Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.(GU n.13 del 17-1-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante "Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991"; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, in virtu' del quale le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Le operazioni di mutuo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 1991, n. 388, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonche' con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purche' gli stessi abbiano carattere di eccezionalita' - nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine - e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI