MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento
   delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione
  delle province di Bari, Padova, Parma, Potenza e Sassari.
(GU n.28 del 4-2-1992)

   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12240  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  31.596.667.961,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
31.738.853.219    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Bari  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12574  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
63.148.141.679, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  63.158.406.903  iscritto  a nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Padova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11727  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Parma e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
18.033.806.006, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 18.048.777.242 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Parma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12434  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
8.403.487.101, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L.  8.463.081.406  iscritto  a  nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Potenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12750  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
10.234.691.222, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Sassari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.