N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1991
N. 669 Ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara sul ricorso proposto da Sinagra Augusto contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori universitari di ruolo nominati docenti presso la scuola superiore della p.a. - Collocamento fuori ruolo con conseguente esclusione del diritto di partecipazione al consiglio di facolta' - Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto alle situazioni analoghe del congedo per motivi di studio e dell'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. (D.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, art. 12, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.44 del 6-11-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronuncito la seguente ordinanza sul ricorso n. 59/1991, proposto da Sinagra Augusto, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Giuseppe Cicchella, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25, contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, in persona del rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di l'Aquila presso la quale per legge domiciliano, per l'annullamento della nota 30 novembre 1990, n. 4388, del dirigente generale - Ufficio I - istruzione universitaria del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui si e' escluso che il ricorrente possa prendere parte alle sedute del consiglio della facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, nonche' della deliberazione 13 dicembre 1990 con la quale detto consiglio di facolta' ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alla seduta; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della universita' e dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti; Vista l'ordinanza collegiale 21 gennaio 1991, n. 41, con la quale e' stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni; Visti gli atti tutti del giudizio; Udita alla pubblica udienza del 23 maggio 1991 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresi', l'avv. Giuseppe Cicchella per il ricorrente e l'avv. dello Stato Artuto Coccoli per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, professore ordinario di diritto internazionale presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1990 e' stato trasferito presso la scuola superiore della pubblica amministrazione e conseguentemente collocato fuori ruolo per il periodo dal 1ยบ novembre 1990 al 31 ottobre 1993. Con nota 30 novembre 1990, n. 4388, il Ministero in parola, nel comunicare detto trasferimento al rettore dell'Universita' di Chieti, ha anche precisato che il professore non avrebbe potuto "ovviamente mantenere l'insegnamento universitario, ne' prendere parte alle sedute del consiglio di facolta'". A seguito di tale indicazione il consiglio della facolta' di economia e commercio con deliberazione 13 dicembre 1990 ha preso atto della predetta determinazione ministeriale ed ha allontanato il ricorrente dalla seduta. Avverso la succitata nota ministeriale ed avverso la conseguenziale deliberazione del consiglio di facolta' insorge dinanzi questo tribunale il prof. Sinagra, deducendo le seguenti censure: 1. - Violazione dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 471, dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ. L'art. 12 predetto prevede che i professori universitari di ruolo trasferiti presso la scuola superiore della pubblica amministrazione siano collocati "fuori ruolo", senza regolamentare gli effetti connessi a detto status. Ricorrendo alla analogia deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 14 della legge n. 311/1958, che consente ai professori universitari fuori ruolo di partecipare alle adunanze del consiglio di facolta'. 2. - Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 10 della legge 18 marzo 1948, n. 311, dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (cosi' come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ. Nella nota impugnata si precisa, inoltre, che il ricorrente "conserva la sua qualita' di professore universitario di ruolo attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico che resta a carico di questo Ministero", riproducendosi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 311/1958 che disciplina il "congedo per motivi di studio" dei docenti universitari; conseguentemente, data la predetta equiparazione, avrebbe dovuto anche riconoscersi al ricorrente il diritto - pacificamente spettante al professore in congedo - a partecipare alle adunanze del consiglio di facolta'. Ne' dalla circostanza che il ricorrente non manteneva l'insegnamento universitario poteva trarsi "l'ovvia" conseguenza della mancanza di titolo a partecipare al consiglio di facolta'; infatti, l'art. 13 della legge n. 382/1980 consente espressamente ai professori ordinari investiti di cariche pubbliche, collocati d'ufficio in aspettativa, la partecipazione al consiglio di facolta'. Tali censure il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria del 9 maggio 1991. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Universita' dgli Studi di Chieti si sono costituiti in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che con memoria del 18 febbraio ha diffusamente contestato il fondamento delle doglianze di cui al ricorso. D I R I T T O Il prof. Augusto Sinagra, ordinario di diritto internazionale presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, trasferito presso la scuola superiore della pubblica amministrazione e, conseguentemente, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, con il ricorso in esame nella sostanza rivendica il suo diritto a partecipare alle sedute del consiglio della predetta facolta' di economia e commercio, impugnando gli atti ministeriali e della facolta' che, a suo dire, tale diritto avrebbero leso. Con i due motivi di ricorso ha dedotto da un lato la violazione dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che consente ai professori universitari collocati fuori ruolo avendo superato i settanta anni di eta' di intervenire alle adunanze del consiglio di facolta', e dall'altro la violazione degli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che ugualmente tale diritto di partecipazione al consiglio di facolta' prevedono per i docenti universitari collocati rispettivamente in congedo per motivi di studio e in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'. Entrambi tali doglianze con sentenza parziale sono state ritenute prive di pregio. Ritiene, purtuttavia, il collegio di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, nella parte in cui prevede il collocamento "fuori ruolo" dei docenti universitari nominati professori stabili della scuola superiore della pubblica amministazione con conseguente applicabilita' di uno status del tutto diverso rispetto ai docenti che, pur chiamati a svolgere un'attivita' incompatibile rispetto a quella di docente universitario, sono collocati in aspettativa - ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - o in congedo - ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 - e che conservano il diritto a partecipare alle sedute del consiglio di facolta'. Giova, infatti, all'uopo osservare che, se il collocamento "fuori ruolo" del docente universitario chiamato ad insegnare presso la scuola superiore della pubblica amministrazione trovava una sua logica in relazione a quanto disposto dal successivo terzo comma dell'art. 12 del predetto d.P.R. n. 472/1972 ("i professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei professori universitari che cessano, anche a domanda, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla sede gia' occupata"), con l'introduzione della nuova disciplina della docenza universitaria del 1980 il Ministero della p.i. nel 1983 ha ritenuto che il predetto terzo comma dovesse intendersi come tacitamente abrogato e che, pertanto, il professore universitario nominato docente stabile della scuola superiore, pur se collocato fuori ruolo, ha diritto a veder conservato il suo posto presso la facolta' di provenienza. Tale interpretazione della normativa vigente operata dal Ministero e' stata gia' ritenuta legittima da altro giudice (t.a.r. Campania, sede Napoli, IV, 3 maggio 1989, n. 111). In definitiva, cioe', con la predetta modifica legislativa - cosi' come evidenziata sia dall'amministrazione, che dalla giurisprudenza - la posizione di "fuori ruolo" del docente universitario nominato docente stabile presso la scuola superiore assume la connotazione sui generis rispetto all'istituto del fuori ruolo quale disciplinato in via generale dall'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale il collocamento fuori ruolo comporta necessariamente che il posto dell'impiegato nella pianta organica rimanga libero e che il dipendente venga considerato in soprannumero. In breve il sistema attualmente vigente prevede che il docente chiamato a assumere un insegnamento stabile presso la scuola superiore e' collocato "fuori ruolo", pur avendo diritto alla conservazione del posto presso la Facolta', e non puo' partecipare alle sedute del consiglio di facolta', mentre i docenti cui siano state conferite "nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici" in base all'art. 13, primo comma, n. 13) e penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in aspettativa e conservano non solo il posto presso la facolta' di appartenenza, ma anche il titolo a partecipare agli organi universitari; ugualmente i docenti collocati in congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservano tale diritto di partecipazione alla vita della facolta'. Cio' posto, ritiene il collegio che detto sistema presenti specifici elementi di contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale, in quanto la diversa disciplina giuridica prevista dal legislatore in relazione a fattispecie (collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in congedo) che si presentano al contrario omogenee si risolve in una violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento costituzionalmente garantiti. In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalita' del predetto art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 472, li' ove prevede il collocamento "fuori ruolo" dei professori universitari nominati docenti della scuola superiore della pubblica amministrazione appare non manifestamente infondato, in relazione alla disciplina di cui agli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e interpretato dalla legge 5 agosto 1988, n. 341. Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso - come gia' detto - appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma in questione, dal momento che la domanda del ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Questo collegio ritiene quindi di sollevare nei limiti e nei sensi suindicati la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 17 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, nella parte in cui dispone il collocamento "fuori ruolo" dei professori universitari nominati docenti presso la scuola superiore della pubblica amministrazione; Sospende il giudizio in corso instaurato dal prof. Augusto Sinagra con il ricorso indicato in epigrafe, fino alla decisione della deferita questione di legittimita' costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria della sezione di questo tribunale amministrativo la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Pescara, nella camera del consiglio del 23 maggio 1991. Il presidente: LAURITA Il consigliere, relatore: ELIANTONIO Il consigliere: CARINCI Pubblicata mediante deposito, addi' 13 settembre 1991. Il direttore di segreteria: (firma illeggibile) 91C1167