MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 luglio 1991 

  Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente
alla istituzione della facolta' di psicologia.
(GU n.19 del 24-1-1992)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 218 - Delega al Governo per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la mozione dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea in
psicologia adottata a Roma il 6 novembre 1990,  con  la  quale  viene
richiesta  la istituzione di un'apposita facolta' di psicologia quale
sede ottimale  per  una  didattica,  una  ricerca  e  una  formazione
professionale omogenea;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Preso  atto  altresi'  del  parere  favorevole  reso  dal  comitato
consultivo n. 11 del  predetto  consesso,  di  cui  all'art.  67  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
di  cui  alle premesse, e' integrata con l'inserimento della facolta'
di psicologia, cui afferisce il corso di laurea in psicologia.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 luglio 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
 Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
 Registro n. 15 Universita', foglio n. 169