N. 610 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1991

                                N. 610
 Ordinanza  emessa  il  24  aprile  1991  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Crotone nel procedimento penale  a
 carico di Viscomi Giovanni ed altro
 Stupefacenti - Detenzione ad uso personale non terapeutico di
    sostanze  stupefacenti  o psicotrope in misura superiore alla dose
    media giornaliera come determinata dal decreto del Ministro  della
    sanita  n. 180/1990 - Conseguente assoggettamento di tale condotta
    alla sanzione penale  anziche'  amministrativa  -  Violazione  del
    principio  di  eguaglianza - Discriminazione per il consumatore di
    elevate quantita'  di  droga  rispetto  al  detentore  di  modiche
    quantita'  che puo' avvalersi della presunzione della destinazione
    all'uso personale.
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, primo comma, e 73, primo
    comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.40 del 9-10-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare;
    Premesso, che in data 27 novembre 1990, Dornio Francesco e Viscomi
 Giovanni veniva notati da un equipaggio della sezione narcotici della
 squadra mobile della questura di Catanzaro nell'atto di  addentrarsi,
 a  borso di una Fiat Panda, in una zona di aperta campagna del comune
 di Isola Capo Rizzuto;
      che in sede d'ispezione e controllo del mezzo,  all'interno  del
 porta-oggetti  posto accanto alla portiera dx, venivano rinvenute due
 siringhe  epidermiche  e  involucro  di  carta  stagnola   contenente
 sostanza, che in sede di esame speditivo con kit-narcotest, risultava
 essere stupefacente del tipo eroina e per un peso di milligrammi 700;
      che  i  due,  tratti in arresto, in sede di udienza di convalida
 concordemente dichiaravano il loro stato di tossicodipendenza  e  che
 nelle  circostanze  di  cui  al  loro  arresto  s'erano appartati con
 l'intento di iniettarsi lo stupefacente, del  quale  contestavano  in
 ogni caso il dato quantitativo indicato dagli agenti;
      che l'accertamento tecnico, espletato dal p.m. nella forma degli
 atti  non ripetibili ex art. 360 del c.p.p., acclarava che il reparto
 era costituito da gr 0,4673 netti di polvere beige;
      che l'analisi  qualitativa  e  quantitativa  vi  individuava  la
 presenza  di principio attivo del tipo H e H CL incluso nella tabella
 I del d.m. n. 180 del 12  luglio  1990  alla  voce  Diacetil  morfina
 (eroina),  per  un peso di gr 0,232, del quale secondo il consulente,
 tenuto conto dei dati epidemiologici relativi a consumatori  abituali
 di  tale sostanza psicotropa con fabbisogno giornaliero "medio" di gr
 0,1 - per come stabilito dal richiamato d.m. -, si  sarebbe  ricavate
 in totale due dosi;
      che in data 4 febbraio 1991 il p.m., evidenziando quali fonti di
 prova  le  dichiarazioni  da  loro  rese  in  sede  di  convalida e i
 risultati dell'accertamento  tecnico,  richiedeva  a  questo  g.i.p.,
 l'emissione  di decreto di rinvio a giudizio nei confronti del Dornio
 e del Viscomi per il reato di cui all'art.  73, primo e quinto comma,
 del t.u. di cui al d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309;
      che nell'odierna udienza preliminare, il p.m. ha  insistito  nel
 rinvio a giudizio e la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' della
 norma  incriminatrice  e del presupposto primo comma dell'art. 75 del
 t.u.  stupefacenti  per  violazione  art.  3,  primo   comma,   della
 Costituzione.
                             O S S E R V A
    La  richiesta  di rinvio a giudizio dei due tossicodipendenti pone
 una   questione   di   costituzionalita'   della   richiamata   norma
 incriminatrice  ai  fini di una eventuale declaratoria di non luogo a
 procedere, per trattare di fatto non previsto dalla legge come reato.
    Il p.m., nel richiedere il rinvio  a  giudizio,  rettamente,  alla
 luce   dei  vigenti  primi  commi  degli  artt.  75  e  78  del  t.u.
 stupefacenti e d.m. sanita' 12 luglio 1990 n. 180,  ha  tenuto  conto
 del  solo  dato quantitativo rappresentato dall'eccedenza di gr 0,032
 di eroina rispetto ai limiti massimi della dose media giornaliera  di
 gr  0,200  riferita  a  due consumatori, pur in presenza di un quadro
 probatorio (costituito  dallo  stato  di  tossicodipendenza  dei  due
 incriminati,   dall'essere   stati   costoro  sorpresi  nell'atto  di
 immettersi in una tranquilla e sperduta  campagna,  luogo  prediletto
 dei  tossici  per iniettarsi l'eroina, e nella detenzione complessiva
 di due dosi e di due siringhe) evidenziatene il  certo,  imminente  e
 personale uso.
    Poiche'   l'uso  personale,  pur  ritenuto  illecito,  in  via  di
 principio dal primo comma dell'art. 72 del t.u. n. 309/1990,  non  e'
 di  per  se'  sancito  con  pena  criminale,  mentre con tale pena e'
 sancita la detenzione  di  sostanze  stupefacenti  per  tale  uso  in
 quantita'  superiore  ai  limiti  quantitativi  massimi  di principio
 attivo predeterminati in via astratta per le dosi medie  giornaliere,
 il  differente  trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 75, primo
 comma, del t.u.  n.  309/1990,  con  sanzioni  amministrative  per  i
 detentori  per uso personale di una certa sostanza stupefacente entro
 i limiti dettati dal d.m. n. 180/1990 e quello dettato dall'art.  73,
 primo,  quarto  e  quinto  comma  con  pena criminale per i detentori
 sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite, pone  problemi
 di  legittimita'  costituzionale  delle  due  richiamate  norme,  che
 prevedono  sanzioni  profondamente  diverse  nella  loro  natura   ed
 afflittivita', pur sanzionando la stessa condotta illecita.
    E   se   una   divesa  quantita'  di  stupefacente  detenuto  puo'
 giustificare una diversa sanzione rispetto ad un  limite  astratto  e
 predeterminato  dal legislatore per stabilire, in assenza di concreti
 atti di spaccio o cessione, una presunzione di  destinazione  all'uso
 personale  e  conseguenzialmente di insussistenza di reato, non cosi'
 quando il consumatore e'  sorpreso  si'  nella  materiale  detenzione
 della   sostanza   stupefacente   in  quantita'  eccedente  i  limiti
 consentiti per l'uso personale, ma in chiara, evidente  ed  imminente
 assunzione  dell'intero quantitativo di stupefacente, perche' il sur-
 plus rispetto a detti  limiti  puo'  trovare  giustificazione  in  un
 maggiore  fabbisogno  del  consumatore, il cui grado di tossicita' ed
 assuefazione puo' essere superiore a quello di altri per  i  quali  i
 limiti "medi" sono sufficienti. In tali ipotesi la condotta illecita,
 e  sotto  il  profilo  oggettivo  e  sotto  il profilo soggettivo, e'
 identica  ed  il  diverso  trattamento  sanzionatorio  previsto   dai
 richiamati  primo  comma  dell'art.  75  e  primo comma dell'art. 73,
 quest'ultimo nella parte in cui richiama le ipotesi dell'articolo 75,
 cozza inequivocabilmente contro il principio d'eguaglianza ex art.  3
 alla  Costituzione.  Il primo comma dell'art. 75 del t.u. n. 309/1990
 presenta cosi' profili d'incostituzionalita' nella parte in  cui  non
 prevede  in  ogni casi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa
 in essa dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa  in
 quantita'  anche  superiore  a  quella per la stessa specificatamente
 individuata  dal d.m. sanita' n. 180 del 12 luglio 1990, ma tale che,
 anche per le modalita' ed i termini dell'accertamento  dell'illecito,
 sia  evidente  l'imminente  e totale assunzione della stessa da parte
 del detentore.
    L'attuale  trattamento  discrimina  il  consumatore   di   elevate
 quantita'  di  droga, sorpreso nell'atto dell'assunzione, rispetto al
 detentore di piu modiche quantita', ma sfugge alla  sanzione  penale,
 avvalendosi  della  presunzione  di  destinazione  all'uso personale,
 quando tale uso in  concreto  non  e'  provato.  La  questione  cosi'
 prospettata  appare  rilevante ai fini della decisione da adottare da
 questo g.i.p., posto che l'interpretazione  additiva  richiesta  alla
 Corte costituzionale, se accolta, comporterebbe pronunzia di sentenza
 di  non luogo a procedere perche' il fatto rimproverato al Viscomi ed
 al Dornio non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato,  ma  come
 illecito   amministrativo,  con  invio  degli  atti  al  prefetto  di
 Catanzaro.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87;
    Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 75, nonche'
 del primo comma dell'art.  73  -  nella  parte  in  cui  quest'ultimo
 richiama  l'art.  75  - di cui al d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, del
 t.u. delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati  di  tossicodipendenza,  dettare  norme  relative  a  "sanzioni
 amministrative"   in   relazione   all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Crotone, addi' 24 aprile 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: LUCENTE

 91C1084