N. 619 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1991

                                N. 619
 Ordinanza emessa il 28  giugno  1991  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari   presso   il   tribunale  di  Bolzano  sull'istanza  per
 l'ammissione al gratuito patrocinio proposta da Sturmann Rosa
 Gratuito patrocinio - Aventi diritto: imputato, persona offesa o
    danneggiata e responsabile civile con redditi  inferiori  a  dieci
    milioni  di  lire  -  Lamentata  omessa  previsione del potere del
    giudice di tenere conto del tenore di  vita,  dei  beni  mobili  e
    immobili  posseduti  e delle effettive capacita' economiche, anche
    se  provenienti  da  attivita'  illecite   -   Omessa   previsione
    dell'obbligo  di  rimborso  allo  Stato  delle spese sostenute non
    appena se ne abbia la  possibilita'  economica  -  Violazione  del
    principio secondo cui la Repubblica italiana e' fondata sul lavoro
    - Disparita' di trattamento rispetto agli altri cittadini.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4).
 (Cost., artt. 1 e 3).
(GU n.40 del 9-10-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso da
 Sturmann  Rosa  per  essere  ammessa  al  gratuito   patrocinio   nel
 procedimento penale a suo carico.
                               IN FATTO
    Sturmann  Rosa,  arrestata  il  24  ottobre 1990 per detenzione di
 eroina e' stata condannata a seguito di giudizio abbreviato  di  data
 28  maggio  1991  alla  pena di anni tre e mesi sette di reclusione e
 lire 25 milioni  di  multa  per  il  reato  di  spaccio  di  sostanze
 stupefacenti;  essa  era confessa ed era stata arrestata in flagranza
 di reato. Nel corso delle indagini preliminari essa era stata ammessa
 al gratuito patrocinio.
    In data 18 giugno 1991 la Sturmann e' stata  nuovamente  arrestata
 in  flagrante  di  reato  in quanto in possesso di circa 10 grammi di
 eroina; l'arresto e' stato convalidato e a carico della  Sturmann  e'
 stat   imposto  la  misura  cautelare  dell'ulteriore  detenzione  in
 carcere.
    Essa  ha  proposto  nuova  istanza  di  ammissione   al   gratuito
 patrocinio.   Dagli   atti   risulta   che   la   Sturmann   non   e'
 tossicodipendente, che essa spaccia per lucro, che ha un  lavoro  per
 cui  riceve uno stipendio di oltre sette milioni annui e che possiede
 un'autovettura.
                              IN DIRITTO
    Cio' premesso ritiene questo g.i.p.  che  la  legge  sul  gratuito
 patrocinio  sia  stutturata  in  modo da non garantire la parita' dei
 cittadini in quanto per  gli  errati  criteri  di  valutazione  della
 capacita'   patrimoniale   dell'imputato   viene  a  creare  ingiusti
 privilegi.
    Fino ad ora il gratuito patrocinio era stato regolato dal r.d.  30
 dicembre  1923, n. 3282, il quale assicurava la difesa a chi versasse
 in stato di poverta'. Nel processo penale  l'ammissione  al  gratuito
 patrocinio  avveniva  mediante  provvedimento  del  capo dell'ufficio
 aventi a cui pendeva il procedimento penale, questi  provvedeva  alla
 nomina  del  difensore  il  quale prestava la sua opera gratuitamente
 ottenendo solo il rimborso  dall'erario  delle  spese  effettivamente
 sostenute;  il  difensore  della  parte  civile  poteva conseguire il
 pagamento dle suo onorario solo sall'imputato condannato e solvibile.
    Il gratuito patrocinio quindi era un onere posto  a  carico  della
 classe  forense  che  non  ne  e'  mai  stata  entusiasta,  tanto che
 l'istituto e' stato praticamente disapplicato; nella prassi ci si era
 ridotti a nominare agli imputati dei difensori di  ufficio  i  quali,
 nella  maggior  parte  dei  casi,  fornivano una assistenza puramente
 formale se l'imputato non si decideva a "sganciare" qualche cosa.
    Il sistema presentava percio' notevolissimi difetti, tra cui:
      1)  non  garantiva  alcuna  effettiva  assistenza  a   chi   era
 totalmente privo di mezzi;
      2)  consentiva  al difensore di ufficio di presentare il conto e
 di  perseguitare  con  atti  esecutivi  il  cliente,  anche   se   in
 difficolta' economiche;
      3)  portava  ad  una forte evasione fiscale per il fatto che era
 difficile controllare se il cliente avesse o  meno  pagato  somme  in
 nero.
    Il  difetto principale, e che ha portato alla modifica urgente del
 sistema, stava pero' nel fatto che esso non era conciliabile  con  il
 nuovo  codice di procedura penale in cui il difensore di un imputato,
 anche se di ufficio, si trova a dover seguire il proprio cliente  per
 tutto l'iter processuale, con un notevole dispendio del proprio tempo
 anche  in  quei  casi in cui ritiene di non dover spendere le proprie
 energie  intellettuali.    Il  legislatore  ha  quindi  provveduto  a
 stralciare  da proposte di legge pendenti da tempo per la riforma del
 gratuito  patrocinio  aventi  a  tutte  le  giurisdizioni,  la  parte
 relativa  alla difesa delle parti del processo penale ed ha approvato
 la legge 30 luglio 1990, n. 217, entrata  in  vigore  il  4  novembre
 1990.    La  legge  ha  abolito  il  requisito della "poverta'" ed ha
 introdotto dei limiti di reddito (otto  milioni  per  l'anno  1990  e
 dieci  milioni per il 1991) da aggiornare periodicamente, al di sotto
 dei quali si ha automaticamente diritto  al  gratuito  patrocinio.  I
 redditi    dei    familiari    conviventi   si   sommano   a   quelli
 dell'interessato, ma in tal caso  il  limite  viene  elevato  di  due
 milioni  per  ogni  familiare  computato.   Hanno diritto al gratuito
 patrocinio  l'imputato,  la  persona   offesa   o   danneggiata,   il
 responsabile  civile,  in  tutti i procedimenti penali per delitto, a
 partire dalle indagini preliminari in  poi;  sono  esclusi  quindi  i
 procedimenti  per  contravvenzioni.  Un'apposita  norma  esclude  dal
 gratuito patrocinio coloro che sono imputati per delitti  in  materia
 di imposte sui redditi od I.V.A.
    Il  pubblico  ministero  e la polizia giudiziaria; in ogni caso in
 cui devono procedere alla nomina  del  difensore  di  ufficio,  hanno
 l'obbligo  di  informare  l'indagato  che  egli sara' tenuto a pagare
 l'onorario al difensore di ufficio e  che,  se  i  suoi  redditi  non
 glielo  consentano,  ha  diritto a richiedere il gratuito patrocinio.
 Nei procedimenti a carico dei  minorenni  il  giudice  puo'  nominare
 d'autorita'  un  difensore  al  minorenne e lo Stato ha il diritto di
 recuperare dai familiari che fodano di un reddito superiore ai limiti
 anzidetti, gli impoorti corrisposti per il patrocinio del  minorenne.
 L'istanza   per  l'ammissione  al  gratuito  patrocinio  deve  essere
 sottoscritta dall'interessato e viene presentata al  giudice  innanzi
 al  quale  pernde  il  procedimento;  la  domanda  deve  contenere le
 generalita' dell'istante e  di  tutti  i  componenti  della  famiglia
 anagrafica  nonche'  l'autocertificazione  circa i redditi del nucleo
 familiare, con l'impiegno a comunicare ogni variazione di reddito che
 comporti  la  revoca  del  beneficio.  All'istanza  va  allegata  una
 dichiarazione  con esposizione analitica dei codici fiscali, redditi,
 beni immobili e  beni  mobili  registrati  posseduti  da  ognuno  dei
 familiari,   copia   dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi,  il
 certificato di stato di famiglia.
    Chi  e'  ammesso  al  gratuito  patrocinio  puo'  scegliere   come
 difensore  ogni  avvocato  iscritto  in  uno  degli  albi della corte
 d'appello nel cui distretto ha sede il giudice competente; al termine
 di ogni fase processuale il giudice liquida gli onorari dell'avvocato
 e per i  consulenti  tecnici  che  questi  abbia  nominato  e  per  i
 testimoni  che abbia convocato.  Le copie degli atti necessari per la
 difesa vengono rilasciate gratuitamente e ogni imposta o tassa dovuta
 viene prenotata a debito.  Lo Stato puo' recuperare le spese cosi an-
 ticipate solo nel caso che il querelante o la parte civile costituite
 in danno di un imputato ammesso al beneficio  vengano  condannati  al
 pagamento  delle spese processuali. Negli altri casi restano a carico
 dei contribuenti.  La legge, cosi' come sommariamente  esposta  nelle
 sue   linee   principali,   desta   perplessita'   non   tanto  nella
 formulazione, quanto nei suoi principi ispiratori.   Gia'  lo  stesso
 principio   per   cui  un  cittadino,  poco  importa  se  abbiente  o
 nullatenente, che non intende  difendersi  in  giudizio  e'  comunque
 obbligato  a  vedersi  nominare  un  difensore d'ufficio ed a pagarlo
 profumatamente anche se viene assolto, e' manifestamente assurdo.  Ma
 come?  Un  tizio  ad  esempio  viene denunziato da un mattoide per un
 fatto di cui si ritiene  perfettamente  innocente  e  sa  di  poterlo
 facilmente;  solo perche' un p.m. ritiene di dover procedere nei suoi
 confronti egli dovrebbe essere tunuto a sopportare  obbligatoriamente
 una spesa notevole, senza possibilita' di rivalsa alcuna³
    La  norma e' palesemente incongrua perche' basta sul principio che
 il cittadino  deve  pagare  a  proprie  spese  ..  gli  errori  della
 giustizia  e l'incapacita' di un giudice di accorgersi rapidamente se
 una persona  e'  innocente  o  colpevole³  Ora  viene  introdotto  il
 principio  che  e'  lo  Stato a pagare le spese legali a chi non puo'
 permetterselo e forse sara' anche  una  cosa  giusta  e  conforme  ai
 principi  sulla  tutela  dei diritti dell'uomo; certo pero' che fa un
 po' effetto il  pensare  che  un  sequestratore  di  bambini  che  ha
 nascosto  qualche  miliardo  di  riscatto  in  banca,  ma si dichiara
 nullatenente, potra' essere difeso dal miglior avvocato, che egli  si
 scegliera'  personalmente  e che i cittadini onesti gli pagheranno di
 tasca propria. Cio' pero' che rimane incomprensibile e' il motivo per
 cui  un  imputato  ammesso  al  gratuito  patrocinio  e  riconosciuto
 colpevole,  non  debba  essere  condannato anche a risarcire la spesa
 cagionata allo Stato. In Italia chi  ha  causato  spese  enormi  alla
 giustizia  commettendo  reati,  opponendosi  ad  una giusta condanna,
 ricorrendo in  tutti  i  gradi  di  giudizio,  gia'  paga  una  somma
 irrisoria per le spese di giustizia (poche decine di migliaia di lire
 contro  costi  effettivi  di  milioni),  gia'  non  paga quasi mai le
 modeste spese di mantenimento in carcere ed ora non paghera'  neppure
 i  milioni che lo Stato sborsera' per difenderlo in infiniti gradi di
 giudizio. Non era forse piu' saggio  lo  stabilire  che  il  gratuito
 patrocinio  valeva  solo  per  la fase iniziale del processo, fino al
 controllo del giudice per le indagini  preliminari  sulla  fondatezza
 dell'accusa?  E  per  quale  motivo  il  condannato che poi lavora od
 eredita o vince al totocalcio non deve pagare il suo debito verso  la
 comunita'?
    L'esperienza  del  nuovo  codice di procedura penale ha dimostrato
 che  gran  parte  dei   processi   finiscono   rapidamente   con   un
 patteggiamento od un giudizio abbreviato senza che vi sia un processo
 vero  e  proprio:  l'imputato ammette la propria colpa e si prende la
 sua  condanna   con   i   benefici   di   legge,   senza   risentirne
 particolarmente.  Ora  a  soffrirne  veramente  saranno le tasche dei
 contribuenti perche' per un processo del genere vi sara' un difensore
 che si guadagnera' dalle 500.000 lire ad un  milioni  solo  per  aver
 fatto  atto  di  presenza  avanti al giudice. Se il legislatore fosse
 stato piu' attento agli interessi dei cittadini che  a  quelli  degli
 avvocati,  avrebbe  potuto studiare dei meccanismi atti a non rendere
 troppo appetitoso il gratuito patrocinio per il difensore, ad esempio
 fissando  degli  onorari  ridotti  e  svincolati  dalla  durata   del
 processo.  Cosi'  come stanno le cose vi e' da temere che vi sara' la
 corsa  alla ricerca degli imputati non abbienti per convincerli a re-
 sister ad oltranza e rimpinguare cosi' la  parcella  a  carico  dello
 Stato.
    Del  tutto incongrua appare la norma che esclude dal beneficio gli
 imputati di evasione fiscale. La Costituzione ha  posto  tra  i  suoi
 principi fondamentali quello della presunzione di innocenza e proprio
 non  si  vede  purche'  un  presunto  innocente evasore fiscale debba
 essere meno innocente rispetto ad un presunto  innocente  rapinatore.
 Certo  che  altrettanto  incongruo  sarebbe  che  migliaia di evasori
 fiscali potessero lottare contro lo Stato per non  pagare  le  tasse,
 usando i soldi stessi dello Stato³ Lo stesso criterio di attribuzione
 del  graduito  patrocinio a chi non denunzia piu' di dieci milioni di
 reddito e' ... scriteriato. In uno Stato dove  la  disoccupazione  e'
 quasi  scomparsa, come dimostrano i numerosi lavoratori stranieri che
 vengono in Italia,  chi  non  dichiara  di  guadagnare  almeno  dieci
 milioni  all'anno (salvo casalinghe, ammalati, invalidi, pensionati e
 salvo particolari situazioni locali) o e' un fannullone volontario  o
 e'  un  evasore fiscale o ha redditi illeciti. Ma per quale motivo lo
 Stato deve sborsare soldi per un nullafacente che potrebbe  benissimo
 lavorare  e  pagarsi  l'avvocato? Perche' lo Stato deve sovvenzionare
 chi ha redditi, ma riesce a non  pagare  tasse  (talvolta  del  tutto
 legalmente)?  Perche'  lo Stato deve aiutare il magnaccia che circola
 con la Porsche?
    Si consideri poi l'assurdita' di non tener alcun  conto  dei  beni
 immobili   posseduti;   cio'  comporta  che  il  proprietario  di  un
 appartamento nel centro di Roma del valore di un miliardo, ma censito
 in catasto per un valore di  due-trecento  milioni,  e  che  potrebbe
 godere  di  un  reddito  di capitale di almeno centomilioni all'anno,
 potra' godere del gratuito patrocinio; cio' comporta  che  ne  potra'
 godere un agricoltore proprietario di un ricco podere (in alcune zone
 d'Italia   vi  sono  terreni  agricoli  che  valgono  mezzo  miliardo
 all'ettaro e rendono in proporzione) perche' il  reddito  agrario  si
 calcola  soltanto  in  base  ai dati catastali che considerano ancora
 come paludi od incolti terreni che da decenni sono diventati frutteti
 o vigneti.
    Non sarebbe davvero stato illegittimo lo stabile accertamenti  sul
 concreto tenore di vita di chi richiede il gratuito patrocinio, prev-
 edendo,  ad esempio, l'assunzione di informazioni tramite carabinieri
 e polizia che conoscono i loro "clienti" e  sono  in  grado  di  dire
 quanto  una  persona  spende  per i bar ed i locali notturni e se usa
 abitualmente auto costose.
    Tornando ora al caso dell'indagata Rosa Sturmann si rileva:
      1) essa e' gia' stata condannata per  il  reato  di  spaccio  di
 stupefacenti e appare un ingiusto privilegio che essa, la quale dallo
 spaccio  ha  tratto  proventi  di  danaro, possa continuare ad essere
 difesa a  spese  dei  contribuenti,  senza  alcuna  possibilita'  per
 l'erario di recuperare in qualche modo le spese sotenute;
      2) essa possiede un'autovettura di recente acquisto e che non le
 serve  per  esigenze  di  lavoro e le sono stati sequestrati numerosi
 gioielli il che dimostra che il reddito di sette milioni  denunciati,
 tenuto  conto  che  essa ha figli a carico, e' del tutto fittizio. Si
 deve quindi ragionevolmente presumere che essa abbia redditi di altro
 genere.  Inoltre  se  una  persona  e'   in   grado   di   mantenersi
 un'autovettura e' sicuramente in grado di pagare un difensore. Appare
 del  tutto  illogico  e  tale  da  creare  un'ingiusta  disparita' di
 trattamento con gli altri cittadini il fatto  che  nel  concedere  il
 gratuito  patrocinio  il  giudice non possa tener conto del tenore di
 vita (perche' lo Stato deve pagare il difensore a chi circola su auto
 del costo di decine di milioni o a  chi  trascorre  le  giornate  nei
 nights  o  nelle  case  da gioco, solo perche' non denunzia redditi?)
 nonche' di eventuali redditi illeciti. E' vero che la  Cassazione  ha
 affermato  che  i  redditi  illeciti  non sono tassabili, ma, a parte
 l'opinabilita' dell'affermazione, perche' lo Stato deve sovvenzionare
 chi vive di proventi illeciti?  La  norma  appare  violare  anche  il
 principio  costituzionale generale secondo cui la Repubblica italiana
 e' fondata sul lavoro e quindi e' tenuta a non privilegiare in  alcun
 modo attivita' che non siano legittimamente esercitarte;
      3)  La Sturmann e' persona giovane che in futuro potrebbe essere
 in condizioni di pagare allo Stato le  spese  sostenute  per  la  sua
 difesa,  nel  caso  naturalmente  che  venga  condannata;  appare  un
 ingiusto privilegio o che essa possa  essere  difesa  a  spese  dello
 Stato  solo  perche'  temporaneamente  non  e' in grado di pagarsi un
 avvocato, senza prevedere alcuna possibilita' di recupero  di  quanto
 anticipato nel caso che essa guadagnasse o ereditasse.
    Per  quanto  concerne la rilevanza delle questioni prospettate, e'
 indubbio che se esse non  vengono  risolte  ora,  non  potranno  piu'
 essere  prospettate  in  futuro  e  che  e'  necessario  risolvere il
 problema  costituzionale  se  la  regolamentazione  della  legge  sul
 gratuito patrocinio sia conforme ai principi costituzionali in quanto
 da esso dipende la concessione o meno del beneficio a Sturmann Rosa.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  della  legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4, per
 contrasto con gli artt. 1 e 3 della Costituzione nella parte  in  cui
 essi non prevedono:
      1)   che  nel  valutare  il  diritto  ad  ottenere  il  gratuito
 patrocinio si tenga conto del tenore di vita',  dei  beni  mobili  ed
 immobili  posseduti  e  delle  effettive  capacita' economiche, anche
 provenienti da attivita' illecite, dell'indagato;
      2) che il gratuito patrocinio non venga concesso  con  l'obbligo
 per l'indagato di rimborsare allo Stato le spese sostenute non appena
 egli ne abbia la possibilita' economica;
    Ordina  trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende
 la decisione  sull'istanza  di  ammissione  al  gratuito  patrocinio,
 disponendo  che  il  difensore  nominato dall'indagata prosegua nella
 difesa queale difensore d'ufficio.
    Si notifichi alle parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  e  si
 comunichi ai Presidenti delle due Camere.
      Bolzano addi', 28 giugno 1991
             Il giudice per le indagini preliminari: MORI
                                     L'ausiliario: (firma illeggibile)
 91C1093