N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1991

                                N. 677
   Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal pretore di Caltagirone
     nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed altri e
                             I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio
    corrisposta dall'I.N.A.D.E.L.  -  Determinazione  in  base  ad  un
    quindicesimo  della  retribuzione contributiva degli ultimi dodici
    mesi di servizio considerata in ragione  dell'80%  e  moltiplicata
    per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della
    corresponsione   di  detta  indennita'  nella  stessa  misura  (un
    dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni
    anno di  iscrizione  al  fondo  di  previdenza)  stabilita  per  i
    dipendenti  statali  - Ingiustificata disparita' di trattamento di
    situazioni analoghe, attesa la omogeneita' dell'indennita'  premio
    di  fine  servizio e dell'indennita' di buonuscita - Incidenza sui
    principi del diritto  al  lavoro,  della  tutela  del  lavoro,  di
    proporzionalita'   ed   adeguatezza   della   retribuzione  (anche
    differita), di assicurazione di mezzi adeguati  alle  esigenze  di
    vita in caso di vecchiaia, di imparzialita' e buon andamento della
    pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della
    Nazione per i pubblici dipendenti.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).
(GU n.44 del 6-11-1991 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti relativi al ricorso n. 199/91; proposto ex artt. 414
 e 442 del c.p.c. da Pepe Giovanni + 35 contro l'Istituto nazionale di
 assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e
 pedissequo   decreto   pretorile  del  10  luglio  1991,  ritualmente
 notificato,  i  ricorrenti  in  epigrafe   hanno   chiesto,   previa,
 occorrendo,  istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a
 percepire l'indennita' premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L.  da
 determinarsi,  all'atto della cessazione del servizio, in misura base
 di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, gia' calcolata, di  1/15
 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per
 ogni anno di iscrizione all'istituto.
    In   via   preliminare   i  ricorrenti  hanno  sollecitato  questo
 giudicante a sollevare  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  4,  primo  comma,  della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella
 nuova norma in materia previdenziale  per  il  personale  degli  enti
 locali  perche'  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione con
 riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98  della  Costituzione
 stessa.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 676/1991).
 91C1175