REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1991 

  Conferma  dello stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in
Valmalenco, disposto con  deliberazione  della  giunta  regionale  29
dicembre   1988,   n.   IV/38794,   dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato con deliberazione  della  giunta  regionale  10  dicembre
1985, n. IV/3859. (Deliberazione n. V/16066).
(GU n.54 del 5-3-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la deliberazione n. IV/38794 del 29 dicembre 1988 con la
quale la giunta regionale ha, in particolare, determinato lo stralcio
delle aree ubicate in  comune  di  Chiesa  in  Valmalenco  (Sondrio),
mappale  1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18; mappali 166, 185,
188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio  16,  dall'ambito
territoriale  n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che  nelle  motivazioni  a  sostegno  di  detto  stralcio
veniva, tra l'altro, ipotizzato che "le opere previste non comportano
tagli di alberi";
  Considerato  che,  in base alla documentazione allegata all'istanza
di autorizzazione paesaggistica presentata dalla F.A.B. S.p.a. (prot.
rif. reg. 27804 del 18  giugno  1990),  per  la  realizzazione  della
seggiovia  "Barchi  -  Alpe  Palu'",  risulta invece la necessita' di
taglio di piante;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza nell'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione della
modesta incidenza ambientale dell'opera, in quanto  la  seggiovia  in
progetto  va  a  sostituire una sciovia esistente e le opere previste
non comportano una significativa modifica del contesto attuale;
  Ravvisata  la  necessita'  di  confermare  il   dispositivo   della
deliberazione della giunta regionale di cui sopra, seppure sulla base
di presupposti in parte diversi;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
di  confermare, sulla base delle valutazioni e precisazioni di cui in
premessa, il dispositivo della  precedente  deliberazione  di  giunta
regionale  n.  IV/38794 del 29 dicembre 1988, riguardante lo stralcio
di aree ubicate nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale
1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18;  mappali  166,  185,  188,
189,  197,  199,  200,  201,  202,  231,  240, foglio 16, dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.
   Milano, 10 dicembre 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO