MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 gennaio 1992 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantadue giorni.
(GU n.19 del 24-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per il 30 gennaio 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1992 fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 12.250 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  degli  enti  con  finalita'  di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese  di  assicurazione,  delle
societa'  finanziarie  iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato
decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di  cambio  e
delle  societa'  d'intermediazione  mobiliare  di  cui all'art. 5 del
medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le  ore  12  del  giorno  23  gennaio  1992,  con  l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31
dicembre 1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
 Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 353