MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 aprile 1992 

  Inserimento  dell'ossigeno  liquido  nel prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale.
(GU n.89 del 15-4-1992)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 10, secondo  comma,  del  decreto-legge  12  settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, il quale stabilisce che nel prontuario terapeutico  del
Servizio  sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di
farmaci per i quali non e' dovuta alcuna quota di  partecipazione  da
parte  dell'assistito,  destinati  al  trattamento  delle  situazioni
patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio,  delle  gravi
condizioni  o  sindromi  morbose che esigono terapia di lunga durata,
nonche' alle cure necessarie per assicurare  la  sopravvivenza  nelle
malattie croniche;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 luglio 1983, con il quale, sulla
base di una  disposizione  legislativa  corrispondente  a  quella  in
seguito inserita nel citato decreto legislativo n. 463/1983, e' stato
incluso  l'ossigeno F.U. prescritto a scopo terapeutico fra i farmaci
del prontuario terapeutico a totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Rilevato  che  il  menzionato  decreto  ministeriale 28 luglio 1983
doveva ritenersi riferito  al  solo  ossigeno  gassoso,  non  essendo
ancora incluso l'ossigeno liquido nella Farmacopea ufficiale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  aprile  1991, con cui e' stato
approvato il supplemento 1991 della Farmacopea ufficiale,  nel  quale
e' inserita la monografia dell'ossigeno liquido;
  Visto  il  parere  espresso  dalla commissione consultiva unica del
farmaco nella seduta del 25 ottobre 1991, favorevole  all'inserimento
dell'ossigeno  liquido  fra  i farmaci del prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale, purche' a  un  costo  non  superiore  a
quello  dell'ossigeno  gassoso  e  con  limitazione di prescrizione a
favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'art. 1, n.
14, del  decreto  ministeriale  1  febbraio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 febbraio 1992, con il quale la
tariffa nazionale di vendita al  pubblico  dell'ossigeno  liquido  e'
stata  fissata  in  L.  1.200  per  100  litri,  espressi in ossigeno
gassoso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ossigeno  liquido  e'  inserito  fra  i  farmaci  del  Prontuario
terapeutico  nazionale  per  i  quali  non  e' dovuta alcuna quota di
partecipazione da parte dell'assistito.
  La prescrizione dell'ossigeno liquido  e'  a  carico  del  Servizio
sanitario    nazionale   limitatamente   ai   soggetti   affetti   da
insufficienza  respiratoria  cronica  in  ossigenoterapia   a   lungo
termine,  accertata  secondo  le  modalita'  previste dall'art. 7 del
decreto ministeriale  1  febbraio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991.
  Il presente decreto ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 aprile 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO