N. 604 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1991
N. 604 Ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Andreetta Benito ed altro Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge-delega - Lesione del principio dell'indipendenza del giudice - Richiamo alla sentenza n. 469/1990. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).(GU n.40 del 9-10-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza, proc.to penale n. 620/89 r.g. n.r., proc.to penale n. 9338/90 r.g. g.i.p. Premesso che il 30 novembre 1990 il p.m. presso il tribunale di Padova chiedeva che il g.i.p. pronunciasse archiviazione nel procedimento intestato nei confronti di Benito Andreetta e Antonio Scarparo, e che il g.i.p. dopo aver fissato l'udienza ex art. 409, secondo comma, del c.p.p., con provvedimento 18 febbraio 1991 disponeva che il p.m. formulasse l'imputazione nei confronti dei summenzionati; Premesso che con sentenza n. 469/1990 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.; Premesso che la Corte e' pervenuta a tale conclusione osservando come "il regime delle incompatibilita' indicato nella delega risponde invero all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento" e come "respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando conseguentemente di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma di contenuto dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito" aggiungendo poi che tale valutazione "non e' dissimile, nella sostanza, da quella che nel procedimento dinanzi al tribunale lo stesso giudice per le indagini preliminari compie .. nell'emettere il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare con il quale appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio a giudizio"; Rilevato che come gia' asserito dal g.i.p. di Roma con ordinanza 11 ottobre 1990, sulla base delle considerazioni teste' riferite appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare e decidere quindi in ordine al rinvio a giudizio dell'imputato il g.i.p. presso il tribunale che abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, dato che tale giudice deve considerarsi aver gia' esplicato una propria valutazione sui risultati dell'attivita' di indagine preliminare e, in definitiva sia pure implicitamente anche sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato; Ritenuto infatti che i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata appaiono riferibili anche al caso di specie se e' vero, come appare vero, che al di la' delle differenze dei due casi cio' che rimane di caratteristico e decisivo per entrambi e' il fatto che "ai fini della valutazione sull'incompatibilita' conta non tanto la natura dell'atto quanto la constatazione che con esse il giudice per le indagini preliminari da' ex officio l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza" e il fatto che "nel nuovo sistema il rilievo assegnato alla terzieta' del giudice e' stato significativamente accentuato" (sentenza Corte costituzionale citata); Ritenuto, con particolare riguardo all'ultima considerazione, che pare potersi affermare che tale rilievo da' un'impronta del tutto particolare al nuovo codice posto che una delle caratteriche dello stesso e' proprio il fatto della netta separazione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti (al fine dell'attuazione d'un sistema accusatorio) cosicche' pare potersi superare la possibile obiezione che i parametri di valutazione del giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza preliminare, non sono gli stessi, ma sono significativamente diversi da quelli del giudice del dibattimento; Ritenuto che i parametri normativi della presente questione debbono rinvenirsi, da un lato, negli artt. 76 e 77 della Costituzione con riferimento all'art. 2 della legge delega che impone una netta separazione tra funzioni requirenti e giudicanti al fine dell'attuazione di un sistema accusatorio e, d'altro lato, negli artt. 25 e 101 della Costituzione perche' anche il solo sospetto d'una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialita' e terzieta', requisiti anche dalla sua condizione di giudice naturale; Ritenuto che la questione e' rilevante ai fini della decisione nel caso di specie riguardando l'incompatibilita' del giudice che, anche in applicazione della norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 449/1988 (che ha introdotto l'art. 7- ter dell'ordinamento giudiziario attualmente in vigore) e' attualmente investito dalla decisione relativa all'udienza preliminare dopo che lo stesso giudice con il proprio provvedimento ha ordinato al p.m. di formulare le imputazioni nei confronti di Andreetta e Scarparo oggi portati all'udienza preliminare e cio' dopo che il p.m. stesso aveva nei loro confronti richiesto l'archiviazione, sentite le conclusioni delle parti.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il g.i.p. presso il tribunale che abbia ordinato al p.m., ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del c.p.p., di formulare l'imputazione, in riferimento agli artt. 25, 101, 76 e 77 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli articoli alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleia gli adempimenti di cui all'art. 23, quinto comma, della legge n. 87/1953. Padova, addi' 29 maggio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: APOSTOLI CAPPELLO 91C1078