Inserimento dell'ossigeno liquido nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.(GU n.89 del 15-4-1992)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale stabilisce che nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito, destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983, con il quale, sulla base di una disposizione legislativa corrispondente a quella in seguito inserita nel citato decreto legislativo n. 463/1983, e' stato incluso l'ossigeno F.U. prescritto a scopo terapeutico fra i farmaci del prontuario terapeutico a totale carico del Servizio sanitario nazionale; Rilevato che il menzionato decreto ministeriale 28 luglio 1983 doveva ritenersi riferito al solo ossigeno gassoso, non essendo ancora incluso l'ossigeno liquido nella Farmacopea ufficiale; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1991, con cui e' stato approvato il supplemento 1991 della Farmacopea ufficiale, nel quale e' inserita la monografia dell'ossigeno liquido; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 25 ottobre 1991, favorevole all'inserimento dell'ossigeno liquido fra i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, purche' a un costo non superiore a quello dell'ossigeno gassoso e con limitazione di prescrizione a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'art. 1, n. 14, del decreto ministeriale 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1992, con il quale la tariffa nazionale di vendita al pubblico dell'ossigeno liquido e' stata fissata in L. 1.200 per 100 litri, espressi in ossigeno gassoso; Decreta: Art. 1. L'ossigeno liquido e' inserito fra i farmaci del Prontuario terapeutico nazionale per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito. La prescrizione dell'ossigeno liquido e' a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine, accertata secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991. Il presente decreto ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 1992 Il Ministro: DE LORENZO