N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1991
N. 677 Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed altri e I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione in base ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della corresponsione di detta indennita' nella stessa misura (un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza) stabilita per i dipendenti statali - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe, attesa la omogeneita' dell'indennita' premio di fine servizio e dell'indennita' di buonuscita - Incidenza sui principi del diritto al lavoro, della tutela del lavoro, di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della Nazione per i pubblici dipendenti. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).(GU n.44 del 6-11-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti relativi al ricorso n. 199/91; proposto ex artt. 414 e 442 del c.p.c. da Pepe Giovanni + 35 contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma; OSSERVA IN FATTO Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e pedissequo decreto pretorile del 10 luglio 1991, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, previa, occorrendo, istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l'indennita' premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. da determinarsi, all'atto della cessazione del servizio, in misura base di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, gia' calcolata, di 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto. In via preliminare i ricorrenti hanno sollecitato questo giudicante a sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella nuova norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 676/1991). 91C1175