AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alle note annesse alla legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante: "Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361". (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1992).(GU n.20 del 25-1-1992)
Nella nota all'art. 13 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 7 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' soppresso il comma dell'art. 104 del testo unico approvato con D.P.R. n. 361/1957 trascritto in alto alla seconda colonna della predetta pag. 7, perche' sostituito dal comma precedente stampato con caratteri corsivi, cosi' formulato: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000".