Abrogazione delle disposizioni di cui al decreto ACIS 30 giugno 1951, sul controllo di stato delle specialita' medicinali ad azione curarica e curarosimile.(GU n.12 del 16-1-1992)
Il Ministero della sanita' richiama all'attenzione di tutti gli operatori del settore che, per effetto dell'entrata in vigore, con decorrenza 1 ottobre 1991, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 "Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia d specialita' medicinali" (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 139 del 15 giugno 1991), non trova piu' applicazione nei confronti delle specialita' medicinali per uso umano la disciplina contenuta nel decreto dall'Alto commissario per l'igiene e la sanita' pubblica del 30 giugno 1951 (Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'11 settembre 1991) che, in attuazione dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sottopose all'obbligo del controllo di stato partita per partita i prodotti a base di curarina e i composti sintetici ad azione curarosimile, nonche' all'obbligo di un controllo preventivo una tantum, da parte dell'Istituto superiore di sanita', i composti sintetici indicati come muscolo-rilassanti. Infatti, ai sensi del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, soltanto i vaccini e gli altri prodotti immunologici (disciplinati dall'art. 20) e i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani (disciplinati dall'art. 22) possono attualmente essere sottoposti a controllo di stato. Sotto il profilo tecnico, a favore dell'abolizione dei controlli di cui al decreto Acis 30 giugno 1951, si era gia' favorevolmente pronunciato il Consiglio superiore di sanita'.