MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1992 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale di  trascrizione  da  parte  degli  uffici  del
pubblico registro automobilistico di Novara.
(GU n.116 del 20-5-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata  o accertata giudizialmente la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981,  n.
692,  e  come  ulteriormente  modificato  dall'art.  1› della legge 9
luglio 1990, n. 187, stabilisce che:
    a) le formalita' di prima iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico
registro   automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di  contestuali
diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate  entro
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di effettivo rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive ai veicoli gia' iscritti nel pubblico  registro  automobilistico
devono  essere  richieste dalle parti interessate entro il termine di
sessanta giorni dalla data in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'
stata   autenticata   o  giudizialmente  accertata;  per  le  private
scritture formate all'estero  il  termine  e'  elevato  a  centoventi
giorni,  ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  106, n. 4, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;
    c) per l'omissione delle richieste in formalita', entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si  applica  una  soprattassa  pari  a
quattro   volte   l'imposta   erariale   di  trascrizione  dovuta  da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali  dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato  che  la  non  ottemperanza delle prescrizioni suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno   successivo   a   quello  della  avvenuta  riscossione,  puo'
comportare sanzioni a carico del conservatore del  pubblico  registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia  di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi,  la  necessita' di prevedere nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti  gli adempimenti di legge la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra  il
Ministero  delle  finanze  e  il  Ministero di grazia e giustizia, in
forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente  da  motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici  registri  automobilistici,  al  procuratore  generale della
Repubblica,  che  confermando   l'evento   interruttivo,   ne   dara'
comunicazione  al  Ministero  delle  finanze,  per  l'emissione di un
decreto di sospensione dei  termini  di  adempimento  degli  obblighi
tributari,   ricadenti   sotto  tale  data,  per  i  quali  l'obbligo
tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno  successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso  che,  il  procuratore  generale  della Repubblica presso la
Corte di appello di Torino, con note 24 gennaio  1992  e  29  gennaio
1992   ha  segnalato  l'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del
pubblico registro automobilistico di Novara  per  festa  patrono  nel
giorno  22  gennaio  1992 e per assemblea del personale nel giorno 29
gennaio 1992 e  conseguentemente  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti   per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata,  nei giorni 22 gennaio 1992 e 29 gennaio 1992, la
mancata riscossione dell'imposta  erariale  di  trascrizione  per  le
formalita'  che  andavano eseguite entro tale data nonche' il mancato
versamento all'erario  della  imposta  da  effettuarsi  nello  stesso
termine,   presso   l'ufficio   provinciale   del  pubblico  registro
automobilistico di Novara.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA