioranza dei giudici di merito ha interpretato ed interpreta l'omessa previsione della possibilita' di richiesta tardiva di giudizio abbreviato nel senso che detta richiesta debba considerarsi inammissibile, ne consegue una non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 del c.p.p., nella parte in cui non prevede, a differenza di quanto dispone per il patteggiamento l'art. 563 del c.p.p., la possibilita', per l'imputato, di formulare la richiesta di giudizio abbreviato anche oltre il termine previsto nel primo comma dell'esaminato articolo. Infatti, detta omissione contrasta, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, attesa la sua palese irragionevolezza. Il nuovo codice, come viene piu' volte ribadito nella relazione ministeriale, mira a favorire al massimo grado il ricorso ai riti alternativi, proprio per raggiungere quelle finalita' di snellimento delle proce- dure e di selezione tra i processi, tali per cui devono essere decisi a seguito di dibattimento soltanto quei casi per i quali si renda necessaria un'istruzione dibattimentale che, va sottolineato, e' sempre dispendiosa, non solo per il tempo che richiede ma anche per il tipo di mezzi di prova in essa esperibili. Nell'art. 560 del c.p.p., invece, emerge un'inversione di tendenza: il termine di cui al primo comma e' invalicabile. Se l'imputato non lo ha rispettato, gli rimane solo la possibilita' di chiedere il patteggiamento, ove ne ricorrano i presupposti, ma se neppure questo e' possibile, gli resta solo il dibattimento, senza alcuno sconto di pena. Che tale sbarramento sia irrazionale, si evince anche dal fatto che il legislatore non si e' minimamente curato nemmeno di disciplinare, cosa che normalmente fa in qualunque settore del diritto, l'ipotesi di una rimessione in termini dell'imputato che, quanto meno, dimostri di non aver potuto formulare tempestivamente la richiesta di giudizio abbreviato per caso fortuito o forza maggiore. Vi e' dunque contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Vi e' contrasto perche' tra due imputati che si trovino nelle medesime condizioni, l'uno, per aver formulato la relativa richiesta tempestivamente, puo' usufruire della riduzione d'un terzo sulla pena chiedendo il rito che preferisce, mentre l'altro, scaduto il termine, puo' usufruire della riduzione d'un terzo solo se ha la fortuna di trovarsi in una situazione in cui ricorrano i presupposti necessari per richiedere il patteggiamento, altrimenti deve rassegnarsi a subire il dibattimento, senza godere d'alcuno sconto. Il che contrasta anche con l'art. 2 in riferimento all'art. 13 della Costituzione, perche' comunque comporta la privazione della liberta' personale (nel caso di pene detentive) per una durata che supera d'un terzo quella inflitta all'imputato che abbia formulato tempestivamente la propria richiesta e contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione perche' limita e menoma grandemente la possibilita' di scegliere tra i diversi riti alternativamente posti a disposizione dell'imputato nell'interesse di una sua miglior difesa, intesa nel senso del conseguimento del maggior vantaggio per lui possibile;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il processo n. 94/91 reg. gen. pretura a carico di Vescio Luigi, per il reato di cui all'art. 367 del c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto alle ore 11,40. Il pretore: AMADORI L'assistente giudiziario: (firma illeggibile) 91C0734