N. 255 ORDINANZA 22 maggio - 6 giugno 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Navigazione marittima e interna - Regione Emilia-Romagna - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto - Rinuncia al ricorso da parte della regione - Estinzione del processo. (Legge 29 novembre 1990, n. 380, artt. 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma). (Cost., artt. 3, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, artt. 80, 81, 87, 88, primo comma, n. 3, 97, 98 e 101).(GU n.23 del 12-6-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380, recante "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia- Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria il 22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 1991, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art. 3 ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione e porti lacuali" nonche' dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e 101 del medesimo decreto rispettivamente per le materie "urbanistica", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile ed in residua parte infondato; che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto depositato il 17 maggio 1991, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1483 del 14 maggio 1991, ha proposto formale rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia e' stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991; Considerato che deve essere, pertanto, pronunciata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Regione Lombardia avverso gli artt. 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano- veneto), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione nonche' agli artt. 80, 81, 87, 88, primo comma, n. 3, 97, 98 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0745