MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1992 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantatre giorni.
(GU n.84 del 9-4-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per  il 15 aprile 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1992, fino al limite
massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  del  31  dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta
senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19  puo'
essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, degli enti  con  finalita'  di  previdenza  e/o  di
assistenza  soggetti  al  controllo  della  Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle  imprese  di  assicurazione,
delle  societa'  finanziarie  iscritte all'albo di cui all'art. 7 del
citato decreto ministeriale del 31 dicembre  1991,  degli  agenti  di
cambio e delle societa' d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5
del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  essere   consegnate   a   cura   del   mittente,
direttamente     allo    sportello    all'uopo    istituito    presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  9  aprile  1992,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 6 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 161