N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1991
N. 683 Ordinanza emessa il 18 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilita' per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica. (C.P.P. 1988, art. 584). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.45 del 13-11-1991 )
IL PRETORE Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 9 aprile 1991 nei confronti di Dei Amerigo nato a Poggibonsi il 25 settembre 1915 residente a Firenze, via G. Vico n. 11 e domiciliato in Poggibonsi Castello di Badia con riferimento al reato di cui agli artt. 11-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la quale veniva dichiarato n.d.p. per essere l'imputato gia' stato condannato per lo stesso fatto con sentenza del 10 ottobre 1990, passata in giudicato il 17 febbraio 1991 e che conseguenzialmente la cancelleria di quest'ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p. ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. e del p.m. al solo imputato Dei Amerigo e non anche al suo difensore di fiducia avv. C. Baldo di Poggibonsi, quale unica parte privata interessata alla notifica; Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto di impugnazione del p.m. (nella specie della procura generale e della procura della Repubblica) puo' porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 682/1991). 91C1195