Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari dell'"Ambra assicurazioni S.p.a.", in Milano.(GU n.75 del 30-3-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1991, con il quale e' stato fatto divieto all'Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295; Viste le lettere in data 18 settembre 1991 ed in data 27 dicembre 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della predetta Ambra assicurazioni S.p.a., contestazioni ai sensi della vigente normativa, ivi compresi gli articoli 43 e 57 della legge n. 295/1978 e l'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Vista la lettera in data 25 febbraio 1992 con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della predetta Ambra assicurazioni S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, relativa all'Ambra assicurazioni S.p.a., predisposta dall'ISVAP in data 20 febbraio 1992, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Viste le lettere in data 16 e 17 marzo 1992 con le quali l'ISVAP, ad integrazione degli elementi contenuti nella relazione sopra indicata, ha espresso il proprio parere in ordine alle precisazioni fornite dall'Ambra assicurazioni S.p.a. con comunicazioni del 4 e 17 marzo 1992; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 18 marzo 1992; Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati ed alle contestazioni effettuate dall'ISVAP all'Ambra assicurazioni S.p.a., sono emerse gravi violazioni delle norme legali e regolamentari, con persistente inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorita' preposta alla vigilanza, nonche' un gravissimo pregiudizio arrecato alle funzioni di garanzia assolto dalle riserve tecniche; Ritenuta pertanto l'opportunita' di disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa'; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della "Ambra assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1992 Il Ministro: BODRATO