Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per la richiesta di nuove concessioni e per l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.(GU n.33 del 10-2-1993)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni; Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980; Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982; Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987; Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1989; Visti i decreti interministeriali 25 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1990 e 10 aprile 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1991; Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha preso in esame la possibilita' di elaborare una norma tecnica europea per apparati di debole potenza di cui al punto 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica; Considerata altresi' la necessita' di armonizzare l'utilizzo degli apparati con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale, appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni P.T.); Riconosciuta l'opportunita' di consentire fino a nuova regolamentazione agli utilizzatori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza la richiesta di nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al decreto interministeriale 15 luglio 1977, nonche' a quanto previsto al secondo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1985; Riconosciuta altresi' l'opportunita' di accordare fino a nuova regolamentazione agli utilizzatori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti, gia' muniti del prescritto atto di concessione, la proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985; Decreta: Le disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 sono prorogate fino a nuova regolamentazione. Roma, 22 gennaio 1993 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO