N. 481 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1987- 26 giugno 1991
N. 481 Ordinanza emessa il 10 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia sul ricorso proposto da S.a.s. "La Lucchina" contro ufficio del registro di Civitavecchia Imposta sull'incremento del valore degli immobili (IN.V.IM.) - Previsione di identico trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di omessa e tardiva presentazione della dichiarazione - Irragionevolezza - Prospettata violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega secondo i quali le sanzioni devono essere commisurate alla effettiva entita' delle violazioni. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.28 del 17-7-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da La Lucchina S.a.s. avverso ufficio del registro; Letti gli atti; Sentito per il ricorrente il dott. Bruni Claudio; Sentito il r. dell'ufficio dott. Mancini; Udito il relatore avv. Montefiore; Ritenuto con il ricorso in esame la immobiliare La Lucchina S.a.s. si oppone alla richiesta di pagamento della somma di L. 1.411.500 per soprattassa tardiva presentazione della dichiarazione Invim straordinaria ex art. 26 del d.-l. n. 55/1983. Parte ricorrente non contesta il ritardo della presentazione rispetto al termine di legge (30 giugno 1983) bensi' l'entita' della sanzione applicata (100%) e solleva questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 10 e 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, non essendo prevista per la soprattassa la graduazione entro i limiti minimo e massimo, cosi' da equiparare sul piano sanzionatorio - in quanto la soprattassa e' commisurata esclusivamente in base all'ammontare dell'imposta - chi ha omesso deliberatamente la presentazione della dichiarazione e chi l'ha presentata sia pur tardivamente. MOTIVAZIONE La commissione, vista l'eccezione di incostituzionalita' del d.P.R. n. 643/1972 sollevata dal contribuente con riferimento alla mancanza delle gradualita' sanzionatorie ed il contrasto con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825; ritenuto che l'esame degli atti induce a sollevare d'ufficio - atteso che nel ricorso non e' ben specificata la norma - l'eccezione di sospetta incostituzionalita' del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione perche' si viene di fatto a parificare due situazioni diverse quali la tardiva dichiarazione e la omessa dichiarazione senza prevedere una ragionevole graduazione delle sanzioni, e perche' il legislatore delegato ha violato con il citato art. 23, primo comma, le direttive della legge delega n. 825/1971, art. 10, secondo comma, sub 11 in cui e' previsto che le sanzioni amministrative debbano essere commisurate alla effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni e ritenuta la rilevanza della norma nella fattispecie.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: COPPOLA Il relatore: MONTEFIORE 91C0883