N. 396 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Docenti di scuola media - Anni scolastici successivi al 1981-82 - Supplenze annuali conferite dal provveditore agli studi - Riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 190/1990, ordinanze nn. 415/1990 e nn. 557/1980) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246). (Cost., artt. 3, 51 e 97)(GU n.45 del 13-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Antonelli Maria Antonietta, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la parte ricorrente, docente di scuola media, aveva richiesto il riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo ex art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - esponendo di aver insegnato, a partire dall'anno scolastico 1984-85, con nomina del Provveditore agli studi - il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione dei benefici di cui al citato art. 57 anche agli insegnanti che in anni scolastici successivi al 1981-82, abbiano insegnato nella scuola secondaria in virtu' di supplenze annuali conferite dal Provveditore agli studi; che il giudice, dopo aver esposto che hanno titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei ruoli, ai termini dell'art. 57 della citata legge n. 270 del 1982, gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi e non coloro che, come la ricorrente, abbiano insegnato, con il medesimo titolo, a partire da successivi anni scolastici, rileva che questi ultimi, pur se immessi successivamente in ruolo per effetto del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, si gioverebbero di decorrenze giuridiche ed economiche meno favorevoli rispetto ai beneficiari della citata legge n. 270 del 1982 e risulterebbero percio' discriminati in ragione di un mero fattore temporale assunto ad elemento differenziatore senza giustificazione alcuna; che il Tribunale rimettente esclude che il conferimento dell'incarico in un anno piuttosto che in un altro possa costituire un valido elemento di differenziazione, risultando in concreto condizionato dal "caso fortuito" della effettiva disponibilita' della cattedra da assegnare; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, osservando, in particolare, che la prospettazione della censura renderebbe costituzionalmente impraticabile ogni forma di disciplina legislativa transitoria, la quale deve invece "avere necessariamente un ancoraggio nel tempo"; Considerato che questa Corte ha gia' esaminato in piu' occasioni questioni concernenti la norma impugnata (sentenza n. 190 del 1990; ordinanze n. 415 del 1990 e n. 557 del 1990) dichiarandone l'infondatezza per essere del tutto ragionevole e non contrastante con il principio d'eguaglianza un trattamento differenziato applicato a situazioni in precedenza omogenee, ma successivamente diversificatesi in ragione di sopravvenuti dati legislativi e sociologici modificativi del quadro normativo e del contesto dell'intervento legislativo; che pertanto anche la presente questione va, analogamente, dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1185