REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Zone   dall'ambito
territoriale   n.  17  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  10  dicembre  1985,  n.   3859,   per   la   continuazione
dell'attivita'  estrattiva  da  parte  della  ditta  Dolomite Franchi
S.p.a. (Deliberazione n. V/13578).
(GU n.52 del 3-3-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,   n.  1497,  presentata  da  Dolomite  Franchi  S.p.a.  per  la
prosecuzione di attivita' estrattiva su area ubicata  nel  comune  di
Zone   (Brescia),   mappali  1847,  2968,  2969,  2970,  fogli  vari,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 431,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  17,  individuato  con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera  in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  sociali, consistenti nel
mantenimento dei livelli  occupazionali  locali,  in  base  a  quanto
assodato  dal  consiglio comunale di Zone con deliberazione n. 75 del
30 novembre 1990;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  sociali  ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto
che  l'intervento  in  oggetto  va  a  collocarsi  su  un'area   gia'
parzialmente  coltivata  per  esercizio  di  cava precedente al 1985,
proponendone un recupero ambientale da  attuare  adottando  modalita'
distinte  a  seconda  delle  fasi temporali che lo articolano, che si
configurano come segue:
   1) per il decennio 1990-2000 viene predisposto un incremento della
riabilitazione ambientale del fronte  attualmente  esistente  con  un
piu' efficace rinverdimento;
   2)  per  gli  anni a seguire viene predisposta una riprogettazione
delle scarpate  in  abbandono  derivanti  dall'approfondimento  della
cava, allo scopo di eliminare la rigida geometria attuale;
   3)  in  relazione  ad  un'eventuale variante del piano cave, viene
inoltre predisposta la riprogettazione  "in  toto"  dell'insediamento
estrattivo, con arretramento dell'intero perimetro di cava dei fronti
attuali  per  ottenere future superfici di abbandono con inclinazioni
"morbide"  e  non  gradonate,  all'incirca   simili   alle   naturali
inclinazioni  del  versante  che  ripropongano una morfologia tale da
confondersi con l'orografia circostante;
  Atteso che si e'  provveduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia  ambientale  che
urbanistico  ed  economico  sociale,  propri  della proposta di piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in  particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  17,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1) di stralciare, per le motivazioni di  cui  in  premessa,  l'area
ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 2970,
fogli   vari,   dall'ambito   territoriale  n.  17,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2) di riperimetrare, in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di  inviare al sindaco del comune di Zone (Brescia) copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale; il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 8 ottobre 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO