Conferma dello stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, disposto con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 1988, n. IV/38794, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859. (Deliberazione n. V/16066).(GU n.54 del 5-3-1992)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Richiamata la deliberazione n. IV/38794 del 29 dicembre 1988 con la quale la giunta regionale ha, in particolare, determinato lo stralcio delle aree ubicate in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18; mappali 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che nelle motivazioni a sostegno di detto stralcio veniva, tra l'altro, ipotizzato che "le opere previste non comportano tagli di alberi"; Considerato che, in base alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla F.A.B. S.p.a. (prot. rif. reg. 27804 del 18 giugno 1990), per la realizzazione della seggiovia "Barchi - Alpe Palu'", risulta invece la necessita' di taglio di piante; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza nell'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione della modesta incidenza ambientale dell'opera, in quanto la seggiovia in progetto va a sostituire una sciovia esistente e le opere previste non comportano una significativa modifica del contesto attuale; Ravvisata la necessita' di confermare il dispositivo della deliberazione della giunta regionale di cui sopra, seppure sulla base di presupposti in parte diversi; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: di confermare, sulla base delle valutazioni e precisazioni di cui in premessa, il dispositivo della precedente deliberazione di giunta regionale n. IV/38794 del 29 dicembre 1988, riguardante lo stralcio di aree ubicate nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1, foglio 17; mappali 1, 6, 37, foglio 18; mappali 166, 185, 188, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 231, 240, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985. Milano, 10 dicembre 1991 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO