N. 255 ORDINANZA 22 maggio - 6 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Navigazione marittima e interna - Regione Emilia-Romagna - Interventi
 per  la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto - Rinuncia
 al ricorso da parte della regione - Estinzione del processo.
 
 (Legge 29 novembre 1990, n. 380, artt. 1, 2, 3,  sesto  comma,  e  4,
 primo e terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, artt. 80, 81,
 87, 88, primo comma, n. 3, 97, 98 e 101).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,  2,  3,
 sesto  comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990,
 n.  380,  recante  "Interventi  per  la  realizzazione  del   sistema
 idroviario  padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia-
 Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria  il
 22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Ritenuto che, con  ricorso  depositato  il  22  gennaio  1991,  la
 Regione   Emilia-Romagna   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto  comma,  e  4,  primo  e
 terzo  comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la
 realizzazione del sistema idroviario padano-veneto),  per  violazione
 degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art.
 3  ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97
 e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione  e  porti
 lacuali"  nonche'  dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e
 101   del   medesimo   decreto   rispettivamente   per   le   materie
 "urbanistica", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
 regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
      che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri   chiedendo   che   il   ricorso  sia  dichiarato  in  parte
 inammissibile ed in residua parte infondato;
      che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto
 depositato il 17 maggio 1991, a  seguito  della  deliberazione  della
 Giunta  regionale  n.  1483  del  14 maggio 1991, ha proposto formale
 rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia e'  stata  accettata
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  atto depositato
 dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991;
    Considerato che deve essere,  pertanto,  pronunciata  l'estinzione
 del  processo,  ai  sensi  dell'art. 25 delle Norme integrative per i
 giudizi davanti a questa Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  promosso,  con  il  ricorso  di  cui in
 epigrafe, dalla Regione Lombardia avverso gli artt. 1,  2,  3,  sesto
 comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380
 (Interventi  per  la  realizzazione  del  sistema  idroviario padano-
 veneto), in riferimento agli artt. 3, 117 e  118  della  Costituzione
 nonche'  agli  artt. 80, 81, 87, 88, primo comma, n.  3, 97, 98 e 101
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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