Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.(GU n.100 del 30-4-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini"; Ritenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, di stabilire gli elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.); Decreta: Articolo unico 1. Nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. proposti dai consorzi volontari riconosciuti o dai consigli interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dalle regioni e province autonome o dagli interessati, puo' essere stabilita, in aggiunta ai requisiti prescritti dall'art. 10 della citata legge, la facolta' di utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi geografici o amministrativi o sottozone di territori ricadenti all'interno della zona di produzione, a condizione che: a) non ripetano il nome della denominazione di origine principale; b) siano espressamente indicati in elenco positivo nel disciplinare; c) il territorio sia individuato nei suoi confini geografici o amministrativi; d) il territorio abbia particolari caratteristiche storico- ambientali e rilevanza di carattere enologico; e) la disciplina viticola ed enologica sia piu' restrittiva. 2. Qualora il territorio della sottozona non sia individuato o individuabile per delimitazione amministrativa, esso, anche in caso di nome amministrativo, e' delimitato in conformita' alla normativa comunitaria e nel rispetto degli usi leali e tradizionali, su cartografia 1:25.000. 3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere altresi' stabiliti: a) le modalita' di elaborazione per i vini liquorosi; le eventuali indicazioni di pratiche enologiche, se diverse da quelle tradizionali, purche' previste dalla legislazione vitivinicola vigente; l'eventuale possibilita', per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 164, di effettuare la tradizionale pratica correttiva con mosti o vini provenienti dal di fuori della zona di produzione nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria; b) la possibilita' di adeguare la densita' di piantagione, la forma di allevamento, la piattaforma ampelografica aziendale e di introdurre vitigni miglioratori, anche in tempi lunghi, ma programmati e prefissati nel disciplinare sino alla scadenza dei quali i produttori continuano ad usufruire della D.O.C. o della D.O.C.G.; c) l'eventuale limite dei superi di resa uva-vino comunque ottenuti, da prendere in carico negli appositi registri ai fini della loro specifica destinazione, ferma restando la resa massima di vino per unita' di superficie avente diritto alla denominazione; d) le modalita', le condizioni e gli eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di origine, sia per l'eventuale invecchiamento del vino, sia per quanto attiene alla elaborazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di origine delle uve; e) le modalita', le condizioni e gli eventuali limiti territoriali, regionali o pluriregionali, per quanto riguarda l'affinamento in bottiglia, nonche' le disposizioni circa il materiale, la forma e la capacita' dei recipienti, la quale non puo' superare al consumo i cinque litri per i vini D.O.C.G. ed i sessanta litri per i vini D.O.C.; f) l'uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa comunitaria per i vini D.O.C.G. e D.O.C. e le eventuali menzioni specifiche storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla denominazione; g) le modalita' per scelta vendemmiale tra differenti denominazioni di origine per vini provenienti dallo stesso vigneto e nel rispetto degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; h) gli usi locali, leali e costanti, e ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare l'immagine e le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o che si presume possano accreditare maggiormente le denominazioni sul mercato; i) gli eventuali obblighi, limitazioni o divieti di utilizzo nell'etichettatura di menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria; l) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1992 Il Ministro: GORIA