N. 43 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 novembre 1991
N. 43 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 novembre 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Sanita' pubblica - Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza - Disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalita' di svolgimento dei corsi e dei relativi programmi, degli attestati di qualificazione che vengono rilasciati a seguito del superamento delle prove cui sono ammessi coloro che portano a termine il corso - Competenza a sottoscrivere gli attestati predetti e partecipazione alla commissione esaminatrice, di un rappresentante del Ministro della sanita', oltre che di un rappresentante della provincia autonoma - Istituzione nelle piante organiche delle uu.ss.ll. di posti di operatore tecnico addetto all'assistenza nella misura massima del 35% di posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio- assistenziali gia' in organico - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanita', di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di addestramento e formazione professionale. (Decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9, nn. 4 e 10; 16, primo comma).(GU n.49 del 11-12-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale poste-telegrafi, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provincaile n. 6092/1991 del 21 ottobre 1991, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 21 ottobre 1991 (rep. n. 16224) rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta provinciale - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, recante "Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in aplicazione dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384". F A T T O In base allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma ricorrente e' titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materie di "addestramento e formazione professionale" (art. 8, n. 29, ed art. 16, primo comma, d.P.R. n. 670/1972, citato). Inoltre, essa e' titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo concorrente in materia di "apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori", e di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" (rispettivamente, art. 9, n. 4, art. 9, n. 10, ed art. 16, primo comma, d.P.R. n. 670/1972). Tali competenze sono nella piena disponibilita' della provincia ricorrente, anche in virtu' della intervenuta emanazione delle rela- tive norme di attuazione; in particolare di quelle di cui ai d.P.R. 1ยบ novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, e successive modifiche. Nell'esercizio di tali competenze la provincia stessa ha fra l'altro disciplinato organicamente la materia, in paricolare per quanto riguarda la formazione e riqualificazione professionale del personale sanitario. Al riguardo (oltre al t.u. dele leggi provinciali sulla formazione professionale: d.P.R. 17 ottobre 1975, n. 49) ricordiamo specialmente la legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 ("Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamenti del personale dei servizi sanitari"), ed i relativi vari regolamenti di esecuzione, come i decreti del presidente della giunta provinciale 21 settembre 1978 n. 17, 19 aprile 1984 n. 10, 20 ottobre 1986, n. 21, 25 agosto 1987 n. 12, ecc.; e cosi' pure si puo' menzionare la legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19 ("Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari"). Cio' premesso, dobbiamo ancora ricordare che con d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, e' stato emanato il "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68". Tale regolamento contiene un art. 40 (intitolato "Profili professionali"),il cui terzo comma cosi' recita: "Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al quarto livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzione dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento". Per quanto riguarda un aspetto particolare della disciplina contenuta nell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990, costituito dal corso di qualificazione professionale ivi previsto e dal relativo decreto del Ministro della sanita', esso rientra - come meglio si vedra' fra breve - nelle competenze statutariamente riservate alla provincia autonoma ricorrente. Era dunque logico ritenere che, per quella parte, la disciplina dell'art. 40 non riguardasse la provincia ricorrente. Cio', da un lato, conformemente al consueto canone interpretativo secondo cui, di due o piu' possibili interpretazioni di una certa disciplina normativa, e' da preferirsi quella che ne evita la illegittimita'; e dall'altro perche', a ritenere invece quella disciplina applicabile anche alla provincia ricorrente, essa sarebbe stata incostituzionale - anche secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 204/1991) - per il fatto stesso di prevedere un regolamento ministeriale in materia di competenza esclusiva della provincia autonoma ricorrente. Senonche', nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre u.s., e' stato pubblicato il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, meglio indicato in epigrafe. Con tale decreto, che ha natura regolamentare (come si evince dal suo stesso titolo), il Ministro dell'indutria ha inteso disciplinare i corsi di qualificazione di cui appunto al terzo comma dell'at. 40 del d.P.R. n. 384/1990, i relativi requisiti di accesso, i criteri di ammissione, le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi, gli attestati di qualificazione che vengono rilasciati a seguito del superamento delle prove cui sono ammessi coloro che portano a termine il corso (cfr. art. 1, primo e secondo comma, del regolamento in questione). La qual cosa potrebbe essere di per se' legittima se non fosse che tale decreto espressamente dichiara la disciplina in esso contenuto applicabile anche nel territorio e nei confronti della provincia autonoma ricorrente (cfr. artt. 2, secondo comma; 5, secondo comma; ed il modello di attestato di qualifica di cui all'allegato n. 3). Di conseguenza, pretendendo il regolamento in questione di disciplinare una materia (o aspetti di materie) che, per quanto riguarda la provincia autonoma ricorrente, sono riservate alla competenza della provincia stessa, tale regolamento (nel suo complesso, e con piu' particolare riferimento alle disposizioni che qui di seguito verranno richiamate) ne lede le attribuzioni costituzionali. Onde essa si vede costretta ad impugnarlo col presente atto, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione, da parte del decreto ministeriale impugnato, delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, n. 29; 9, n. 4 e n. 10; 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. e relative norme d'attuazione. Violazione dei principi costituzionali sul riparto delle competenze normative, e del principio di legalita'. Il decreto ministeriale impugnato e' un "regolamento". Tale esso risulta essere per la sua espressa autoqualificazione; per il fatto che e' stato emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio di Stato; per il carattere tipicamente normativo della disciplina da esso stabilita. Si tratta, dunque, di un regolamento ministeriale che peraltro pretende di disciplinare una materia (quale e' in particolare l'addestramento e la formazione professionale) che e' riservata alla esclusiva competenza della provincia autonoma ricorrente. Ma tale inammissibile pretesa rende per cio' stesso il regolamento illegittimo e lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia. Come infatti codesta ecc.ma Corte ha gia' piu' volte statuito (in particolare sent. n. 204/1991), per un principio che deriva dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative. - e che e' ormai espressamente sancito dall'art. 17 primo comma, lett. b) e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - e' precluso ad una fonte qualificabile come regolamento ministeriale di disciplinare una materia di competenza regionale o provinciale (tanto piu' se - come nel caso in questione - si tratti di competenze di carattere esclusivo e quindi di limitarne l'esercizio. Ma vi e' di piu'. Anche a volere ammettere, in denegata ipotesi, la possibilita' che un regolamento ministeriale possa validamente stabilire la disciplina contenuta nel decreto ministeriale impugnato senza con cio' ledere le competenze provinciali (ma non si vede come), comunque in tanto cio' potra' accadere in quanto un siffatto regolamento sia almeno conforme alle regole costituzionali che presiedono alla attivita' regolamentare del Governo. In particolare esso dovra' essere conforme al principio di legalita' (come del resto e' espressamente ribadito dal terzo comma del citato art. 17 della legge n. 400/1988, la' dove recita: "con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere". Nel caso in questione, invece, il principio di legalita' risulta violato. Il potere regolamentare che - con il decreto n. 295/1991 - il Ministro pretende oggi di esercitare anche nei confronti della provincia autonoma ricorrente non ha fondamento legislativo. Esso, infatti, dichiaratamente si fonda sull'art. 40, terzo comma, del d.P.R. n. 384/1990: cioe' su di una norma che non ha valore legislativo, ma che a sua volta ha natura regolamentare (come e' pacifico per tutti i decreti presidenziali di recepimento degli accordi ai sensi della legge-quadro sul pubblico impiego n. 91/1983). Per questo motivo, dunque, il decreto ministeriale impugnato, oltre ad essere lesivo delle competenze provinciali in relazione alle disposizioni specifiche che fra breve saranno esaminate, lo e' anche, nel suo complesso, per la mancanza di una idonea base legislativa del potere che il Ministro della sanita' con esso ha inteso esercitare (analogamente al caso gia' esaminato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 204/1991). 2. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' indicate, specie in relazione agli artt. 1-4, 5, secondo comma, 8-10 ed allegati n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto ministeriale impugnato. Violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione di indirizzo e coordinamento, ed in special modo del principio di legalita'. L'impugnato regolamento ministeriale disciplina numerosi aspetti dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza: dalla regolamentazione dell'organizzazione dei corsi, ai requisiti per l'accesso ai corsi, ai criteri di ammissione, alle modalita' di svolgimento ed ai programmi dei medesimi, agli esami conclusivi, al rilascio dell'attestato di qualifica. Tutto cio' e' regolato in modo estremamente analitico, anche nei confronti della provincia autonoma ricorrente, specialmente dagli artt. 1-4, 5, secondo comma, 8-10 ed in particolare dagli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, richiamati dall'art. 1 del decreto ministeriale. Ma, per i motivi gia' detti, si tratta di una disciplina che in- vade la competenza esclusiva della provincia ricorrente. E' ad essa, infatti, che spetta (in base alle norme statutarie gia' richiamate) di disciplinare autonomamente tutti i suddetti aspetti dei corsi di qualificazione in questione (e che in effetti gia' risultano in gran parte disciplinati dalla legislazione provinciale dinanzi richiamata: v. spec. legge provinciale n. 28/1977 e relativi regolamenti di esecuzione citati). Dunque, nella parte in cui la normativa regolamentare impugnata pretende di essere applicabile anche nel territorio della provincia ricorrente essa e' incostituzionale e lesiva delle sue attribuzioni. E' appena il caso di osservare che l'impugnato decreto ministeriale non potrebbe certamente essere considerato come una legittima espressione del potere di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti dell'esercizio delle competenze provinciali. In primo luogo, infatti, per il suo stesso carattere analitico e puntuale (che non lascia alcun margine di scelta autonoma alla provincia) al decreto in questione mancano i caratteri strutturali che sono propri degli atti di indirizzo. In secondo luogo il decreto stesso, anche dal punto di vista formale della autoqualificazione dell'atto e del procedimento, espressamente esclude la natura di atto di indirizzo nel momento in cui si pone invece come atto regolamentare. Ma comunque, anche a volere ammettere in denegata ipotesi che si tratti di un atto di indirizzo, comunque esso sarebbe egualmente illegittimo e lesivo delle attribuzioni provinciali. Infatti il decreto ministeriale in questione sarebbe incompatibile con i principi costituzionali che - secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte - presiedono alla funzione statale di indirizzo e cordinamento quando questa venga esercitata in via amministrativa. In particolare esso risulta in contrasto, sotto un ulteriore profilo, con il principio di legalita', cui pure sottostanno gli atti di indirizzo del Governo. infatti si tratterebbe di un atto di indirizzo privo di un proprio specifico fondamento legislativo (essendo esso fondato, come gia' si e' visto, su di una semplice norma regolamentare). 3. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' indicate, con particolare riguardo all'art. 1, secondo comma, ed allegato 3 ed all'art. 10 del decreto ministeriale impugnato. Va particolarmente censurata la disciplina relativa al modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, contenuta nell'art. 1, secondo comma, ed allegato n. 3 del decreto impugnato; nonche' quella della composizione della commissione innanzi alla quale vengono sostenuti gli esami conclusivi del corso (col superamento dei quali si ottiene l'attestato di qualificazione di cui sopra), che e' a sua volta contenuta nell'art. 10 del decreto impugnato. In relazione al primo aspetto osserviamo infatti che nella competenza esclusiva della provincia in materia di formazione professionale certamente rientra anche la disciplina degli attestati dei corsi di formazione e qualificazione professionale ed il rilascio dei medesimi attestati (come infatti e' confermato dalla gia' ricordata disciplina provinciale della materia: per es. si veda l'art. 6, ultimo comma della citata legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19). Pertanto e' palesemente illegittima e lesiva delle attribuzioni provinciali in materia la circostanza che con l'art. 1, secondo comma, e con l'allegato n. 3 del regolamento impugnato il Ministero della sanita' pretende di approvare il modello dell'attestato di qualifica: infatti, per i corsi che si svolgono nel territorio della provincia ricorrente, l'approvazione del relativo modello di attestato rientra nella competenza esclusiva della provincia medesima. Inoltre e' del pari lesiva delle competenze provinciali il fatto che il modello di attestato contenuto nell'allegato n. 3 preveda la sottoscrizione, oltre che del rappresentante della provincia, anche di un rappresentante del Ministro della sanita'. Infatti, stante la esclusiva competnza provinciale in materia, non spetta a rappresentanti del Ministro della sanita' di firmare l'attestato in questione. Per quanto riguarda poi l'art. 10 del decreto impugnato, e' parimenti illegittima e lesiva delle attribuzioni provinciali la circostanza che ivi si stabilisce che nella commissione esaminatrice debba essere presente anche un rappresentante del Ministero della sanita'. Una tale presenza, e la relativa norma dell'art. 10, e' infatti incompatibile con la esclusiva competenza della provincia in materia (cosi' come, del resto essa e' incompatibile con la disciplina gia' stabilita in materia della provincia stessa: cfr. anche art. 6 della legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19). 4. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' indicate, con particolare riguardo agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale impugnato. Violazione del principio di legalita'. L'art. 5, primo comma, del regolamento impugnato stabilisce la istituzione nelle piante organiche delle uu.ss.ll. (e delle istituzioni di cui agli artt. 39, 41 e 42 della legge n. 833/1978) di posti di operatore tecnico addetto alla assistenza nella misura massima del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali gia' in organico. A sua volta l'art. 6 dello stesso regolamento stabilisce che contestualmente all'inquadramento nella nuova qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza del personale gia' in servizio come ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualificazione, i relativi posti di ausiliario specializzato sono trasformati in posti di operatore tecnico addetto all'assistenza. Infine, altra norma che viene in evidenza ai fini del presente ricorso e' quella del secondo comma dell'art. 5 del regolamento impugnato. Questo stabilisce infatti che, in relazione al fabbisogno di operatori tecnici addetti all'assistenza, risultante dalla proporzione stabilita dal gia' ricordato primo comma dell'art. 5 "le regioni e le province autonome determinano annualmente il numero totale dei posti di istituire presso le scuole di cui al primo comma dell'art. 2". Orbene, la surriferita disciplina regolamentare, nella parte in cui pone norme, anche di estremo dettaglio, in materia di piante organiche delle uu.ss.ll. (artt.5, primo comma, e 6) sono lesive delle attribuzioni della provincia ricorrente (non solo di quelle in materia di formazione professionale, ma anche di quelle in materia di qualifiche e piante organiche del personale sanitario, ex art. 9, n. 4 e n. 10, dello statuto). In base ad esse spetta infatti alla provincia, e non gia' al Ministro della sanita', di individuare le concrete necessita' di operatori tecnici addetti all'assistenza nell'ambito del servizio sanitario provinciale e di istituire i relativi posti. Tanto piu' grave ed evidente risulta, sotto questo profilo, la illegittimita' delle impugnate disposizioni del regolamento e la lesione delle attribuzioni provinciali per il fatto che il Ministro della sanita' non aveva il potere legale di stabilire con il decreto impugnato la disciplina delle piante organiche in questione. Infatti si tratta di materia del tutto estranea a quella tassativamente prevista dal terzo comma dell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990, e per la quale ivi si prevede appunto una ulteriore disciplina stabilita dal Ministro della sanita' con proprio decreto. Anche sotto questo particolare aspetto, dunque, il regolamento impugnato contrasta con il principio di legalita', ed e' quindi lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente. Considerazioni analoghe a quelle ora svolte in relazione alla disciplina stabilita dall'art. 5, primo comma, e dall'art. 6 valgono anche in relazione alla disciplina stabilita dall'art. 5, del regolamento impugnato. Invero, spetta esclusivamente alla provincia ricorrente di determinare sulla base di propri criteri e di una autonoma valutazione il numero dei posti da istituire presso le scuole di formazione professionale (come del resto e' gia' previsto dalla legislazione provinciale: v. art. 13, secondo comma, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28). Pertanto il vincolo stabilito dal secondo comma dell'art. 5 per la determinazione del numero dei posti delle scuole, fondate su di una "proporzione" rigida col numero dei posti di operatore di cui al primo comma, e' palesemente lesivo delle attribuzioni provinciali (in particolare di quelle esclusive in materia di formazione professionale). Anche a questo riguardo, infine, vi e' violazione del principio di legalita', poiche' il terzo comma dell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990 non comprende fra gli aspetti della organizzazione dei corsi che possono essere disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' quello del "numero totale" dei posti da istituire presso le scuole (ma solo la percentuale fra candidati "interni ed esterni").
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la competenza della provincia autonoma ricorrente e, per l'effetto, annullare in parte qua il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, come meglio indicato in epigrafe. Roma, addi' 12 novembre 1991 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 91C1262