Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro- alimentari all'ingrosso.(GU n.46 del 25-2-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ad integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire utilizzabile per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo, alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed alle societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso; Vista la propria delibera del 14 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1986, che ha stabilito, in forza del comma 18, dell'art. 11, della legge n. 41/1986, le direttive, le procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti promossi dalle societa' anzidette; Visto l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha destinato alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso la somma di 150 miliardi di lire, utilizzate sotto forma di contributi in conto capitale, specificando che i termini di presentazione delle domande delle stesse societa' sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517; Visto l'art. 15, comma 48, della legge sopra richiamata che prevede la costituzione di commissioni anche per le attivita' connesse alla realizzazione dei mercati agro-alimentari; Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, che prevede un incremento, pari a 55 miliardi di lire, del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle societa' promotrici di centri commerciali e alle societa' consortili che realizzano mercati agro- alimentari all'ingrosso, stabilendo altresi' che le somme impegnate ma non liquidate, per la concessione dei contributi alle societa' consortili predette sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che il processo di miglioramento e potenziamento dei mercati agro-alimentari, rappresentando una condizione indispensabile per la razionalizzazione del sistema distributivo con effetti collaterali di crescente rilevanza in altri settori, puo' essere allo stato attuale accelerato con la definizione di linee operative che, orientate verso obiettivi di carattere generale tendono nel breve tempo alla realizzazione dei mercati a rilevanza strategica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento pubblico; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989 la quale ha riformulato gli indirizzi in materia di agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali e di mercati all'ingrosso, sostituendo integralmente la precedente deliberazione del 14 ottobre 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1986; Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1990 di approvazione del piano generale dei mercati agro-alimentari e di approvazione della graduatoria dei mercati agro-alimentari; Vista la proposta del Ministro dell'industria, trasmessa in data 17 dicembre 1991, intesa ad approntare modifiche ed integrazioni alle delibere CIPE del 21 dicembre 1988; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, lettera d), della delibera del Comitato del 21 dicembre 1988 le domande di finanziamento presentate dalle societa' consortili sono corredate dall'impegno delle societa' medesime ad esperire una gara pubblica per l'affidamento delle opere; Considerata l'opportunita' di avviare rapidamente le procedure gia' previste con la citata delibera 21 dicembre 1988, unificando le fasi relative alla elaborazione della progettazione esecutiva e del piano finanziario con l'istruttoria di competenza degli istituti di credito speciale nonche' individuando modalita' che consentano l'immediato impiego delle risorse disponibili pur in presenza di possibili ritardi da parte dei soggetti interessati; Ravvisata l'esigenza di consentire alle societa' consortili risultate assegnatarie delle agevolazioni di svincolarsi dalla gestione delle opere realizzate mediante l'affidamento della stessa a societa' all'uopo costituite anche dalle associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare; Tenuto conto della valutazione generale espressa dal CIPE nella riunione del 28 dicembre 1991 sulla anzidetta proposta del Ministro dell'industria; Acquisito il parere delle regioni espresso in seno alla Conferenza Stato-Regioni riunitasi in data 14 gennaio u.s.; Ritenuto di procedere all'unificazione ed omogeneizzazione delle modalita' di affidamento delle opere anche al fine di assicurare l'applicazione di criteri uniformi nella valutazione dell'idoneita' dei soggetti concorrenti e delle offerte tecniche ed economiche che saranno presentate in sede di gara; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di cui all'art. 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988 risultate assegnatarie delle agevolazioni possono affidare la gestione dei mercati realizzati a societa' all'uopo create, costituite anche prevalentemente dagli operatori e dalle associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro- alimentare. 2. Il punto 6 della delibera CIPE e' sostituito dal seguente: "Entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni, le societa' consortili presentano, tramite gli istituti di credito speciale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto esecutivo, lo studio di fattibilita' economico e finanziario e la documentazione attestante la disponibilita' dell'area ovvero l'attivazione dei procedimenti di occupazione temporanea e di urgenza e di esproprio, fermo restando il termine previsto dal successivo punto 10 per l'inizio dei lavori. Gli istituti di credito speciale dovranno nel medesimo termine attestare l'idoneita' dello studio di fattibiita' economico e finanziario ed esprimere le proprie determinazioni in ordine alla domanda di finanziamento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine di cui al precedente primo comma le societa' consortili decadranno dal contributo assentito, che verra' assegnato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato agli interventi immediatamente seguenti nella graduatoria approvata con il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 conformemente alla normativa vigente. Potra' essere accordata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in casi eccezionali e per una sola volta, una proroga del termine non superiore a trenta giorni. Al fine di poter realizzare la diffusione e la pubblicita' delle informazioni, il progetto esecutivo di ciascun intervento dovra' assicurare il collegamento in tempo reale del sistema informativo con quello degli altri mercati agro-alimentari. Il Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sentita la commissione di esperti, delibera sulla concessione dei contributi che viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Adeguamenti dei progetti esecutivi possono essere richiesti dal Comitato prima della deliberazione". 3. L'affidamento della realizzazione delle opere da parte delle societa' consortili deve avvenire con le modalita' previste nella presente delibera. La liquidazione dei contributi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' subordinata al rispetto delle previsioni della presente delibera. 4. La procedura di gara deve essere riferita all'intero intervento oggetto della domanda di contributo presentata e ammesso a contributo, anche se il contributo medesimo e' stato concesso solo parzialmente in relazione alle somme disponibili o per singoli lotti funzionali. In caso di appalto dei lotti funzionali ammessi a contributo la societa' consortile sara' tenuta all'applicazione dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 5. Le societa' consortili procederanno all'affidamento delle opere mediante la procedura della licitazione privata, da aggiudicarsi con il criterio dell'art. 29, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che sara' attivata sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla societa' consortile ai sensi dell'art. 6 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988 come modificato dalla presente delibera. 6. I bandi di gara dovranno essere conformi a quanto previsto in apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cui sara' altresi' approvato lo schema tipo di lettera di invito. Nell'emanazione di tale decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovra' tener conto dei seguenti elementi: a) i concorrenti dovranno attestare il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori anche nelle categorie impiantistiche e per gli importi richiesti per la realizzazione degli interventi; b) dovra' essere comprovata, con apposite dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di linee di credito che consentano all'appaltatore di percepire il corrispettivo conformemente alle modalita' di erogazione dei contributi in conto capitale fissate al punto 12 della delibera CIPE 21 dicembre 1988. Le societa' consortili dovranno procedere alla pubblicazione del bando di gara con le forme richieste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche in tempo utile per trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le risultanze dell'esame delle richieste di invito nel termine previsto al precedente punto 2. 7. L'esame delle richieste di invito e delle offerte sara' effettuato da commissioni, nominate con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione, composte da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente; da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un dirigente amministrativo dello stesso Ministero; e da un dirigente del Ministero del tesoro; da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica; da un tecnico designato dal Ministro dei lavori pubblici scelto tra i dirigenti generali dello stesso Ministero. Ciascuna societa' consortile dovra' designare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, un componente tecnico o amministrativo. Decorso tale termine l'individuazione di detto componente sara' effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'atto di nomina delle commissioni sara' comunicato alle societa' consortili che provvederanno alla loro convocazione. Per ogni commissione sara' nominato un segretario scelto fra i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Alle stesse commissioni sara' affidato dalle societa' consortili la verifica della regolarita' amministrativa e funzionale delle opere, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 9. I compensi delle commissioni per le attivita' connesse alle pro- cedure di gara e per le operazioni di cui al punto 8 sono a carico delle societa' consortili secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti e dalla normativa regolamentare in materia. 10. Per tutto quanto non diversamente disposto resta in vigore la delibera CIPE 21 dicembre 1988. Roma, 31 gennaio 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO