N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1991

                                N. 669
    Ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal tribunale amministrativo
         regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara
      sul ricorso proposto da Sinagra Augusto contro il Ministero
      dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
 Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori
    universitari  di ruolo nominati docenti presso la scuola superiore
    della p.a. - Collocamento fuori ruolo con  conseguente  esclusione
    del   diritto   di  partecipazione  al  consiglio  di  facolta'  -
    Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto  alle  situazioni
    analoghe  del  congedo  per  motivi  di  studio e dell'aspettativa
    obbligatoria per situazioni di incompatibilita'  -  Incidenza  sul
    principio di buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, art. 12, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.44 del 6-11-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronuncito  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  59/1991,
 proposto da Sinagra Augusto, rappresentato e difeso da  se  stesso  e
 dall'avv.  Giuseppe  Cicchella,  elettivamente  domiciliato presso il
 proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25,  contro  il  Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona del  Ministro  pro-tempore,  l'Universita'  degli  studi  "G.
 D'Annunzio"   di   Chieti,   in   persona   del  rettore  pro-tempore
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
 l'Aquila  presso  la  quale per legge domiciliano, per l'annullamento
 della nota 30 novembre  1990,  n.  4388,  del  dirigente  generale  -
 Ufficio I - istruzione universitaria del Ministero dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  nella parte in cui si e'
 escluso che il  ricorrente  possa  prendere  parte  alle  sedute  del
 consiglio  della  facolta'  di  economia e commercio dell'Universita'
 degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, nonche' della deliberazione 13
 dicembre 1990 con la quale detto consiglio di facolta' ha escluso  il
 ricorrente dalla partecipazione alla seduta;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del Ministero della
 universita' e dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti;
    Vista l'ordinanza collegiale 21 gennaio 1991, n. 41, con la  quale
 e'   stata   respinta  la  domanda  incidentale  di  sospensione  dei
 provvedimenti impugnati;
    Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  proprie
 ragioni;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 23 maggio 1991 la relazione del
 consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresi',
 l'avv. Giuseppe Cicchella per il  ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato
 Artuto Coccoli per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  professore  ordinario  di  diritto internazionale
 presso la facolta' di economia  e  commercio  dell'Universita'  degli
 Studi  "G.  D'Annunzio"  di  Chieti,  con  decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1990 e' stato trasferito presso  la
 scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e conseguentemente
 collocato fuori ruolo per il periodo  dal  1ยบ  novembre  1990  al  31
 ottobre 1993.
    Con  nota  30  novembre 1990, n. 4388, il Ministero in parola, nel
 comunicare detto trasferimento al rettore dell'Universita' di Chieti,
 ha anche precisato che il professore non avrebbe  potuto  "ovviamente
 mantenere  l'insegnamento  universitario,  ne'  prendere  parte  alle
 sedute del consiglio di facolta'". A seguito di tale  indicazione  il
 consiglio della facolta' di economia e commercio con deliberazione 13
 dicembre   1990   ha   preso   atto   della  predetta  determinazione
 ministeriale ed ha allontanato il ricorrente dalla seduta.
    Avverso   la   succitata   nota   ministeriale   ed   avverso   la
 conseguenziale   deliberazione  del  consiglio  di  facolta'  insorge
 dinanzi questo tribunale il  prof.  Sinagra,  deducendo  le  seguenti
 censure:
    1.  -  Violazione  dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 471,
 dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 12  delle
 disposizioni preliminari del cod. civ.
    L'art.  12 predetto prevede che i professori universitari di ruolo
 trasferiti presso la scuola superiore della pubblica  amministrazione
 siano  collocati  "fuori  ruolo",  senza  regolamentare  gli  effetti
 connessi a detto status. Ricorrendo alla analogia deve applicarsi  la
 disposizione di cui all'art. 14 della legge n. 311/1958, che consente
 ai  professori  universitari fuori ruolo di partecipare alle adunanze
 del consiglio di facolta'.
    2. - Eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione.  Violazione
 dell'art.  10  della  legge  18  marzo 1948, n. 311, dell'art. 13 del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382  (cosi'  come  modificato  dall'art.  5
 della   legge   9  dicembre  1985,  n.  705)  e  dell'art.  12  delle
 disposizioni preliminari del cod. civ.
    Nella nota  impugnata  si  precisa,  inoltre,  che  il  ricorrente
 "conserva la sua qualita' di professore universitario di ruolo attivo
 agli  effetti  della carriera e del trattamento economico che resta a
 carico di questo Ministero", riproducendosi il  disposto  di  cui  al
 secondo  comma dell'art. 10 della legge n. 311/1958 che disciplina il
 "congedo  per   motivi   di   studio"   dei   docenti   universitari;
 conseguentemente,  data  la  predetta  equiparazione,  avrebbe dovuto
 anche riconoscersi al ricorrente il diritto - pacificamente spettante
 al  professore in congedo - a partecipare alle adunanze del consiglio
 di facolta'. Ne' dalla circostanza che il  ricorrente  non  manteneva
 l'insegnamento  universitario  poteva  trarsi  "l'ovvia"  conseguenza
 della mancanza di titolo a  partecipare  al  consiglio  di  facolta';
 infatti,  l'art. 13 della legge n. 382/1980 consente espressamente ai
 professori  ordinari  investiti  di  cariche   pubbliche,   collocati
 d'ufficio in aspettativa, la partecipazione al consiglio di facolta'.
    Tali censure il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria
 del 9 maggio 1991.
    Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica e l'Universita' dgli Studi di Chieti si  sono  costituiti
 in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura  distrettuale  dello Stato di
 L'Aquila, che con memoria del 18 febbraio ha diffusamente  contestato
 il fondamento delle doglianze di cui al ricorso.
                             D I R I T T O
    Il  prof.  Augusto  Sinagra,  ordinario  di diritto internazionale
 presso la facolta' di economia  e  commercio  dell'Universita'  degli
 Studi   "G.  D'Annunzio"  di  Chieti,  trasferito  presso  la  scuola
 superiore  della  pubblica   amministrazione   e,   conseguentemente,
 collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile
 1972, n. 472, con il ricorso in esame nella sostanza rivendica il suo
 diritto a  partecipare  alle  sedute  del  consiglio  della  predetta
 facolta'  di economia e commercio, impugnando gli atti ministeriali e
 della facolta' che, a suo dire, tale diritto avrebbero leso.
    Con i due motivi di ricorso ha dedotto da un  lato  la  violazione
 dell'art.  14  della  legge  18  marzo  1958, n. 311, che consente ai
 professori universitari  collocati  fuori  ruolo  avendo  superato  i
 settanta  anni  di eta' di intervenire alle adunanze del consiglio di
 facolta', e dall'altro la violazione degli artt. 10  della  legge  18
 marzo  1958,  n.  311  e  13  del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che
 ugualmente tale diritto di partecipazione al  consiglio  di  facolta'
 prevedono  per  i  docenti  universitari collocati rispettivamente in
 congedo per motivi  di  studio  e  in  aspettativa  obbligatoria  per
 situazioni di incompatibilita'.
    Entrambi  tali doglianze con sentenza parziale sono state ritenute
 prive di pregio.
   Ritiene,  purtuttavia,  il  collegio  di  sollevare  d'ufficio   la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del predetto art. 12 del
 d.P.R. 21 aprile  1972,  n.  472,  nella  parte  in  cui  prevede  il
 collocamento   "fuori   ruolo"   dei  docenti  universitari  nominati
 professori   stabili   della   scuola   superiore   della    pubblica
 amministazione con conseguente applicabilita' di uno status del tutto
 diverso rispetto ai docenti che, pur chiamati a svolgere un'attivita'
 incompatibile  rispetto  a  quella  di  docente  universitario,  sono
 collocati in aspettativa - ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382 - o in congedo - ai sensi dell'art. 10  della  legge  18
 marzo  1958,  n. 311 - e che conservano il diritto a partecipare alle
 sedute del consiglio di facolta'.
    Giova, infatti, all'uopo osservare che, se il collocamento  "fuori
 ruolo"  del  docente  universitario  chiamato  ad insegnare presso la
 scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  trovava  una  sua
 logica  in  relazione  a  quanto  disposto dal successivo terzo comma
 dell'art. 12 del predetto d.P.R. n. 472/1972 ("i  professori  stabili
 della  scuola  appartenenti  ai ruoli dei professori universitari che
 cessano,  anche  a  domanda,  dal collocamento fuori ruolo, rientrano
 occorrendo anche in soprannumero nei  ruoli  di  provenienza  e  sono
 assegnati  alla  sede gia' occupata"), con l'introduzione della nuova
 disciplina della docenza universitaria del 1980  il  Ministero  della
 p.i.  nel  1983  ha  ritenuto  che  il  predetto  terzo comma dovesse
 intendersi come tacitamente abrogato e che, pertanto,  il  professore
 universitario nominato docente stabile della scuola superiore, pur se
 collocato  fuori  ruolo,  ha  diritto a veder conservato il suo posto
 presso  la  facolta'  di  provenienza.  Tale  interpretazione   della
 normativa  vigente  operata  dal  Ministero  e'  stata  gia' ritenuta
 legittima da altro giudice  (t.a.r.  Campania,  sede  Napoli,  IV,  3
 maggio 1989, n. 111).
    In definitiva, cioe', con la predetta modifica legislativa - cosi'
 come evidenziata sia dall'amministrazione, che dalla giurisprudenza -
 la  posizione  di  "fuori  ruolo"  del docente universitario nominato
 docente stabile presso la scuola superiore assume la connotazione sui
 generis rispetto all'istituto del fuori ruolo quale  disciplinato  in
 via   generale  dall'art.  58  del  testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato
 con  d.P.R.  10  gennaio 1957, n. 3, in base al quale il collocamento
 fuori ruolo comporta  necessariamente  che  il  posto  dell'impiegato
 nella  pianta  organica  rimanga  libero  e  che  il dipendente venga
 considerato in soprannumero.
    In breve il sistema attualmente vigente  prevede  che  il  docente
 chiamato   a  assumere  un  insegnamento  stabile  presso  la  scuola
 superiore  e'  collocato  "fuori  ruolo",  pur  avendo  diritto  alla
 conservazione  del  posto  presso la Facolta', e non puo' partecipare
 alle sedute del consiglio di facolta', mentre  i  docenti  cui  siano
 state  conferite "nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi
 presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
 enti pubblici" in base all'art. 13, primo comma, n. 13)  e  penultimo
 comma,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382,  sono  collocati  in
 aspettativa e conservano non solo il  posto  presso  la  facolta'  di
 appartenenza,   ma   anche   il  titolo  a  partecipare  agli  organi
 universitari; ugualmente i docenti collocati in congedo  per  ragioni
 di  studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10 della legge
 18 marzo 1958, n. 311, conservano tale diritto di partecipazione alla
 vita della facolta'.
    Cio'  posto,  ritiene  il  collegio  che  detto  sistema  presenti
 specifici  elementi  di  contrasto  con  gli artt. 3 e 97 della Carta
 costituzionale, in quanto la diversa  disciplina  giuridica  prevista
 dal legislatore in relazione a fattispecie (collocamento fuori ruolo,
 in  aspettativa,  in congedo) che si presentano al contrario omogenee
 si  risolve  in  una  violazione  dei  principi  di  uguaglianza,  di
 ragionevolezza e di buon andamento costituzionalmente garantiti.
    In  definitiva,  in  base  alle  considerazioni  che precedono, il
 sospetto di incostituzionalita' del predetto art. 12, secondo  comma,
 del  d.P.R.  11  luglio 1972, n. 472, li' ove prevede il collocamento
 "fuori ruolo" dei  professori  universitari  nominati  docenti  della
 scuola   superiore   della   pubblica   amministrazione   appare  non
 manifestamente infondato, in relazione alla disciplina  di  cui  agli
 artt.  10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e 13 del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382, cosi' come integrato e  modificato  dall'art.  5  della
 legge  9  dicembre  1985, n. 705, e interpretato dalla legge 5 agosto
 1988, n. 341.
    Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
 la sorte del ricorso - come gia'  detto  -  appare  indissolubilmente
 legata  all'esito  del  giudizio  di costituzionalita' della norma in
 questione, dal momento che la  domanda  del  ricorrente  puo'  essere
 accolta  solo  in  quanto  risulti  fondata la sollevata questione di
 legittimita' costituzionale.
    Questo collegio ritiene quindi di sollevare nei limiti e nei sensi
 suindicati la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  12,
 secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, in riferimento agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione  con contestuale sospensione del
 presente  giudizio  sino   all'esito   di   quello   incidentale   di
 legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 17 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  12,  secondo  comma,  del d.P.R. 11 luglio
 1972, n. 742, nella parte  in  cui  dispone  il  collocamento  "fuori
 ruolo"  dei professori universitari nominati docenti presso la scuola
 superiore della pubblica amministrazione;
    Sospende il giudizio in corso instaurato dal prof. Augusto Sinagra
 con il ricorso  indicato  in  epigrafe,  fino  alla  decisione  della
 deferita  questione  di  legittimita'  costituzionale  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che  a  cura  della  segreteria  della  sezione  di  questo
 tribunale  amministrativo  la  presente ordinanza sia notificata alle
 parti in causa e al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  eseguita dall'autorita'
 amministrativa.
    Cosi' deciso in Pescara, nella camera del consiglio del 23  maggio
 1991.
                        Il presidente: LAURITA
    Il consigliere, relatore: ELIANTONIO
                                               Il consigliere: CARINCI
    Pubblicata mediante deposito, addi' 13 settembre 1991.
            Il direttore di segreteria: (firma illeggibile)

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