N. 610 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1991
N. 610 Ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Viscomi Giovanni ed altro Stupefacenti - Detenzione ad uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura superiore alla dose media giornaliera come determinata dal decreto del Ministro della sanita n. 180/1990 - Conseguente assoggettamento di tale condotta alla sanzione penale anziche' amministrativa - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione per il consumatore di elevate quantita' di droga rispetto al detentore di modiche quantita' che puo' avvalersi della presunzione della destinazione all'uso personale. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, primo comma, e 73, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.40 del 9-10-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare; Premesso, che in data 27 novembre 1990, Dornio Francesco e Viscomi Giovanni veniva notati da un equipaggio della sezione narcotici della squadra mobile della questura di Catanzaro nell'atto di addentrarsi, a borso di una Fiat Panda, in una zona di aperta campagna del comune di Isola Capo Rizzuto; che in sede d'ispezione e controllo del mezzo, all'interno del porta-oggetti posto accanto alla portiera dx, venivano rinvenute due siringhe epidermiche e involucro di carta stagnola contenente sostanza, che in sede di esame speditivo con kit-narcotest, risultava essere stupefacente del tipo eroina e per un peso di milligrammi 700; che i due, tratti in arresto, in sede di udienza di convalida concordemente dichiaravano il loro stato di tossicodipendenza e che nelle circostanze di cui al loro arresto s'erano appartati con l'intento di iniettarsi lo stupefacente, del quale contestavano in ogni caso il dato quantitativo indicato dagli agenti; che l'accertamento tecnico, espletato dal p.m. nella forma degli atti non ripetibili ex art. 360 del c.p.p., acclarava che il reparto era costituito da gr 0,4673 netti di polvere beige; che l'analisi qualitativa e quantitativa vi individuava la presenza di principio attivo del tipo H e H CL incluso nella tabella I del d.m. n. 180 del 12 luglio 1990 alla voce Diacetil morfina (eroina), per un peso di gr 0,232, del quale secondo il consulente, tenuto conto dei dati epidemiologici relativi a consumatori abituali di tale sostanza psicotropa con fabbisogno giornaliero "medio" di gr 0,1 - per come stabilito dal richiamato d.m. -, si sarebbe ricavate in totale due dosi; che in data 4 febbraio 1991 il p.m., evidenziando quali fonti di prova le dichiarazioni da loro rese in sede di convalida e i risultati dell'accertamento tecnico, richiedeva a questo g.i.p., l'emissione di decreto di rinvio a giudizio nei confronti del Dornio e del Viscomi per il reato di cui all'art. 73, primo e quinto comma, del t.u. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che nell'odierna udienza preliminare, il p.m. ha insistito nel rinvio a giudizio e la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' della norma incriminatrice e del presupposto primo comma dell'art. 75 del t.u. stupefacenti per violazione art. 3, primo comma, della Costituzione. O S S E R V A La richiesta di rinvio a giudizio dei due tossicodipendenti pone una questione di costituzionalita' della richiamata norma incriminatrice ai fini di una eventuale declaratoria di non luogo a procedere, per trattare di fatto non previsto dalla legge come reato. Il p.m., nel richiedere il rinvio a giudizio, rettamente, alla luce dei vigenti primi commi degli artt. 75 e 78 del t.u. stupefacenti e d.m. sanita' 12 luglio 1990 n. 180, ha tenuto conto del solo dato quantitativo rappresentato dall'eccedenza di gr 0,032 di eroina rispetto ai limiti massimi della dose media giornaliera di gr 0,200 riferita a due consumatori, pur in presenza di un quadro probatorio (costituito dallo stato di tossicodipendenza dei due incriminati, dall'essere stati costoro sorpresi nell'atto di immettersi in una tranquilla e sperduta campagna, luogo prediletto dei tossici per iniettarsi l'eroina, e nella detenzione complessiva di due dosi e di due siringhe) evidenziatene il certo, imminente e personale uso. Poiche' l'uso personale, pur ritenuto illecito, in via di principio dal primo comma dell'art. 72 del t.u. n. 309/1990, non e' di per se' sancito con pena criminale, mentre con tale pena e' sancita la detenzione di sostanze stupefacenti per tale uso in quantita' superiore ai limiti quantitativi massimi di principio attivo predeterminati in via astratta per le dosi medie giornaliere, il differente trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 75, primo comma, del t.u. n. 309/1990, con sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una certa sostanza stupefacente entro i limiti dettati dal d.m. n. 180/1990 e quello dettato dall'art. 73, primo, quarto e quinto comma con pena criminale per i detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite, pone problemi di legittimita' costituzionale delle due richiamate norme, che prevedono sanzioni profondamente diverse nella loro natura ed afflittivita', pur sanzionando la stessa condotta illecita. E se una divesa quantita' di stupefacente detenuto puo' giustificare una diversa sanzione rispetto ad un limite astratto e predeterminato dal legislatore per stabilire, in assenza di concreti atti di spaccio o cessione, una presunzione di destinazione all'uso personale e conseguenzialmente di insussistenza di reato, non cosi' quando il consumatore e' sorpreso si' nella materiale detenzione della sostanza stupefacente in quantita' eccedente i limiti consentiti per l'uso personale, ma in chiara, evidente ed imminente assunzione dell'intero quantitativo di stupefacente, perche' il sur- plus rispetto a detti limiti puo' trovare giustificazione in un maggiore fabbisogno del consumatore, il cui grado di tossicita' ed assuefazione puo' essere superiore a quello di altri per i quali i limiti "medi" sono sufficienti. In tali ipotesi la condotta illecita, e sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, e' identica ed il diverso trattamento sanzionatorio previsto dai richiamati primo comma dell'art. 75 e primo comma dell'art. 73, quest'ultimo nella parte in cui richiama le ipotesi dell'articolo 75, cozza inequivocabilmente contro il principio d'eguaglianza ex art. 3 alla Costituzione. Il primo comma dell'art. 75 del t.u. n. 309/1990 presenta cosi' profili d'incostituzionalita' nella parte in cui non prevede in ogni casi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in quantita' anche superiore a quella per la stessa specificatamente individuata dal d.m. sanita' n. 180 del 12 luglio 1990, ma tale che, anche per le modalita' ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore. L'attuale trattamento discrimina il consumatore di elevate quantita' di droga, sorpreso nell'atto dell'assunzione, rispetto al detentore di piu modiche quantita', ma sfugge alla sanzione penale, avvalendosi della presunzione di destinazione all'uso personale, quando tale uso in concreto non e' provato. La questione cosi' prospettata appare rilevante ai fini della decisione da adottare da questo g.i.p., posto che l'interpretazione additiva richiesta alla Corte costituzionale, se accolta, comporterebbe pronunzia di sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto rimproverato al Viscomi ed al Dornio non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato, ma come illecito amministrativo, con invio degli atti al prefetto di Catanzaro.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87; Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 75, nonche' del primo comma dell'art. 73 - nella parte in cui quest'ultimo richiama l'art. 75 - di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, dettare norme relative a "sanzioni amministrative" in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Crotone, addi' 24 aprile 1991 Il giudice per le indagini preliminari: LUCENTE 91C1084