MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1992 

  Scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  sindacali  ordinari
dell'"Ambra assicurazioni S.p.a.", in Milano.
(GU n.75 del 30-3-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
24  novembre  1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12  agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 6 maggio 1991, con il quale
e' stato fatto divieto all'Ambra assicurazioni S.p.a.,  con  sede  in
Milano,  di  compiere  atti di disposizione sui propri beni, ai sensi
dell'art. 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295;
  Viste le lettere in data 18 settembre 1991 ed in data  27  dicembre
1991  con  le  quali  l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei  confronti
della  predetta  Ambra  assicurazioni  S.p.a., contestazioni ai sensi
della vigente normativa, ivi compresi gli  articoli  43  e  57  della
legge  n. 295/1978 e l'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 20/1991;
  Vista la lettera in data 25 febbraio 1992 con la quale  l'ISVAP  ha
comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha
deliberato  di  proporre  al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   l'adozione   a   carico   della   predetta   Ambra
assicurazioni S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della legge
n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni  private,  relativa  all'Ambra  assicurazioni   S.p.a.,
predisposta dall'ISVAP in data 20 febbraio 1992, le cui indicazioni e
motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;
  Viste  le  lettere in data 16 e 17 marzo 1992 con le quali l'ISVAP,
ad  integrazione  degli  elementi  contenuti  nella  relazione  sopra
indicata,  ha  espresso il proprio parere in ordine alle precisazioni
fornite dall'Ambra assicurazioni S.p.a. con comunicazioni del 4 e  17
marzo 1992;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 18 marzo 1992;
  Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati ed alle contestazioni
effettuate dall'ISVAP all'Ambra  assicurazioni  S.p.a.,  sono  emerse
gravi  violazioni delle norme legali e regolamentari, con persistente
inosservanza delle  disposizioni  impartite  dall'autorita'  preposta
alla  vigilanza,  nonche'  un  gravissimo  pregiudizio  arrecato alle
funzioni di garanzia assolto dalle riserve tecniche;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di disporre lo scioglimento  degli
organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti  gli  organi amministrativi e sindacali ordinari della "Ambra
assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano.
  La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria  e
del  comitato  di  sorveglianza della predetta impresa sara' disposta
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO