MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 aprile 1992, n. 8792 

  Certificazioni    e   documentazioni   amministrative.   Principali
agevolazioni per cittadini ed imprese recate dalle leggi  n.  15/1968
(come modificata dalla legge n. 390/1971) e n. 241/1990.
(GU n.94 del 22-4-1992)
 
 Vigente al: 22-4-1992  
 

                                       Alle amministrazioni pubbliche
  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  segue  con particolare
attenzione l'attuazione delle principali leggi  recanti  disposizioni
intese  ad  agevolare  i  cittadini  e le imprese nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni.
  Si ricordano gli interventi piu' significativi. Il 21 ottobre  1968
l'ufficio  per  la  riforma dell'Amministrazione della Presidenza del
Consiglio  dei   Ministri   emanava   la   circolare   n.   778/8/8/1
(ripubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del 10 gennaio 1989 in
allegato alla circolare  n.  26779  del  20  dicembre  1988)  recante
"Istruzioni  per  l'applicazione  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15,
concernente  'Norme  sulla  documentazione  amministrativa  e   sulla
legalizzazione  e  autenticazione  di  firme'".  Tale  circolare, che
conserva ancora, per gran parte, valore attuativo  ed  interpretativo
di detta legge, recava in appendice taluni modelli fac-simile tuttora
utili,  con  qualche  adattamento,  per  agevolare  il cittadino e le
imprese nell'esercizio  del  diritto  all'autocertificazione  o  alle
dichiarazioni sostitutive di fatti, stati e qualita'.
  Di  recente,  attesa  la  non  compiuta  attuazione  della legge n.
15/1968, il Dipartimento tornava  sulla  materia  con  la  menzionata
circolare  20  dicembre  1988,  n.  26779. Aspetti salienti dei nuovi
indirizzi operativi sono:
   il  richiamo  all'obbligo  delle  amministrazioni   pubbliche   di
accettare  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  per i casi
disciplinati dall'art. 2 della legge, cui vanno aggiunti gli stati di
separato e divorziato, per analogia a quelli di celibe,  coniugato  o
vedovo,  oltre  alla  posizione  reddituale  (introdotta con legge n.
114/1977, art. 24);
   l'enfasi posta sull'adempimento relativo alla predisposizione  dei
regolamenti  recanti  le  ipotesi  di  dichiarazioni  temporaneamente
sostitutive di certificazioni (art. 3);
   la possibilita' di dichiarare sostitutivamente atti di  notorieta'
(art. 4);
   la  trascrizione  di dati personali e identificativi dei cittadini
da   documenti   anche   d'identita'    rilasciati    da    pubbliche
amministrazioni (articoli 5 e 6);
   l'onere per le amministrazioni di accertare d'ufficio fatti, stati
e  qualita'  personali  che  risultassero  gia' in loro possesso e di
richiedere d'ufficio i certificati di assenza di precedenti penali  e
di carichi pendenti (art. 10);
   la  necessita'  di  organizzare  iniziative seminariali e corsi di
formazione   per   il   personale    dipendente    delle    pubbliche
amministrazioni;
   l'esigenza   di  predisporre  la  modulistica  fac-simile  per  le
dichiarazioni sostitutive;
   l'importanza di attuare campagne d'informazione istituzionale  sui
diritti  dei  cittadini  e  sulle  agevolazioni  recate  dalla legge,
utilizzando mezzi di comunicazione  di  massa,  giornali,  depliants,
manifesti  e  quant'altro utile allo scopo. Il Dipartimento, da parte
sua,   ha   promosso    una    campagna    d'informazione    pubblica
sull'autocertificazione denominata "Basta una firma".
  Per  verificare  l'impatto  prodotto  dalle nuove direttive e dalla
pubblicizzazione delle norme  di  agevolazione,  il  Dipartimento  ha
effettuato  un'indagine  su  un  campione di quaranta uffici pubblici
operanti in ambito provinciale, i cui esiti hanno denunciato un tasso
di applicazione della legge del 60% circa.
  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi" ha "rivitalizzato" la legge n.  15/1968,  soprattutto
con  gli  articoli  18  (adozione  di  misure  organizzative idonee a
garantire   l'applicazione   delle   disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini  a  pubbliche amministrazioni) e 30 (divieto alle pubbliche
amministrazioni  e  alle  imprese  esercenti  servizi   di   pubblica
necessita'  e  di  pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta').
  Piu'  di  recente  un'indagine  promossa  dall'ANCI   (Associazione
nazionale comuni d'Italia) ha verificato, su 2594 comuni comprendenti
33  milioni  e  mezzo  di cittadini residenti, un tasso di attuazione
delle cennate normative molto estesa presso gli enti locali (oltre il
90%),   mentre   ha    evidenziato    una    maggiore    "resistenza"
all'applicazione  delle norme di agevolazione presso gli uffici dello
Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle  province,  operanti
nell'area  dei  comuni (circa il 60%), con oscillazioni del 64,1% nel
nord, del 61,7% nel centro, del 56,8% nel sud, del 62,1% nelle isole.
Sono   state   sostanzialmente   confermate   per    queste    ultime
amministrazioni  le risultanze dell'indagine effettuata in precedenza
dal Dipartimento.
  Il differenziato livello di implementazione tra enti locali e altre
amministrazioni  si  spiega  con  la  maggiore  dimestichezza  che  i
funzionari  dei comuni hanno con la legislazione sulle certificazioni
e sulle documentazioni amministrative (uffici di stato  civile  e  di
anagrafe)  ma  soprattutto con la circostanza che la legge n. 15/1968
ha ribaltato la certificazione di autocertificazione ed ha ricondotto
al funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  (art.  20)
l'onere   di   autenticare   le  sottoscrizioni  delle  dichiarazioni
sostitutive.   A   questo   "cambiamento"    i    funzionari    delle
amministrazioni   diverse   dai   comuni  non  sono  sufficientemente
preparati.
  L'indagine ANCI ha messo in luce  anche  un  modesto  ricorso  alle
tecnologie  dell'informazione  (informatica e telematica soprattutto)
per la richiesta automatica di certificati e per lo scambio di dati e
informazioni tra pubbliche amministrazioni ma anche tra uffici  della
stessa amministrazione. Cio' in contrasto con le previsioni normative
recate  dalla  legge  n.  241/1990  (art. 18, commi 2 e 3, secondo le
quali il  responsabile  del  procedimento  deve  acquisire  d'ufficio
fatti, stati e qualita' attestati in documenti gia' in possesso della
stessa    amministrazione    procedente    o    di   altra   pubblica
amministrazione;  art.  22,  comma  2,  sulla  forma  del   documento
amministrativo    composto    da   ogni   rappresentazione   grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto   di   atti   anche   interni   formati   dalle   pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa). Tali previsioni consentono un piu'  agevole  accesso
agli atti, ai provvedimenti ed ai documenti amministrativi se gestiti
con   moderni  strumenti  di  trattamento  automatizzato  di  dati  e
informazioni.
  A  questo  fine,  il  Dipartimento  ha  piu' volte indirizzato alle
pubbliche amministrazioni  istruzioni  e  sollecitazioni  di  cui  si
ricordano le principali:
   decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio
1989 - Gazzetta Ufficiale n. 58  del  10  marzo  1989  (coordinamento
delle  iniziative  e  pianificazione degli investimenti in materia di
automazione nelle amministrazioni pubbliche);
   circolare DFP n. 36928 del 4 agosto 1989 - Gazzetta  Ufficiale  n.
224  (supplemento  n.  74) del 25 settembre 1989 (coordinamento delle
iniziative  e  pianificazione  degli  investimenti  in   materia   di
automazione nelle amministrazioni pubbliche);
   circolare  DFP  n.  36970/18.3.2  del  5  agosto  1989  - Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989 (iniziative volte ad agevolare
il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini);
   circolare DFP n. 46666 del 2 marzo 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 1990 (progetti di automazione dei comuni e loro consorzi.
Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti);
   circolare DFP n. 51223 del 21 maggio 1990 - Gazzetta Ufficiale  n.
124   (supplemento   n.   38)   del  30  maggio  1990  (indirizzi  di
normalizzazione  nell'area  delle  tecnologie  dell'informatizzazione
nella pubblica amministrazione);
   circolare  DFP  n. 74652 del 6 maggio 1991 - Gazzetta Ufficiale n.
111  del  14  maggio   1991   (coordinamento   delle   iniziative   e
pianificazione  degli  investimenti  in  materia di automazione delle
amministrazioni pubbliche. Linee di  programmazione  per  il  biennio
1991-92);
   circolare  DFP  n. 83245 del 16 dicembre 1991 - Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1991 (standardizzazione e  collegamento  delle
anagrafi  e  degli  archivi della pubblica amministrazione centrale e
locale);
   circolare DFP  n.  86361/18.05.1  del  5  marzo  1992  -  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1992 (progetti di automazione dei comuni
delle province e loro consorzi e delle comunita' montane. Concessione
di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti);
   circolare  DFP  n. 87398 del 31 marzo 1992 - Gazzetta Ufficiale n.
82 del 7 aprile 1992 (coordinamento delle iniziative e pianificazione
degli investimenti di automazione  nelle  amministrazioni  pubbliche.
Istituzione  di  centri di riferimento applicativo e di assistenza ai
processi d'informatizzazione).
  Si rammentano  inoltre  le  leggi  n.  38/1990,  art.  15,  che  ha
"legalizzato"  la  firma elettronica sui certificati rilasciati dagli
uffici di stato civile dei comuni e la legge n. 412/1991, art. 6, che
ha consentito l'uso del fac-simile (telefax) per il trasferimento  di
comunicazioni tra amministrazioni pubbliche.
  Tutto  cio'  premesso,  la vastita' della materia, la pluralita' di
soggetti pubblici e privati interessati, l'intima  connessione  delle
documentazioni  e  certificazioni  cartacee  con quelle elettroniche,
nonche' l'esigenza di rendere  piu'  spedita  l'azione  dei  pubblici
poteri  e  piu' economica e trasparente la resa dei servizi pubblici,
postulano una forte "ripresa di attenzione" dei  funzionari  pubblici
sulla  completa applicazione delle leggi di agevolazione del rapporto
cittadini/imprese/amministrazioni pubbliche.
  Tali  leggi  infatti  tendono  da  un  lato  a limitare l'onere dei
cittadini e delle imprese nel richiedere certificazioni  e  documenti
per   istruire  procedimenti  amministrativi,  dall'altro  mirano  ad
introdurre nelle amministrazioni una  "nuova  cultura  del  servizio"
che,  attraverso  una  migliore  organizzazione  del lavoro, sia piu'
orientato all'efficacia dell'azione amministrativa  che  al  rispetto
formale delle norme legislative e regolamentari.
  A  questi  fini,  una delle risorse da utilizzare e' costituita dal
maggiore e piu'  corretto  uso  dei  mezzi  strumentali,  soprattutto
quelli  di  trattamento  in  tempo  reale  di  dati  e  informazioni,
attraverso i quali e' possibile un rapido "dialogo" tra uffici  della
stessa amministrazione e tra uffici di amministrazioni facenti capo a
diverse  strutture ordinamentali (Stato, enti pubblici, regioni, enti
locali, ecc.) soprattutto in ipotesi - molto frequenti - di  concorso
di   una  pluralita'  di  amministrazioni  in  analoghi  procedimenti
amministrativi.
  L'obiettivo e' ambivalente: rendere  le  pubbliche  amministrazioni
autosufficienti  circa  la provvista di documenti ed informazioni per
decidere;  affrancare  i  cittadini  e  le  imprese   dall'onere   di
partecipare  alla fase istruttoria del procedimento amministrativo ed
al suo successivo sviluppo se non in ipotesi di reale  interesse  dei
medesimi  a presentare memorie scritte o documenti non in possesso di
pubbliche amministrazioni o a prendere visione degli  atti  (art.  10
della legge n. 241/1990).
  Appare  di  tutta  evidenza  che l'obiettivo di una amministrazione
moderna, rapida nell'emanazione di  provvedimenti,  efficiente  nella
migliore combinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane,
mirata  su obiettivi predeterminati da programmi e piani di sviluppo,
trasparente e accessibile, economica ed efficace, non si persegue  se
non  transitando  verso  modelli  di  organizzazione  del lavoro meno
rigidi  e  verso  un  cambiamento  di  procedure   da   cartacee   in
elettroniche.
  Tale  condizione  non  puo'  - per motivi culturali e di bilancio -
essere raggiunta nel breve periodo.  Ma le leggi di agevolazione  del
rapporto      cittadini/imprese/amministrazioni     impongono     una
modificazione rapida  ed  incisiva  della  "cultura  amministrativa",
degli schemi organizzativi, delle strutture e degli strumenti. Questa
apparente  dicotomia  tra  volonta'  del  legislatore  (tutela  degli
interessi della collettivita') e  vincoli  di  legalita'  dell'azione
amministrativa  deve  divenire  coesa  nel breve/medio periodo. Nella
fase di transizione dall'uno all'altro modello e' comunque  possibile
utilizzare  taluni  "accorgimenti"  che  permettono  una  migliore  e
maggiore applicazione delle leggi di agevolazione.
  E' importante seguire regole di comportamento comuni.  Si  richiama
percio'  l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sul rispetto
di pochi ma utili indirizzi attuativi  delle  piu'  volte  menzionate
leggi:
   1)  agevolare i cittadini e le imprese - nei casi consentiti - nel
ricorso alle dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  (art.  2
della legge n. 15/1968, art. 18 della legge n. 241/1990);
   2)  predisporre  modelli di dichiarazioni sostitutive da mettere a
disposizione  degli  interessati  presso  gli  uffici  competenti   a
ricevere  tali  dichiarazioni  (utilizzare  i fac-simile, con qualche
adattamento, allegati alla circolare del Dipartimento n. 26779 del 20
dicembre 1988 in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989);
   3)  incaricare  gli  impiegati  di  qualsiasi  livello  o carriera
(esclusa la ausiliaria), quali funzionari competenti  a  ricevere  la
documentazione,  ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta' (articoli 2, 3,
4 e 20 della  legge  n.  15/1968)  e  ad  effettuare  copie  conformi
all'originale  (articoli  7, 14 e 20 della legge n. 15/1968). Possono
essere autenticate dai predetti funzionari copie di atti  pubblici  e
di scritture private richiesti dalla pubblica amministrazione ai fini
di un procedimento amministrativo;
   4) redigere i regolamenti di cui all'art. 3 della legge n. 15/1968
sulle  dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive  di certificazioni
nelle  ipotesi  di  procedimenti  concorsuali  di  qualsiasi   natura
(concorsi, gare, ecc.) che veda una molteplicita' di soggetti istanti
ma un'esiguita' di soggetti usufruenti;
   5)  accettare  dichiarazioni  sostitutive  di  atti  di notorieta'
(articoli 4 e 20 della legge n. 15/1968 e 30 della legge n. 241/1990)
per fatti, stati e qualita' a  diretta  conoscenza  dell'interessato,
con  la stessa procedura di autenticazione di cui al precedente punto
3). Per individuare confini al diritto dei  cittadini  o  dei  legali
rappresentanti  d'impresa  a  dichiarare,  si  suggerisce l'uso di un
criterio ermeneutico che limiti le autodichiarazioni  ad  ipotesi  di
"diretta  conoscenza"  che  sfuggano all'obbligo di certificazione da
parte della stessa o di altra pubblica amministrazione;
   6)  permettere   al   funzionario   competente   a   ricevere   la
documentazione per l'istruttoria di un procedimento amministrativo di
ricavare  i  dati personali dei cittadini o dei legali rappresentanti
d'impresa e quant'altro  desumibile  (nascita,  residenza,  qualita',
stati,  ecc.)  direttamente  da  documenti d'identita' personale o da
altri documenti non scaduti rilasciati da  pubbliche  amministrazioni
(articoli  5,  6  e  20 della legge n. 15/1968; art. 6 della legge n.
241/1990). Nel silenzio della  legge  sul  valore  del  documento  di
riconoscimento  si  suggerisce,  in ordine, di utilizzare, per i dati
personali, la carta d'identita', il passaporto, la patente di  guida,
le   tessere   ferroviarie,   postali   e  previdenziali,  di  ordini
professionali con personalita' giuridica pubblica ed altri  documenti
rilasciati  da  pubbliche  amministrazioni  recanti  almeno  una foto
dall'interessato  con  timbro  a  secco  e  firma   del   funzionario
competente al rilascio;
   7)  richiedere  d'ufficio  i  certificati di assenza di precedenti
penali e di carichi pendenti dell'interessato (articoli 10 e 20 della
legge n. 15/1968; art. 18  della  legge  n.  241/1990)  ed  accertare
d'ufficio i fatti (art. 6 della legge n. 241/1990);
   8)  utilizzare  informazioni  su  fatti, stati e qualita' detenute
nella  propria  banca  dati  o   in   quelle   di   altre   pubbliche
amministrazioni,  tramite  convenzioni  per  lo scambio automatico di
documenti e notizie (art. 10 della legge n. 15/1968;  art.  15  della
legge n. 38/1990; art. 15 della legge n. 241/1990);
   9)  rilasciare  informazioni  e  certificazioni concernenti fatti,
stati  e  qualita'  dello  stesso  soggetto   richiedente   in   modo
contestuale e in un unico documento (art. 11 della legge n. 15/1968);
   10)  determinare  i  tempi dei procedimenti amministrativi non una
volta  per  tutte  ma  prevedendo  decrementi  temporali  al  variare
dell'organizzazione  del  lavoro,  dell'ottimizzazione delle risorse,
del ricorso piu' massiccio all'informatica ed alla  telematica  (art.
25  della  legge  n.  15/1968;  articoli  1,  2  e  22 della legge n.
241/1990).
  L'attuazione delle suggerite  indicazioni  non  sembra  presentare,
allo  stato, rilevanti difficolta' di ordine normativo, organizzativo
o afferente al personale.
  Rappresenterebbe invece un forte segnale di cambiamento del modello
culturale ed organizzativo dei  pubblici  poteri  a  vantaggio  degli
interessi  individuali  e  collettivi  dei cittadini e delle imprese.
Darebbe il segno di una svolta importante nel modo di produrre  atti,
documenti  e  provvedimenti  amministrativi.  Farebbe  avvicinare  la
pubblica amministrazione italiana  ai  sistemi  amministrativi  delle
nazioni  evolute  dal  punto di vista economico e sociale. Sarebbe un
importante contributo allo  sviluppo  ed  al  prossimo  ingresso  del
nostro Paese nell'Europa senza frontiere.
  Si   raccomanda   percio'  alle  amministrazioni  in  indirizzo  di
uniformare i propri comportamenti agli orientamenti appena suggeriti.
  Il Dipartimento della funzione pubblica rimane a  disposizione  per
eventuali   chiarimenti   e  per  ogni  forma  di  collaborazione  in
programmi, progetti, gruppi di lavoro o di studio o per seminari  che
si ritenesse utile richiedere.
  Si prega di dare a questa direttiva la massima diffusione.
                                                 Il Ministro: GASPARI