MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1992 

  Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo di
cui  all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.
(GU n.100 del 30-4-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  in  particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che
il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  fissi
con  proprio  decreto  le  modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   del  17  luglio  1991,  recante  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi di  cui  all'art.  11  della
citata legge n. 10/1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di
presentazione per l'anno  1991  delle  autorizzazioni  relative  alla
realizzazione  delle iniziative di cui all'art. 11 della citata legge
n. 10/1991;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del 24 gennaio 1992, recante proroga del termine di
presentazione per l'anno 1992, delle domande di  contributo  relative
alla  realizzazione  delle iniziative di cui all'art. 12 della citata
legge n. 10/1991;
  Considerata l'opportunita' di garantire adeguati tempi ai  soggetti
proponenti  tra la chiusura delle attivita' relative al 1991 e quelle
relative all'anno 1992;
  Considerato che un breve rinvio dei termini di presentazione  delle
domande  non  pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di
valutazione delle iniziative per l'anno 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente all'anno 1992, e' prorogato  al  30  giugno  1992  il
termine  finale previsto ai fini della presentazione delle domande di
contributo dall'art. 2, comma 1,  del  decreto  ministeriale  del  17
luglio  1991,  concernente modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 15 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992
Registro n. 8 Industria, foglio n. 210