MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 17 febbraio 1992, n. 306 

  Obbligo  di  classificazione delle carcasse bovine. Regolamento CEE
n. 1186/90 e relative modalita' di applicazione.
(GU n.43 del 21-2-1992)
 
 Vigente al: 21-2-1992  
 

                                  Agli stabilimenti di macellazione
                                    muniti di bollo CEE
                                  Alle  Associazioni   di   categoria
                                  interessate
  Con  lettera  n.  M/993  del  27  marzo  1991 e' stato notificato a
codesti opifici l'obbligo di attenersi  alle  disposizioni  contenute
nel  regolamento  CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che
estende, a decorrere dal 1' gennaio 1992, il  campo  di  applicazione
della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini
adulti a tutti gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE.
  Le  modalita'  di  attuazione della menzionata normativa sono state
stabilite con regolamento CEE n. 344/91  della  Commissione,  del  13
febbraio  1991 modificato da ultimo dal regolamento n. 3087/91 del 22
ottobre 1991.
  In attesa dell'emanazione  dell'apposito  atto  legislativo  e  del
relativo regolamento ministeriale di applicazione che disciplinino in
maniera  organica  tutta  la materia, si forniscono le indicazioni di
massima atte a porre in essere alcune prescrizioni normative previste
per  la  classificazione  delle  carcasse  bovine  e  per   la   loro
identificazione.
  Quest'ultima  deve  essere  effettuata  mediante  apposizione di un
marchio ad inchiostro indelebile e atossico che indichi la categoria,
la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento  del  bestiame
macellato.
  Le  classi  di  conformazione  da  utilizzare  sono quelle indicate
all'allegato 1 del regolamento n. 1208/81 integrate dalla classe  "S"
con il regolamento n. 1026/91.
  La marchiatura deve essere apposta:
   sui  quarti  posteriori,  a livello del controfiletto, all'altezza
della quarta vertebra lombare;
   sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a  10-30  cm
di distanza dal centro dello sterno.
  L'altezza  delle  lettere  e delle cifre deve essere di almeno 2 cm
(art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 344/91).
  A  tale  operazione  deve  provvedere  personale  qualificato,   in
possesso  di  attestato  rilasciato  dal  Comitato  nazionale bovini,
previo superamento di corsi di abilitazione appositamente indetti.
  Sono esentati dall'obbligo della classificazione  gli  stabilimenti
che,  nella media annuale, non macellino piu' di 75 bovini adulti per
settimana.
  L'esenzione viene altresi' applicata per i commercianti  al  minuto
che  acquistino  animali  vivi  e  li  facciano macellare per proprio
conto, come anche per gli stabilimenti  che  provvedano  a  disossare
tutti i bovini macellati.
  Ai controlli prescritti dall'art. 3, par. 2, del regolamento CEE n.
344/91 provvede il Ministero dell'agricoltura, sotto la vigilanza del
Comitato  nazionale  bovini,  istituito  con  decreto  ministeriale 2
agosto 1984.
  Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare
con sollecitudine tutte le misure necessarie per  l'osservanza  delle
prescrizioni sopra indicate.
  Per   ogni  chiarimento  in  merito  al  contenuto  della  presente
circolare la  divisione  X  della  Direzione  generale  della  tutela
economica   dei   prodotti  agricoli  di  questo  Ministero  resta  a
disposizione degli interessati.
                                                   Il Ministro: GORIA