N. 619 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1991
N. 619 Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano sull'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio proposta da Sturmann Rosa Gratuito patrocinio - Aventi diritto: imputato, persona offesa o danneggiata e responsabile civile con redditi inferiori a dieci milioni di lire - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di tenere conto del tenore di vita, dei beni mobili e immobili posseduti e delle effettive capacita' economiche, anche se provenienti da attivita' illecite - Omessa previsione dell'obbligo di rimborso allo Stato delle spese sostenute non appena se ne abbia la possibilita' economica - Violazione del principio secondo cui la Repubblica italiana e' fondata sul lavoro - Disparita' di trattamento rispetto agli altri cittadini. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4). (Cost., artt. 1 e 3).(GU n.40 del 9-10-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Sturmann Rosa per essere ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale a suo carico. IN FATTO Sturmann Rosa, arrestata il 24 ottobre 1990 per detenzione di eroina e' stata condannata a seguito di giudizio abbreviato di data 28 maggio 1991 alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione e lire 25 milioni di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; essa era confessa ed era stata arrestata in flagranza di reato. Nel corso delle indagini preliminari essa era stata ammessa al gratuito patrocinio. In data 18 giugno 1991 la Sturmann e' stata nuovamente arrestata in flagrante di reato in quanto in possesso di circa 10 grammi di eroina; l'arresto e' stato convalidato e a carico della Sturmann e' stat imposto la misura cautelare dell'ulteriore detenzione in carcere. Essa ha proposto nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Dagli atti risulta che la Sturmann non e' tossicodipendente, che essa spaccia per lucro, che ha un lavoro per cui riceve uno stipendio di oltre sette milioni annui e che possiede un'autovettura. IN DIRITTO Cio' premesso ritiene questo g.i.p. che la legge sul gratuito patrocinio sia stutturata in modo da non garantire la parita' dei cittadini in quanto per gli errati criteri di valutazione della capacita' patrimoniale dell'imputato viene a creare ingiusti privilegi. Fino ad ora il gratuito patrocinio era stato regolato dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, il quale assicurava la difesa a chi versasse in stato di poverta'. Nel processo penale l'ammissione al gratuito patrocinio avveniva mediante provvedimento del capo dell'ufficio aventi a cui pendeva il procedimento penale, questi provvedeva alla nomina del difensore il quale prestava la sua opera gratuitamente ottenendo solo il rimborso dall'erario delle spese effettivamente sostenute; il difensore della parte civile poteva conseguire il pagamento dle suo onorario solo sall'imputato condannato e solvibile. Il gratuito patrocinio quindi era un onere posto a carico della classe forense che non ne e' mai stata entusiasta, tanto che l'istituto e' stato praticamente disapplicato; nella prassi ci si era ridotti a nominare agli imputati dei difensori di ufficio i quali, nella maggior parte dei casi, fornivano una assistenza puramente formale se l'imputato non si decideva a "sganciare" qualche cosa. Il sistema presentava percio' notevolissimi difetti, tra cui: 1) non garantiva alcuna effettiva assistenza a chi era totalmente privo di mezzi; 2) consentiva al difensore di ufficio di presentare il conto e di perseguitare con atti esecutivi il cliente, anche se in difficolta' economiche; 3) portava ad una forte evasione fiscale per il fatto che era difficile controllare se il cliente avesse o meno pagato somme in nero. Il difetto principale, e che ha portato alla modifica urgente del sistema, stava pero' nel fatto che esso non era conciliabile con il nuovo codice di procedura penale in cui il difensore di un imputato, anche se di ufficio, si trova a dover seguire il proprio cliente per tutto l'iter processuale, con un notevole dispendio del proprio tempo anche in quei casi in cui ritiene di non dover spendere le proprie energie intellettuali. Il legislatore ha quindi provveduto a stralciare da proposte di legge pendenti da tempo per la riforma del gratuito patrocinio aventi a tutte le giurisdizioni, la parte relativa alla difesa delle parti del processo penale ed ha approvato la legge 30 luglio 1990, n. 217, entrata in vigore il 4 novembre 1990. La legge ha abolito il requisito della "poverta'" ed ha introdotto dei limiti di reddito (otto milioni per l'anno 1990 e dieci milioni per il 1991) da aggiornare periodicamente, al di sotto dei quali si ha automaticamente diritto al gratuito patrocinio. I redditi dei familiari conviventi si sommano a quelli dell'interessato, ma in tal caso il limite viene elevato di due milioni per ogni familiare computato. Hanno diritto al gratuito patrocinio l'imputato, la persona offesa o danneggiata, il responsabile civile, in tutti i procedimenti penali per delitto, a partire dalle indagini preliminari in poi; sono esclusi quindi i procedimenti per contravvenzioni. Un'apposita norma esclude dal gratuito patrocinio coloro che sono imputati per delitti in materia di imposte sui redditi od I.V.A. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; in ogni caso in cui devono procedere alla nomina del difensore di ufficio, hanno l'obbligo di informare l'indagato che egli sara' tenuto a pagare l'onorario al difensore di ufficio e che, se i suoi redditi non glielo consentano, ha diritto a richiedere il gratuito patrocinio. Nei procedimenti a carico dei minorenni il giudice puo' nominare d'autorita' un difensore al minorenne e lo Stato ha il diritto di recuperare dai familiari che fodano di un reddito superiore ai limiti anzidetti, gli impoorti corrisposti per il patrocinio del minorenne. L'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere sottoscritta dall'interessato e viene presentata al giudice innanzi al quale pernde il procedimento; la domanda deve contenere le generalita' dell'istante e di tutti i componenti della famiglia anagrafica nonche' l'autocertificazione circa i redditi del nucleo familiare, con l'impiegno a comunicare ogni variazione di reddito che comporti la revoca del beneficio. All'istanza va allegata una dichiarazione con esposizione analitica dei codici fiscali, redditi, beni immobili e beni mobili registrati posseduti da ognuno dei familiari, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, il certificato di stato di famiglia. Chi e' ammesso al gratuito patrocinio puo' scegliere come difensore ogni avvocato iscritto in uno degli albi della corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice competente; al termine di ogni fase processuale il giudice liquida gli onorari dell'avvocato e per i consulenti tecnici che questi abbia nominato e per i testimoni che abbia convocato. Le copie degli atti necessari per la difesa vengono rilasciate gratuitamente e ogni imposta o tassa dovuta viene prenotata a debito. Lo Stato puo' recuperare le spese cosi an- ticipate solo nel caso che il querelante o la parte civile costituite in danno di un imputato ammesso al beneficio vengano condannati al pagamento delle spese processuali. Negli altri casi restano a carico dei contribuenti. La legge, cosi' come sommariamente esposta nelle sue linee principali, desta perplessita' non tanto nella formulazione, quanto nei suoi principi ispiratori. Gia' lo stesso principio per cui un cittadino, poco importa se abbiente o nullatenente, che non intende difendersi in giudizio e' comunque obbligato a vedersi nominare un difensore d'ufficio ed a pagarlo profumatamente anche se viene assolto, e' manifestamente assurdo. Ma come? Un tizio ad esempio viene denunziato da un mattoide per un fatto di cui si ritiene perfettamente innocente e sa di poterlo facilmente; solo perche' un p.m. ritiene di dover procedere nei suoi confronti egli dovrebbe essere tunuto a sopportare obbligatoriamente una spesa notevole, senza possibilita' di rivalsa alcuna³ La norma e' palesemente incongrua perche' basta sul principio che il cittadino deve pagare a proprie spese .. gli errori della giustizia e l'incapacita' di un giudice di accorgersi rapidamente se una persona e' innocente o colpevole³ Ora viene introdotto il principio che e' lo Stato a pagare le spese legali a chi non puo' permetterselo e forse sara' anche una cosa giusta e conforme ai principi sulla tutela dei diritti dell'uomo; certo pero' che fa un po' effetto il pensare che un sequestratore di bambini che ha nascosto qualche miliardo di riscatto in banca, ma si dichiara nullatenente, potra' essere difeso dal miglior avvocato, che egli si scegliera' personalmente e che i cittadini onesti gli pagheranno di tasca propria. Cio' pero' che rimane incomprensibile e' il motivo per cui un imputato ammesso al gratuito patrocinio e riconosciuto colpevole, non debba essere condannato anche a risarcire la spesa cagionata allo Stato. In Italia chi ha causato spese enormi alla giustizia commettendo reati, opponendosi ad una giusta condanna, ricorrendo in tutti i gradi di giudizio, gia' paga una somma irrisoria per le spese di giustizia (poche decine di migliaia di lire contro costi effettivi di milioni), gia' non paga quasi mai le modeste spese di mantenimento in carcere ed ora non paghera' neppure i milioni che lo Stato sborsera' per difenderlo in infiniti gradi di giudizio. Non era forse piu' saggio lo stabilire che il gratuito patrocinio valeva solo per la fase iniziale del processo, fino al controllo del giudice per le indagini preliminari sulla fondatezza dell'accusa? E per quale motivo il condannato che poi lavora od eredita o vince al totocalcio non deve pagare il suo debito verso la comunita'? L'esperienza del nuovo codice di procedura penale ha dimostrato che gran parte dei processi finiscono rapidamente con un patteggiamento od un giudizio abbreviato senza che vi sia un processo vero e proprio: l'imputato ammette la propria colpa e si prende la sua condanna con i benefici di legge, senza risentirne particolarmente. Ora a soffrirne veramente saranno le tasche dei contribuenti perche' per un processo del genere vi sara' un difensore che si guadagnera' dalle 500.000 lire ad un milioni solo per aver fatto atto di presenza avanti al giudice. Se il legislatore fosse stato piu' attento agli interessi dei cittadini che a quelli degli avvocati, avrebbe potuto studiare dei meccanismi atti a non rendere troppo appetitoso il gratuito patrocinio per il difensore, ad esempio fissando degli onorari ridotti e svincolati dalla durata del processo. Cosi' come stanno le cose vi e' da temere che vi sara' la corsa alla ricerca degli imputati non abbienti per convincerli a re- sister ad oltranza e rimpinguare cosi' la parcella a carico dello Stato. Del tutto incongrua appare la norma che esclude dal beneficio gli imputati di evasione fiscale. La Costituzione ha posto tra i suoi principi fondamentali quello della presunzione di innocenza e proprio non si vede purche' un presunto innocente evasore fiscale debba essere meno innocente rispetto ad un presunto innocente rapinatore. Certo che altrettanto incongruo sarebbe che migliaia di evasori fiscali potessero lottare contro lo Stato per non pagare le tasse, usando i soldi stessi dello Stato³ Lo stesso criterio di attribuzione del graduito patrocinio a chi non denunzia piu' di dieci milioni di reddito e' ... scriteriato. In uno Stato dove la disoccupazione e' quasi scomparsa, come dimostrano i numerosi lavoratori stranieri che vengono in Italia, chi non dichiara di guadagnare almeno dieci milioni all'anno (salvo casalinghe, ammalati, invalidi, pensionati e salvo particolari situazioni locali) o e' un fannullone volontario o e' un evasore fiscale o ha redditi illeciti. Ma per quale motivo lo Stato deve sborsare soldi per un nullafacente che potrebbe benissimo lavorare e pagarsi l'avvocato? Perche' lo Stato deve sovvenzionare chi ha redditi, ma riesce a non pagare tasse (talvolta del tutto legalmente)? Perche' lo Stato deve aiutare il magnaccia che circola con la Porsche? Si consideri poi l'assurdita' di non tener alcun conto dei beni immobili posseduti; cio' comporta che il proprietario di un appartamento nel centro di Roma del valore di un miliardo, ma censito in catasto per un valore di due-trecento milioni, e che potrebbe godere di un reddito di capitale di almeno centomilioni all'anno, potra' godere del gratuito patrocinio; cio' comporta che ne potra' godere un agricoltore proprietario di un ricco podere (in alcune zone d'Italia vi sono terreni agricoli che valgono mezzo miliardo all'ettaro e rendono in proporzione) perche' il reddito agrario si calcola soltanto in base ai dati catastali che considerano ancora come paludi od incolti terreni che da decenni sono diventati frutteti o vigneti. Non sarebbe davvero stato illegittimo lo stabile accertamenti sul concreto tenore di vita di chi richiede il gratuito patrocinio, prev- edendo, ad esempio, l'assunzione di informazioni tramite carabinieri e polizia che conoscono i loro "clienti" e sono in grado di dire quanto una persona spende per i bar ed i locali notturni e se usa abitualmente auto costose. Tornando ora al caso dell'indagata Rosa Sturmann si rileva: 1) essa e' gia' stata condannata per il reato di spaccio di stupefacenti e appare un ingiusto privilegio che essa, la quale dallo spaccio ha tratto proventi di danaro, possa continuare ad essere difesa a spese dei contribuenti, senza alcuna possibilita' per l'erario di recuperare in qualche modo le spese sotenute; 2) essa possiede un'autovettura di recente acquisto e che non le serve per esigenze di lavoro e le sono stati sequestrati numerosi gioielli il che dimostra che il reddito di sette milioni denunciati, tenuto conto che essa ha figli a carico, e' del tutto fittizio. Si deve quindi ragionevolmente presumere che essa abbia redditi di altro genere. Inoltre se una persona e' in grado di mantenersi un'autovettura e' sicuramente in grado di pagare un difensore. Appare del tutto illogico e tale da creare un'ingiusta disparita' di trattamento con gli altri cittadini il fatto che nel concedere il gratuito patrocinio il giudice non possa tener conto del tenore di vita (perche' lo Stato deve pagare il difensore a chi circola su auto del costo di decine di milioni o a chi trascorre le giornate nei nights o nelle case da gioco, solo perche' non denunzia redditi?) nonche' di eventuali redditi illeciti. E' vero che la Cassazione ha affermato che i redditi illeciti non sono tassabili, ma, a parte l'opinabilita' dell'affermazione, perche' lo Stato deve sovvenzionare chi vive di proventi illeciti? La norma appare violare anche il principio costituzionale generale secondo cui la Repubblica italiana e' fondata sul lavoro e quindi e' tenuta a non privilegiare in alcun modo attivita' che non siano legittimamente esercitarte; 3) La Sturmann e' persona giovane che in futuro potrebbe essere in condizioni di pagare allo Stato le spese sostenute per la sua difesa, nel caso naturalmente che venga condannata; appare un ingiusto privilegio o che essa possa essere difesa a spese dello Stato solo perche' temporaneamente non e' in grado di pagarsi un avvocato, senza prevedere alcuna possibilita' di recupero di quanto anticipato nel caso che essa guadagnasse o ereditasse. Per quanto concerne la rilevanza delle questioni prospettate, e' indubbio che se esse non vengono risolte ora, non potranno piu' essere prospettate in futuro e che e' necessario risolvere il problema costituzionale se la regolamentazione della legge sul gratuito patrocinio sia conforme ai principi costituzionali in quanto da esso dipende la concessione o meno del beneficio a Sturmann Rosa.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4, per contrasto con gli artt. 1 e 3 della Costituzione nella parte in cui essi non prevedono: 1) che nel valutare il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio si tenga conto del tenore di vita', dei beni mobili ed immobili posseduti e delle effettive capacita' economiche, anche provenienti da attivita' illecite, dell'indagato; 2) che il gratuito patrocinio non venga concesso con l'obbligo per l'indagato di rimborsare allo Stato le spese sostenute non appena egli ne abbia la possibilita' economica; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, disponendo che il difensore nominato dall'indagata prosegua nella difesa queale difensore d'ufficio. Si notifichi alle parti ed al Presidente del Consiglio e si comunichi ai Presidenti delle due Camere. Bolzano addi', 28 giugno 1991 Il giudice per le indagini preliminari: MORI L'ausiliario: (firma illeggibile) 91C1093