N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1991

                                N. 612
 Ordinanza emessa il 22  aprile  1991  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la pretura di Avellino nel procedimento penale a
 carico di Santoro Emilio
 Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari -
    Richiesta di archiviazione del p.m. avanzata dopo il  decorso  dei
    termini  -  Mancata  condivisione  da  parte del g.i.p. - Ritenuta
    preclusione a richiedere con ordinanza al p.m. ulteriori indagini,
    fissando un  termine  per  il  loro  compimento  -  Disparita'  di
    trattamento tra il g.i.p. richiesto dell'archiviazione prima della
    scadenza  dei  termini  e  il g.i.p., richiesto dell'archiviazione
    dopo tale scadenza - Violazione del principio  di  obbligatorieta'
    dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.40 del 9-10-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti;
    Letta la richiesta di archiviazione del p.m.
                             O S S E R V A
    In  data  19  aprile 1991 il p.m. ha chiesto l'archiviazione degli
 atti in quanto i reati denunciati "sono estinti per amnistia".
    Il precedimento in esame risulta iscritto in data 11 agosto 1990 a
 carico di Santoro Emilio, onde sono da tempo decorsi i termini per le
 indagini preliminari, mai prorogati.
    Ravvisa questo giudice l'esigenza di ulteriori indagini, volte tra
 l'altro ad accertare se taluno dei reati  denunciati  (art.  570  del
 c.p.) rientri o no nell'ambito di operativita' del d.P.R. n. 75/1990.
    Orbene,  pur  potendosi  ritenere  che il g.i.p. presso la pretura
 possa indicare ex art.  554  del  c.p.p.  le  ulteriori  indagini  da
 svolgere - fissando il relativo termine - al p.m. che abbia richiesto
 l'archiviazione  perche'  il  reato  e'  estinto  (cio'  in forza del
 richiamo operato dall'art. 411 del c.p.p. alle  disposizioni  di  cui
 all'art.  408  del c.p.p., onde, anche se la Corte costituzionale con
 la sentenza n. 445/1990 ha previsto tale potere del g.i.p.  richiesto
 dell'archiviazione  per infondatezza della notitia criminis, non puo'
 non ritenersi  che  il  citato  potere  competa  altresi'  al  g.i.p.
 richiesto  dell'archiviazione  a mente dell'art. 411 del c.p.p.), nel
 caso in esame, pero', un tale potere sembrerebbe  interdetto  per  la
 circostanza  che  il  termine  delle  indagini  preliminari  e'  gia'
 scaduto. Senonche' in tal modo  l'art.  554  cpv.  del  c.p.p.  (come
 risultante  a  seguito della citata Corte costituzionale n. 445/1990)
 contrasterebbe, nella parte in cui non prevede che il termine per  le
 ulteriori  indagini fissato dal g.i.p. il quale ravvisi l'esigenza di
 tali ulteriori indagini e  le  indichi  al  p.m.  possa  superare  il
 termine   per  le  indagini  preliminari,  sia  con  l'art.  3  della
 Costituzione (per la irragionevole disparita' tra  la  posizione  del
 g.i.p.  richiesto  dell'archiviazione prima dello spirare dei termini
 ed il g.i.p. richiesto dell'archiviazione dopo detto spirare) che con
 l'art. 112 della Costituzione (poiche' il g.i.p. nel  caso  in  esame
 vedrebbe  venir  meno l'effettivita' del suo controllo e tutela della
 obbligatorieta' dell'azione penale).
    La  citata  questione  di  costituzionalita'   si   appalesa   non
 manifestamente  infondata  per le considerazioni appena esposte. Essa
 e' inoltre rilevante in  quanto  dalla  sua  risoluzione  dipende  il
 provvedimento  che  questo ufficio dovra' emanare, dovendosi peraltro
 ritenere che l'inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti dopo
 la scadenza del termine (art. 407, terzo comma, del c.p.p.)  riguardi
 unicamente  le  indagini  svolte  dal  p.m. autonomamente e non anche
 quelle svolte su indicazione del g.i.p. con fissazione  del  relativo
 termine.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  554  cpv.  del  c.p.p.  come
 risultante  a  seguito  della  sentenza della Corte costituzionale n.
 445/1990 nella parte in  cui  non  prevede  che  il  termine  per  le
 ulteriori  indagini  fissato dal g.ip. il quale ravvisi l'esigenza di
 tali ulteriori indagini e  le  indichi  al  p.m.  possa  superare  il
 termine  per le indagini preliminari, per contrasto con gli artt. 3 e
 112 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza venga  notificata  alle  parti  e
 comunicata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche' al
 Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;
    Dichiara la sospensioine del procedimento.
      Avellino, addi' 22 aprile 1991
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

 91C1086