N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 1991

                                 N. 31
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 23 agosto 1991 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Minori - Provincia autonoma di Bolzano - Interventi in favore di
    soggetti a rischio di  coinvolgimento  in  attivita'  criminose  -
    Invasione  di competenze esclusive della provincia - Lesione della
    potesta'  legislativa  primaria  e  secondaria  -  Erogazione   di
    contributi   -   Esclusiva   competenza  provinciale  anche  nelle
    modalita' di riparto.
 (Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 1, primo comma; art. 2, primo,
    terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma;
    artt. 3 e 6).
 (Artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma,
    cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78;  79  e
    80  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,  e  relative norme di
    attuazione approvate con decreti del Presidente  della  Repubblica
    20  gennaio  1973,  n.  115;  20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre
    1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n.  691;
    28  marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n.
    761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987,  n.  526;  nonche'
    art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e art. 119 Cost.).
(GU n.35 del 4-9-1991 )
    Ricorso  della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice-
 presidente sostituto pro-tempore della giunta provinciale dott.  Otto
 Saurer, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4340  del  5
 agosto   1991,   rappresentata  e  difesa,  tanto  unitamente  quanto
 disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 5 agosto  1991,  rogata
 dall'avv.  Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed
 ufficiale rogante (rep. n. 16.172), dagli  avvocati  proff.ri  Sergio
 Pannunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1,
 primo  comma,  art.  2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
 comma; art. 3 e art. 6 della legge 19 luglio 1991,  n.  216,  recante
 "Primi  interventi  in  favore  dei  minori  soggetti  a  rischio  di
 coinvolgimento in attivita' criminose", per violazione degli artt. 8,
 primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra  2;  16,
 primo  comma;  54, primo comma, cira 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670, e relative norme  di  attuazione  approvate  con
 decreti  del  Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20
 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre  1973,  n.
 687;  1º  novembre 1973, n.   698; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo
 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4  dicembre  1981,  n.  761;  10
 febbraio  1983,  n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonche' dell'art. 5
 della legge  30  novembre  1989,  n.    386  e  dell'art.  119  della
 Costituzione.
                               F A T T O
    1.  -  La  provincia  autonoma  di Bolzano ha potesta' legislativa
 primaria in materia di ordinamento degli  uffici  provinciali  e  del
 personale  ad  essi addetto; di assistenza e benficienza pubblica; di
 scuola materna, di assistenza scolastica per i settori di  istruzione
 in  cui  ha  competenza  legislativa;  di  addestramento e formazione
 professionale (statuto speciale d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,  art.
 8,  primo  comma,  cifre  4,  25,  26,  27  e  29,  nonche'  potesta'
 legislativa  secondaria  in  materia  di  istruzione   elementare   e
 secondaria:   media,   classica,  scientifica,  magistrali,  tecnica,
 professionale ed artistica (statuto speciale  art.  9,  primo  comma,
 cifra 2).
    La  provincia autonoma di Bolzano esercita in tale ambito anche le
 relative potesta' amministrative (statuto  speciale  art.  16,  primo
 comma).
    Inoltre,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e'  succeduta,  in
 corrispondenza alle materie di propria  competenza,  nell'ambito  del
 proprio  territorio,  nei  beni e diritti demaniali e patrimoniali di
 natura immobiliare dello Stato e  nei  beni  e  diritti  demaniali  e
 patrimoniali della regione (art. 68 dello statuto speciale).
    Alla  giunta  provinciale  spetta l'amministrazione del patrimonio
 della provincia, nonche'  il  controllo  sulla  gestione  di  aziende
 speciali  provinciali  per  servizi  pubblici  (art. 54, primo comma,
 cifra 4 dello statuto speciale).
    L'ambito di tali competenze risulta poi specificato da  una  serie
 di norme d'attuazione dello statuto, che sono elencate sopra a pagina
 1.
    La    provincia   ricorrente   ha   ampiamente   esercitato   tali
 attribuzioni, dettando tra l'altro un'ampia  ed  organica  disciplina
 relativa  all'assistenza  e  beneficienza  pubblica ed in particolare
 prevedendo ed attuando una serie di interventi in favore  dei  minori
 soggetti  a  vari rischi, tra cui anche quelli derivanti da attivita'
 criminose in cui possono essere stati coinvolti.
    In proposito va particolarmente ricordata la legge  provinciale  7
 dicembre 1978, n. 69 ("Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione
 delle  forme  di  devianza sociale, tossicodipendenza e alcoolismo"),
 che aveva gia' da tempo previsto e disciplinato un  organico  sistema
 di vari interventi e strutture con il relativo assetto finanziario al
 fine   di   prevenire   e  di  curare  forme  di  disadattamento,  di
 emarginazione e devianza sociale, di tossicodipendenza, di alcoolismo
 e di tutte le altre forme  che  necessitano  di  analogo  intervento,
 nonche'  di predisporre la relativa assistenza e/o consulenza medica,
 psicologica, pedagogica, sociale e legale.
    Anche le materia a  cio'  connesse  hanno  avuto  una  dettagliata
 regolamentazione,  come  per  esempio  i  provvedimenti relativi agli
 affidamenti di minorenni (legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33).
    2.  -  Nell'ambito  statale  e'  stata   pubblicata   recentemente
 (Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del 23 luglio 1991) la legge 19 luglio
 1991, n. 216, intitolata  "Primi  interventi  in  favore  dei  minori
 soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose".
    Obiettivo di questa legge e' la promozione di diverse attivita' al
 fine  di  fronteggiare  il  rischio  di  coinvolgimento dei minori in
 attivita' criminose ed al tal fine e' prevista  sia  l'organizzazione
 degli interventi, sia il modo di erogare i contributi.
    3.  - La citata legge dello Stato n. 217/1991 invade le competenze
 esclusive (legislative, amministrative e finanziarie) della provincia
 autonoma di Bolzano in materia  di  attivita'  educative  locali,  di
 assistenza  e  beneficienza  pubblica,  di  assistenza scolastica, di
 addestramento   e   formazione   professionale,   nonche'  di  quelle
 secondarie in materia di istruzione pubblica.
    Poiche' la citata legge 19 luglio  1991,  n.  216,  e'  gravemente
 lesiva  delle  competenze  della provincia autonoma di Bolzano, quali
 definite dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige, questa  si  vede
 costretta ad impugnarla per i seguenti motivi in
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  delle  competenze  legislative  della provincia
 autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma,  cifre  4,  25,
 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; e 16, primo comma del d.P.R. 31
 agosto  1972, n. 670, e le relative norme di attuazione dello statuto
 speciale Trentino-Alto Adige, in particolare il d.P.R. 28 marzo 1975,
 n. 469, ed il d.P.R.  24 marzo 1981, n. 215, e  dell'art.  119  della
 Costituzione,  da  parte  dell'art.  1,  primo  comma, della legge 19
 luglio 1991, numero 216.
    La legge n. 216/1991 stabilisce all'art.  1,  primo  comma,  varie
 iniziative  volte  a  tutelare e favorire la crescita, la maturazione
 individuale e la socializzazione della persona  di  eta'  minore,  al
 fine  di  eliminare  le condizioni di disagio, annoverando i seguenti
 campi di applicazione:
      " a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei  minori  per  i
 quali  si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito
 familiare;
       b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie,  anche
 dopo  il  reinserimento del minore a seguito della eliminazione della
 situazione  di  rischio  in  particolare  per  l'assolvimento   degli
 obblighi scolastici;
       c)  l'attivita'  di  centri  di  incontro  e  di  iniziativa di
 presenza sociale nei quartieri a rischio;
       d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con
 le competenti autorita'  scolastiche  e  in  base  ad  indirizzi  del
 Ministro  della  pubblica  istruzione,  nell'ambito  delle  strutture
 scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale  o  nel
 periodo estivo".
    Quale  autorita' promotrice di questi interventi la legge prevede,
 all'art. 1, la presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  dipartimento
 per gli affari sociali.
    Queste   previsioni  si  rivelano  costituzionalmente  illegittime
 perche', a prescindere  dalla  formulazione  piuttosto  generica  dei
 varti  tipi  di  intervento,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano ha
 competenza  legislativa  ed  amministrativa  esclusiva  in  tema   di
 assistenza   e  beneficienza  pubblica,  scuola  materna,  assistenza
 scolastica  per  i  settori  di  istruzione  in  cui  ha   competenza
 legislativa,  nonche'  nell'ambito  dell'addestramento  e  formazione
 professionale  e  per  quanto  concerne  l'avviamento  degli   uffici
 provinciali  e  del  personale  ad essi addetto (art. 8, primo comma,
 cifre 25, 26, 27, 29, 4 ed art. 16 del d.P.R. n.  670/1972),  nonche'
 secondaria  in  tema  di  istruzione elementare e secondaria (art. 9,
 primo comma, cifra 2 del d.P.R. n. 670/1972) ed ha esercitato le  sue
 competenze  con  un'attivita' legislativa ed esecutiva di avanguardia
 che ha dato ampiamente i suoi frutti (rilevabili, peraltro, anche dal
 positivo evolversi dei dati statistici).
    Si noti che in materia sono state emanate specifiche e dettagliate
 norme di attuazione e precisamente i d.P.R.  20 gennaio 1973, n. 116;
 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689, 1º novembre 1973,
 n.  691;  28  marzo  1975,  n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre
 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526.
    In generale la norma di attuazione d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  469,
 relativa  alla  competenza  primaria  nel  settore  dell'assistenza e
 beneficienza pubblica, descrive esattamente l'ambito entro  il  quale
 si svolge l'attribuzione provinciale in questione:
      Art.  1:  "Le  attribuzioni  dell'amministrazione dello Stato in
 materia  di  assistenza  e  beneficienza  pubblica,  esercitate   sia
 direttamente  dagli  organi centrali e periferici dello Stato sia per
 il tramite di enti e di istituti pubblici  a  carattere  nazionale  e
 sovraprovinciale  e  quelle gia' spettanti alla regione Trentito-Alto
 Adige  in  materia  di  istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
 beneficienza  sono  esercitate,  per  il rispettivo territorio, dalle
 province di Trento e di Bolzano  con  l'osservanza  delle  norme  del
 presente decreto" e
      Art.  2: "Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del
 Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  la  regione
 Trentino-Alto Adige e' competente a disciplinare con proprie leggi il
 modello  di  organizzazione  e  di  funzionamento  delle  istituzioni
 pubbliche di assistenza e beneficienza,  nonche'  ad  approvare  agli
 statuti  e  relative modificazioni. Rimangono riservate alle province
 le potesta'  amministrative  in  ordine  all'istituzione  degli  enti
 pubblici   di  assistenza  e  beneficienza  e  alle  altre  funzioni,
 concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale".
    In particolare, l'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981 ha disposto  che
 l'ambito delle funzioni amministrative si estende anche:
       c)   agli   interventi   in  favore  di  minorenni  soggetti  a
 provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito  della
 competenza amministrativa e civile".
    Nel  corso  degli  anni  la  provincia ha regolato l'intero ambito
 dell'assistenza dei minori e dell'attivita' educativa e scolastica  -
 con   particolare   riguardo   ai   minori   soggetti  a  rischio  di
 coinvolgimento in attivita' criminose e di associazone criminosa - in
 piena ottemperanza dei limiti segnati dallo statuto speciale.
    Giova ricordare, in  proposito,  che  tutta  una  serie  di  leggi
 provinciali  reca  disposizioni  in merito, che hanno trovato utile e
 lodevole applicazione. Tra esse annoveriamo la legge  provinciale  17
 agosto  1979,  n.  10 ("Istituzioni dei consultori familiari"), legge
 provinciale 1º giugno 1983, n. 13 ("Promozione del servizio - giovani
 nella provincia di Bolzano"), legge provinciale 21 dicembre 1987,  n.
 33  ("Assistenza e beneficienza pubblica; provvedimenti relativi agli
 affidamenti di minorenni"), legge provinciale 6 novembre 1989, n.  10
 ("Istituzione del servizio 'casa delle donne'"), legge provinciale 17
 settembre  1973,  n.  59  ("Provvidenze  in  favore  dei  minorati  e
 disadattati  sociali"),  legge  provinciale  1º  marzo  1983,  n.   6
 ("Riconoscimento,  sostegno,  tutela e disciplina del volontariato"),
 legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 ("Servizio  di  prevenzione,
 cura  e  riabilitazione  delle  forme  di  devianza  sociale  tossico
 dipendenza e alcoolismo"), legge provinciale 19 aprile  1973,  n.  11
 ("Provvidenze  in  favore di istituzioni assistenziali operanti nella
 provincia di Bolzano"), legge provinciale  26  ottobre  1973,  n.  69
 ("Provvedimenti  relativi  all'assistenza  di base nella provincia di
 Bolzano"),  legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 ("Interventi in
 favore dell'attivita' educativa in genere") e  legge  provinciale  31
 agosto 1974, n. 7 ("Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare
 il diritto allo studio").
    Rimandando  per ogni informazione piu' dettagliata a quanto diremo
 in una successiva memoria, si puo' benissimo sin d'ora constatare che
 l'insieme   di   queste   norme   assicura   e    garantisce    anche
 finanziariamente  tutti gli interventi educativi ed assistenziali, in
 favore dei minori, in particolare di  quelli  soggetti  al  specifico
 rischio  di  venire  coinvolti  in  attivita'  criminose, contemplate
 dall'impugnata legge del 19 luglio 1991, n. 216.
    Certo e' che in una materia di esclusiva  competenza  provinciale,
 quale  indubbiamente  e' l'assistenza ai minori, la normativa dettata
 dall'art. 1, primo  comma,  della  legge  impugnata  n.  216/1991  si
 sovrappone  e  si  contrappone  alla competenza provinciale che viene
 cosi' palesemente violata.
    E parimenti certo  e'  il  fatto  che  non  sono  ammissibili  gli
 interventi  teste'  indicati  da  parte  di  organi statali, quale la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento  per  gli  affari
 sociali, nei settori che sono di eslcusiva competenza della provincia
 autonoma di Bolzano.
    La  denunciata  lesione  delle  competenze  provinciali si sarebbe
 potuta evitare qualora nella legge n. 216/1991 fosse  stata  inserita
 la  disposizione  che  facesse  "salve"  le attribuzioni spettanti in
 materia  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano.  Ma   una   siffatta
 disposizione  non c'e'; anzi il complessivo tenore della legge induce
 a ritenere che essa  debba  estendersi  alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano e trovare applicazione nella provincia stessa.
    2.  -  Violazione  delle  competenze  della  provincia autonoma di
 Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26 27, 29;  9,
 primo  comma,  cifra  2;  16,  primo comma, 78; 79 e 80 del d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670, e  le  relative  norme  di  attuazione,  nonche'
 all'art.  5  della  legge  30  novembre 1989, n. 386, e dell'art. 119
 della Costituzione  da  parte  dell'art.  2,  primo,  terzo,  quarto,
 quinto,  sesto  e  settimo  comma e dell'art. 3 della legge 19 luglio
 1991, n. 216.
    L'art. 2, primo comma, della legge impugnata n.  216/1991  prevede
 l'erogazione  di  contributi a favore dei comuni, delle province, dei
 loro  consorzi,   delle   comunita'   montane,   nonche'   di   enti,
 organizzazioni   di   volontariato,  associazioni  e  cooperative  di
 solidarieta'  sociale  "che  operino  senza  scopo  di  lucro   nelle
 attivita'  e  con  le  specifiche  finalita' di cui all'art. 1, primo
 comma, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita'  dei
 minori".
    Per  i  comuni, i loro consorzi e le comunita' montane e' previsto
 inoltre, dall'art. 2,  quarto  comma,  la  possibilita'  di  ricevere
 questi  contributi  anche  per l'avvio di nuove iniziative, mentre il
 terzo comma  dell'art.  2  statuisce,  ai  fini  dell'erogazione  dei
 contributi,  l'onere per gli enti, le organizzazioni di volontariato,
 le  associazioni  e  le  cooperative  di  solidarieta'   sociale   di
 trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta ad
 una commissione.
    Questa  commissione,  "composta  dal presidente, da un funzionario
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con   funzione   di
 segretario,   da   un   rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri
 dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica  istruzione,  da
 tre   docenti  universitari  esperti  nelle  problematiche  dell'eta'
 evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali,  nonche'  da
 tre  rappresentanti  delle  regioni  e tre rappresentanti dei comuni,
 designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di  entrata
 in  vigore  della  presente  legge, dalla conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
 Bolzano  e  dall'associazione nazionale dei comuni italiani" (art. 2,
 quinto comma, legge n. 216/1991), ha ampi poteri per quanto  riguarda
 l'erogazione dei contributi.
    La  commissione  non  solo stabilisce i criteri e requisiti per la
 ripartizione  dei  contributi,   ma   formula   anche   al   Ministro
 dell'interno,  che  dispone  poi  con  decreto  il  finanziamento, la
 proposta riguardante la  concessione  dei  contributi  riferiti  alle
 domande presentate.
    La  presentazione  delle domande avviene tramite la prefettura, la
 quale riceve le domande e la documentazione dai singoli comuni  (art.
 2, settimo comma, della legge n. 216/1991).
    Inoltre,   la   legge   impugnata  prevede  all'art.  3  che  "per
 l'erogazione dei contributi e' istituito un  apposito  fondo  per  il
 triennio  1991-1993  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  sociali,
 aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo  2  del  decreto-
 legge  20 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo e'  determinata
 in  lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per
 gli anni 1992 e 1993. A valere sul fondo di cui  al  primo  comma  il
 Ministro  dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto
 di cui all'art. 2, sesto comma".
    Si deve denunziare l'illegittimita' costituzionale delle  suddette
 disposizioni sotto diversi profili, in quanto:
       a)  la  normativa in questione illegittimamente si sovrappone e
 si  contrappone  alla  competenza  provinciale,  in  una  materia  di
 esclusiva     competenza    provinciale    quale    sicuramente    e'
 l'amministrazione e l'erogazione dei contributi  per  l'assistenza  e
 beneficienza pubblica (art. 8, primo comma, cifra 25 e art. 16, primo
 comma, del d.P.R. n. 670/1972).
    Si  precisa  al  riguardo  che la provincia autonoma di Bolzano ha
 emanato da tempo  diverse  leggi  che  regolano  dettagliatamente  la
 ripartizione  e  l'erogazione dei contributi specifici. A mero titolo
 di esempio si indica la legge provinciale 21 dicembre  1987,  n.  33,
 intitolata   "Assistenza   e   beneficienza  pubblica:  provvedimenti
 relativi agli affidamenti di minorenni", che prevede agli artt. 20  e
 segg.  un'apposita  disciplina  circa  gli  organismi  e  criteri  di
 intervento,  nonche'   precise   indicazioni   sulle   modalita'   di
 liquidazione  di  contributi  (art.  23)  e  sulla composizione della
 commissione.
    Anche la gia' citata legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, che
 istituisce il servizio di prevenzione, cura  e  riabilitazione  delle
 forme  di  devianza  sociale,  tossicodipendenza  e  alcoolismo, reca
 dettagliatamente norme circa l'amministrazione,  la  gestione  ed  il
 finanziamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e  cura di forme di
 disadattamento, emarginazione e devianza sociale anche di minorenni;
       b) la normativa impugnata, inoltre, non tiene minimamente conto
 dell'assetto   finanziario   della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
 regolato dagli artt. 78, 80 e segg. del d.P.R. n. 670/1972, integrati
 dalla legge 30 novembre 1989, numero 386.
    La provincia, alla quale per la compartecipazione al  gettito  lo-
 cale  di  imposte  e  tasse  erariali e' devoluto una larga parte del
 gettito locale di  quasi  tutti  i  tributi  statali,  puo'  disporre
 liberamente  dell'impiego  di  tali  mezzi per adempiere alle proprie
 competenze  nell'ambito  di  una   autonomia   finanziaria   che   va
 rispettata.
    Essa,  cioe', sceglie, in base alla legislazione provinciale, come
 e dove utilizzare i fondi per cui nei settori di esclusiva competenza
 provinciale lo Stato  non  puo'  direttamente  prescrivere  un  certo
 impiego di mezzi finanziari e determinare le fonti, la destinazione e
 la modalita' dei mezzi e flussi finanziari.
    Quanto  diciamo  corrisponde  del  resto  al costante insegnamento
 della  Corte   costituzionale   che   ha   sancito   l'illegittimita'
 costituzionale  di una disposizione statale concernente erogazioni di
 spesa e interventi  finanziari  previsti  al  fine  di  sostenere  il
 relativo onere di spesa per una materia di competenza della provincia
 di  autonoma di Bolzano, "in quanto ne risultano violati gli artt. 78
 e 80 dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige,  che  attribuiscono
 alle  province  suddette  il potere di disciplinare con proprie leggi
 gli  interventi  finanziari  nei  settori  di   propria   competenza"
 (sentenze n. 517/1987, sub 6.1);
       c)  altro  motivo  di  doglianza e' che l'art. 5 della legge n.
 386/1/989 (recante norme per il  coordinamento  della  finanza  della
 regione  Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano  con  la  riforma  tributaria)   prevede   espressamente   la
 partecipazione delle province autonome alla ripartizione di eventuali
 fondi speciali dello Stato:
      "Art.  5.1.  Le provincie autonome partecipano alla ripartizione
 di  fondi  speciali  istituiti  per  garantire  livelli   minimi   di
 prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale,
 secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti.
    2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge
 statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a  favore  delle
 regioni  sono  assegnati  alle  province  autonome  ed affluiscono al
 bilancio  delle  stesse  per  essere  utilizzati,  secondo  normative
 provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente settore, con riscontro
 nei conti consuntivi delle rispettive province.
    3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di  cui  al
 secondo  comma,  si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle
 stesse leggi ad eccezione di quelli relativi  all'individuazione  dei
 parametri o delle quote di riparto".
    Non  v'ha  dubbio che l'art. 2, quinto comma, dell'impugnata legge
 n. 216/1991 viola le competenze, l'assetto finanziario e  l'autonomia
 finanziaria  della  provincia  autonoma di Bolzano e quell'equilibrio
 finanziario, che e' stato da poco ritrovato  con  l'emanazione  della
 legge  n.  386/1989,  approvata  a  seguito di un accordo fra Stato e
 provincia autonoma (accordo che si basa sull'art. 104,  primo  comma,
 dello  statuto  speciale).  La  disposizione  qui  impugnata (art. 2,
 secondo  comma),  infatti,  non  prevede  la   partecipazione   della
 provincia  autonoma  alla  ripartizione  del  fondo di cui all'art. 3
 dell'impugnata  legge,  ancorche'  la  nuova  disciplina  che  regola
 l'autonomia finanziaria delle province autonome,  ed  in  particolare
 l'art.  5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, preveda espressamente
 che  la  provincia  deve  partecipare  alla  ripartizione  dei  fondi
 speciali  (nella specie costituito per lo sviluppo degli investimenti
 sociali).
      d) va aggiunto che la mera previsione della partecipazione delle
 province autonome alla designazione dei membri della commissione,  di
 cui  al  quinto  comma  dell'art.  2,  non  corrisponde certamente ai
 requisiti di una vera e propria partecipazione alla ripartizione  del
 fondo speciale.
    3.  -  Violazione  degli  artt.  54, primo comma, cifra 4 e 68 del
 d.P.R. 31 aogsto 1972, n. 670, e delle relative norme  di  attuazione
 da parte dell'art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216.
    Anche  l'art.  6 dell'impugnata legge e' viziato da illegittimita'
 costituzionale, quando prevede che:
      "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
 enti locali e i loro strumentali e ausiliari possono concedere in uso
 gratuito agli enti,  alle  organizzazioni  di  volontariato  ed  alle
 associazioni  beni  immobili  di  loro  proprieta',  con  vincolo  di
 destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1;
      2. L'uso e' disciplinato con apposita convezione che ne fissa la
 durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione  del
 bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita'
 di autorizzazione ad apportare modificazioi o addizioni al bene".
    Questa  normativa non tiene conto delle competenze della provincia
 autonoma di Bolzano, riguardanti "l'impiego" dei  propri  beni  e  le
 "modalita'"  e  le  "forme"  con  cui l'eventuale uso gratuito potra'
 essere disciplinato. A tale proposito va  rilevato  che  le  province
 sono  succedute in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla
 loro competenza "nell'ambito del proprio territorio, nei beni  e  nei
 diritti  demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e
 nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in
 ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere
 nazionale e a materie di competenza regionale" (art. 68 del d.P.R. n.
 670/1972 e relative norme di attuazione d.P.R. n. 115/1973).
    Entro  tale  ambito   possono,   quindi   disporre   con   propria
 discrezionalita' circa l'impiego degli immobili.
    L'organo  competente e' la giunta provinciale, alla quale, secondo
 l'art.  54,  comma  1,  cifra  4),  spetta   "l'amministrazione   del
 patrimonio  della  provincia,  nonche' il controllo sulla gestione di
 aziende speciali provinciali per servizi pubblici".
    Una disposizione, come quella contenuta  nell'articolo  impugnato,
 che  tenta  di  prescrivere  alla  provincia impugnante un certo modo
 (ancorche'  facoltativo)  di  disporre  dei  propri  immobili,  cioe'
 concedendoli  in uso gratuito con vincolo di destinazione ad enti che
 svolgono attivita' di competenza  esclusiva  della  provincia  e  che
 prescrive  la formalita' di concessione (convenzione dettagliatamente
 prescritta), viola indubbiamente le norme statutarie teste' esposte.
    Di fronte alla normativa statutaria chiara ed  esauriente  risulta
 l'incostituzionalita'   anche   dell'art.   6,  in  quanto  viola  le
 competenze esclusive della provincia autonoma di Bolzano  in  materia
 di  impiego libero dei propri beni demaniali e patrimoniali, tentando
 di disciplinare il loro possibile ed eventuale impiego.
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale,
 in parte qua, dell'art. 1, primo comma; art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e
 7; art. 3 e art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi
 interventi  in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento
 in attivita' criminose", per violazione degli artt.  8,  primo  comma
 cifre  4,  25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma;
 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto  1972,
 n.  670,  e  relative  norme  di attuazione approvate con decreti del
 Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973,
 n. 115; 20 gennaio 1973,  n.  116;  1º  novembre  1973,  n.  687;  1º
 novembre  1973,  n.  689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n.
 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre  1981,  n.  761;  10  febbraio
 1983,  n.  89;  19  novembre  1987, n. 526; nonche' dell'art. 5 della
 legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 119 della Costituzione;
    Si depositano con il presente atto:
      1) autorizzazione a  stare  in  giudizio  (deliberazione  giunta
 provinciale di Bolzano n. 4340 del 5 agosto 1991);
      2) procura speciale 5 agosto 1991, rep. n. 16172.
       Roma, addi' 9 agosto 1991
          Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

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