N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1991

                                N. 405
    Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Lamezia Terme
           nel procedimento penale a carico di Vescio Luigi
 Processo penale - Procedimento pretorile - Rito abbreviato - Termini:
    giorni  quindici  dalla  notifica  del  decreto  di  citazione  al
    giudizio  -  Richiesta  tardiva - Inammissibilita' - Irragionevole
    disparita' di trattamento rispetto al "patteggiamento"  -  Lesione
    del  principio  di  eguaglianza  tra  imputati  - Privazione della
    liberta' personale  per  tempi  piu'  lunghi  -  Compressione  del
    diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 560).
 (Cost., artt. 2, 3, 13 e 24).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                              IL PRETORE
    Considerato che l'imputato ha sollevato eccezione d'illegittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art. 560 del c.p.p., nella parte  in  cui  non  prevede  che  la
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  possa  essere  formulata dopo la
 scadenza del termine di cui al primo comma dello stesso articolo;
      che   il   presente   giudizio   non   puo'   essere    definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
 costituzionale come sopra delineata;
                              R I L E V A
      che l'eccezione  sollevata  dall'imputato  devesi  ritenere  non
 manifestamente infondata per le considerazioni che seguono.
    Innanzitutto, occorre premettere che, a norma dell'art. 173, primo
 comma,  del  c.p.p., un termine puo' considerarsi stabilito a pena di
 decadenza solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, il termine di
 cui al primo comma dell'art. 560 del c.p.p., non essendo  previsto  a
 pena  di decadenza, dovrebbe ragionevolmente poter essere considerato
 meramente  ordinatorio,  con  la  conseguenza  di  potersi   ritenere
 ammissibile la richiesta tardiva di giudizio abbreviato, sulla quale,
 per analogia con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 563
 del c.p.p., nonche' per ovvi motivi di economia processuale, dovrebbe
 essere  competente  a  decidere non piu' il g.i.p., bensi' il pretore
 del dibattimento.
    Purtroppo, pero', poiche' la stragrande maggioranza dei giudici di
 merito  ha  interpretato  ed  interpreta  l'omessa  previsione  della
 possibilita'  di  richiesta  tardiva di giudizio abbreviato nel senso
 che detta richiesta debba considerarsi inammissibile, ne consegue una
 non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  560  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevede,  a
 differenza  di  quanto  dispone  per il patteggiamento l'art. 563 del
 c.p.p., la possibilita', per l'imputato, di formulare la richiesta di
 giudizio abbreviato anche oltre il termine previsto nel  primo  comma
 dell'esaminato articolo.
    Infatti,  detta  omissione contrasta, in primo luogo, con l'art. 3
 della Costituzione, attesa la sua palese irragionevolezza.  Il  nuovo
 codice,  come viene piu' volte ribadito nella relazione ministeriale,
 mira a favorire al massimo grado  il  ricorso  ai  riti  alternativi,
 proprio  per raggiungere quelle finalita' di snellimento delle proce-
 dure e di selezione tra i processi, tali per cui devono essere decisi
 a seguito di dibattimento soltanto quei casi per  i  quali  si  renda
 necessaria  un'istruzione  dibattimentale  che,  va  sottolineato, e'
 sempre dispendiosa, non solo per il tempo che richiede ma  anche  per
 il  tipo  di  mezzi  di  prova  in essa esperibili. Nell'art. 560 del
 c.p.p., invece, emerge un'inversione di tendenza: il termine  di  cui
 al  primo  comma e' invalicabile. Se l'imputato non lo ha rispettato,
 gli rimane solo la possibilita' di chiedere il patteggiamento, ove ne
 ricorrano i presupposti, ma se neppure questo e' possibile, gli resta
 solo il dibattimento, senza alcuno sconto di pena.
    Che tale sbarramento sia irrazionale, si evince  anche  dal  fatto
 che   il   legislatore  non  si  e'  minimamente  curato  nemmeno  di
 disciplinare, cosa  che  normalmente  fa  in  qualunque  settore  del
 diritto,  l'ipotesi  di  una rimessione in termini dell'imputato che,
 quanto meno, dimostri di non aver potuto formulare tempestivamente la
 richiesta di giudizio abbreviato per caso fortuito o forza maggiore.
    Vi  e'  dunque  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione. Vi e'
 contrasto perche' tra due imputati  che  si  trovino  nelle  medesime
 condizioni,   l'uno,   per   aver  formulato  la  relativa  richiesta
 tempestivamente, puo' usufruire della riduzione d'un terzo sulla pena
 chiedendo il rito che preferisce, mentre l'altro, scaduto il termine,
 puo' usufruire della riduzione d'un terzo solo se ha  la  fortuna  di
 trovarsi  in  una situazione in cui ricorrano i presupposti necessari
 per richiedere  il  patteggiamento,  altrimenti  deve  rassegnarsi  a
 subire il dibattimento, senza godere d'alcuno sconto.
    Il  che  contrasta  anche  con l'art. 2 in riferimento all'art. 13
 della Costituzione, perche' comunque  comporta  la  privazione  della
 liberta'  personale  (nel  caso di pene detentive) per una durata che
 supera d'un terzo quella inflitta all'imputato  che  abbia  formulato
 tempestivamente  la propria richiesta e contrasta anche con l'art. 24
 della  Costituzione  perche'   limita   e   menoma   grandemente   la
 possibilita' di scegliere tra i diversi riti alternativamente posti a
 disposizione  dell'imputato nell'interesse di una sua miglior difesa,
 intesa nel senso del conseguimento  del  maggior  vantaggio  per  lui
 possibile;
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il processo n. 94/91 reg. gen. pretura a carico di Vescio
 Luigi, per il reato di cui all'art. 367 del c.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto alle ore 11,40.
                          Il pretore: AMADORI
                         L'assistente giudiziario: (firma illeggibile)
 91C0734