AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con la legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, recante: "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti". (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1992).(GU n.105 del 7-5-1992)
Nel testo coordinato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche: a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, in calce al testo dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trascritto nella nota (a) all'art. 1 del decreto-legge coordinato, si deve aggiungere il seguente periodo: "A norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le cessioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco (e anche quelle di crusche) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% a partire dal 1 gennaio 1985 (aliquota elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, a decorrere dal 1 gennaio 1989); pertanto dalla data del 1 gennaio 1985 deve ritenersi implicitamente abrogata la lettera l), terzo comma, dell'articolo soprariportato"; a pag. 21, seconda colonna, della gia' citata Gazzetta Ufficiale, il testo dell'art. 74- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato nella medesima nota (a) sopracitata, e' sostituito dal seguente: "Art. 74- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, successivamente modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto qui pubblicato) (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' il relativo termine non sia ancora scaduto, nonche' apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".