Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Titolo VI. Definizione agevolata delle situazioni e delle pendenze in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.(GU n.116 del 20-5-1992 - Suppl. Ordinario n. 76)
Vigente al: 20-5-1992
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette. Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai centri di servizio imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova. Agli uffici I.V.A. Al Comando generale della Guardia di finanza. e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai Ministeri. Alla Ragioneria generale dello Stato. Alle ragionerie centrali dei Ministeri. Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo. Al Servizio centrale degli ispettori tributari. Con le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni integrative approvate con i decreti ministeriali del 29 gennaio 1992 sono stati illustrati l'ambito di applicazione della normativa indicata in oggetto e le modalita' di compilazione e presentazione delle suddette dichiarazioni. Allo scopo di chiarire alcune questioni che sono state rappresentate in ordine all'applicazione della predetta normativa e tenendo conto delle modifiche legislative intervenute dopo la pubblicazione dei suindicati decreti, si forniscono ulteriori chiarimenti ai fini delle imposte sul reddito nonche' una illustrazione del quadro complessivo della definizione agevolata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto risultante a seguito delle predette modifiche. PARTE I IMPOSTE SUI REDDITI 1. Periodi d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa. Nei confronti degli imprenditori in regime di contabilita' semplificata e degli esercenti arti e professioni che per i periodi d'imposta dal 1983 al 1988 non si sono avvalsi della riapertura dei termini prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del medesimo anno, i termini per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, relativi agli anni 1983 e 1984, sono stati prorogati di tre anni. Gli Uffici delle imposte possono, pertanto, rettificare l'annualita' 1983 e l'annualita' 1984 (ovvero le annualita' 1982 e 1983 in caso di presentazione di dichiarazione nulla o di omissione delle dichiarazioni) rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993. Ne consegue che i contribuenti interessati a sanare la propria posizione in relazione a tali annualita', possono, presentare dichiarazioni integrative anche per gli anni 1983 e 1984. Va, peraltro, tenuto presente che i detti periodi di imposta in base al disposto dell'articolo 38, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 possono anche non essere compresi tra quelli non accertati per i quali deve essere obbligatoriamente richiesta la definizione automatica delle imposte. Qualora il contribuente intenda, invece, fruire del condono anche per tali periodi dovra' adottare modalita' di integrazione compatibili con quelle richieste per gli altri periodi d'imposta. Analoghe disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia Orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 i quali possono fruire del condono anche per gli anni 1983 (in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Si ricorda, che i soggetti che si sono avvalsi del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, esponendo un ammontare di reddito inferiore a quello risultante dall'applicazione degli appositi coefficienti previsti dalla legge medesima, sono interessati alla presentazione della dichiarazione integrativa anche per i periodi di imposta compresi nelle predette dichiarazioni per i quali i termini per l'accertamento scadono il 31 dicembre 1994. Si ricorda che vanno obbligatoriamente compresi nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica anche i periodi di imposta per i quali: i contribuenti si siano avvalsi del differimento dei termini previsto dall'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno, sempreche' nelle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.L. n. 69 del 1989, abbiano dichiarato imponibili inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti con il D.P.C.M. 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989; gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica possono avvalersi del differimento dei termini previsto dall'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del medesimo anno. Per effetto del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione per tali annualita' risultano infatti ancora pendenti, alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2. Contenuto delle dichiarazioni integrative. Nell'articolo 33, comma 1, viene specificato che le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per il rimborso di ritenute, acconti d'imposta, crediti d'imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate ne' per l'esercizio di opzioni. Viene precisato, altresi', che le dichiarazioni integrative non esplicano alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio. Alla luce di tale disposizione, e' quindi possibile detrarre dall'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa, ritenute e acconti d'imposta precedentemente non dichiarati, salva l'irrilevanza di eventuali crediti emergenti dallo scomputo dei detti importi. E' di regola parimenti detraibile dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa (salvo che questa non sia presentata ai sensi dell'art. 38) l'ammontare delle imposte versate dal contribuente sulla base delle dichiarazioni originarie presentate oltre il mese ovvero nei casi in cui siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991. Non e', invece, possibile detrarre dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa le detrazioni di imposta, di cui agli articoli 15, 16 e 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973 ed agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, non evidenziate nella dichiarazione originaria o nel modello 101 ovvero maggiori di quelle originariamente dichiarate. Resta comunque scomputabile la quota delle predette detrazioni che, seppur evidenziata nella dichiarazione originaria, non e' stata scomputata per incapienza dell'imposta lorda afferente ai redditi cui le detrazioni stesse si riferiscono, qualora lo scomputo stesso si renda possibile per effetto degli importi integrativamente dichiarati. Va evidenziato, peraltro, che nell'art. 38, comma 2, in deroga alle disposizioni precedentemente illustrate, e' stato precisato che, in caso di integrazione con definizione automatica relativa ai periodi non accertati, le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono comunque essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. Si fa presente che i contribuenti residenti nelle zone della regione Lombardia colpite dalle alluvioni dei mesi di luglio ed agosto 1987 che hanno presentato le istanze previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, devono fare riferimento alle risultanze delle dichiarazioni originarie cosi' come risultano integrate dalle istanze medesime. 3. Versamenti. Qualora in un periodo d'imposta le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio e versate risultino superiori a quelle dovute in base alla dichiarazione integrativa, l'eccedenza formera' oggetto di rimborso da parte dell'Ufficio delle imposte che ha effettuato l'accertamento in sede di controllo delle dichiarazioni integrative. Pertanto, detta eccedenza non potra' essere compensata con le somme dovute per effetto della dichiarazione integrativa relativamente ad altri periodi d'imposta. Sempre in materia di versamenti si ricorda che il contribuente puo' rinunciare alla facolta' di versare le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa in tre rate di uguale importo e puo', quindi, versare le stesse in unica soluzione. 4. Sospensione dei termini per ricorrere e di impugnativa. Va ricordato che nel periodo 1' gennaio - 1' giugno 1992 e' prevista, inoltre, indipendentemente dalla presentazione delle dichiarazioni integrative, la sospensione dei termini per ricorrere o per impugnare. Ne consegue che i periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 1' novembre 1991 possono formare oggetto di dichiarazione integrativa anche se alla data del 1' gennaio 1992 non risulta ancora prodotto alcun ricorso. Analogamente devono ritenersi pendenti anche i rapporti tributari relativi ad anni in contestazione per i quali, successivamente alla predetta data del 1' novembre 1991, sono state notificate decisioni di organi giurisdizionali non impugnate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Ovviamente, successivamente al 1' giugno 1992, sara' cura del contribuente che non intende aderire all'accertamento o alla decisione provvedere alla presentazione dei ricorsi e delle impugnative nel rispetto dei termini di decadenza, al fine di evitare che i provvedimenti notificati si rendano definitivi. In presenza di valida dichiarazione integrativa, la presentazione dei ricorsi e delle impugnative non e' tuttavia necessaria nelle seguenti ipotesi che comportano estinzione della controversia: 1) dichiarazione con richiesta di definizione automatica ai sensi dell'articolo 34; 2) dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'articolo 36, nella quale sia indicato l'intero imponibile risultante dall'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; 3) dichiarazione integrativa semplice relativa a periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 30 settembre 1991, relativamente ai quali l'estinzione della controversia si ottiene fruendo della franchigia di cui all'art.37; 4) dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica ai sensi dell'art. 38, relativa a periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al 30 settembre 1991; 5) dichiarazione integrativa semplice presentata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 63, con la quale si corrisponde l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate. 5. Modalita' di integrazione relative ai periodi di imposta accertati. 5.1 Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in assenza di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34, commi 1 e 2). Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, ultimo periodo, se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare di detti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini della dichiarazione integrativa. Pertanto, se in sede di ricorso il contribuente ha fatto acquiescenza rispetto ad una parte dell'imponibile o del maggior imponibile accertato dall'Ufficio, le imposte gravanti sulla parte di imponibile non contestato restano interamente dovute unitamente alle relative sanzioni (e non devono essere versate dal contribuente in base alla dichiarazione integrativa). Ai fini dell'applicazione del 60 per cento previsto dall'art. 34, comma 1, il maggior imponibile non contestato va dedotto dall'imponibile accertato dall'Ufficio. Tale criterio si applica anche per i redditi indicati nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del decreto legge n. 429 del 1982. Esemplificando tale assunto, in presenza di un contribuente che ha dichiarato per l'anno 1987 un reddito imponibile pari a L. 24.000.000 cui l'Ufficio delle imposte ha accertato un reddito imponibile di lire 50.000.000 e che ha presentato un ricorso non contestando solo 5 dei 26 milioni del maggior imponibile accertato, la dichiarazione integrativa produrra' effetti estintivi se verra' dichiarato un reddito pari a (45.000.000 x 60%) + (24.000.000 x 15%) = 27.000.000 + 3.600.000 = 30.600.000. L'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa e' pari a L. 2.244.000 determinata come segue: Imposta relativa all'imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa aumentato del maggior imponibile non contestato (30.600.000 + 5.000.000 = 35.600.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.994.000 meno Imposta corrispondente all'imponibile dichiarato aumentato della parte di maggiore imponibile non contestato (24.000.000 + 5.000.000 = 29.000.000) . . 6.750.000 Differenza. . . 2.244.000 5.2 Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in presenza di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34, commi 8, 9 e 10). Atteso che, la normativa in esame stabilisce diverse modalita' di calcolo dell'imponibile da indicare nella dichiarazione integrativa ai fini della estinzione della controversia a seconda che sia o meno "depositata la decisione" di organi giurisdizionali, si rende opportuno precisare che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 636 del 1972 "la decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella Segreteria ..."; da tale previsione normativa emerge che il deposito della decisione da cui consegue la pubblicazione della stessa attiene non solo al deposito del dispositivo, bensi' al deposito del dispositivo e della motivazione, che costituisce parte integrante ed esplicativa del dispositivo stesso. Pertanto, ai fini della disposizione in rassegna occorre, in linea generale, fare riferimento a tale momento. Tuttavia, ai fini di cui trattasi ed attesa la ratio della disposizione, assume rilevanza il solo deposito del dispositivo, qualora dallo stesso emergano in modo diretto ed inequivoco gli elementi necessari per la definizione. Inoltre, relativamente alla disposizione recata dal comma 9, ai fini della quantificazione dell'imponibile, possono sorgere problemi attuativi in presenza di decisione resa dalla Commissione Tributaria Centrale ovvero di sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione. E' noto, infatti, che questi organi sono giudici di legittimita' e non di merito. Pertanto, nei casi in cui tali organi giurisdizionali, enunciando un principio di diritto, cassano la decisione impugnata e rinviano ad altra sezione della stessa Commissione di secondo grado o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado, ovvero ad altra sezione della Commissione Tributaria Centrale, per rinnovare il giudizio, mancherebbero i parametri per determinare l'imponibile da esporre nella dichiarazione integrativa. Conseguentemente, occorre distinguere tra decisioni e sentenze che, pur non riguardando specificamente il merito della controversia e la determinazione degli imponibili, li lasciano emergere inequivocabilmente e quelle che non presentano tali requisiti. Cio' posto, solo in presenza dei menzionati requisiti le predette decisioni e sentenze degli organi giurisdizionali in rassegna assumeranno rilievo ai fini del calcolo dell'imponibile da esporre nella dichiarazione integrativa mentre, qualora dagli stessi provvedimenti giurisdizionali non si possano desumere tali elementi, occorrera' riferirsi, per il calcolo di cui trattasi, all'ultima decisione emessa dai giudici di merito e non cassata. 5.3. Dichiarazione integrativa semplice. Poiche' l'art. 32, comma 1, richiede che il maggior reddito di L. 500.000, venga dichiarato per ciascun periodo d'imposta, si precisa che, in caso di due integrazioni semplici per un medesimo periodo d'imposta, l'una concernente i redditi a tassazione ordinaria e l'altra riguardante quelli a tassazione separata, si deve fare riferimento all'ammontare complessivo dei redditi integrati (tassazione ordinaria + tassazione separata) per verificare se sia rispettato l'anzidetto limite minimo 6. Modalita' di integrazione relativa ai periodi di imposta non accertati. 6.1. Dichiarazione integrativa automatica (art. 38). In base a quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 38, per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali "non e' stata presentata" la dichiarazione dei redditi deve essere versato l'importo minimo ivi previsto. Il riferimento contenuto nel citato art. 38, comma 5, ai periodi per i quali "non e' stata presentata" la dichiarazione dei redditi (che ha sostituito quello alla "omessa presentazione" delle dichiarazioni contenuto nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n.429 del 1982), chiarisce che la definizione automatica delle imposte deve essere obbligatoriamente richiesta non soltanto per i periodi d'imposta nei quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi che avrebbe dovuto, invece, essere presentata, ma anche per quelli nei quali il contribuente era legittimato a non presentare la dichiarazione stessa perche', ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito. Ovviamente non sussiste l'obbligo di inclusione nella dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica dei periodi di imposta per i quali il contribuente persona fisica non aveva la capacita' di agire ovvero non poteva essere attribuita soggettivita' tributaria ai fini delle imposte sul reddito ai soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio periodi antecedenti alla costituzione di una societa' o successivi al suo scioglimento). Le imprese individuali e le societa' in liquidazione che si avvalgono della modalita' di definizione automatica devono includere tra i periodi d'imposta per i quali viene presentata la dichiarazione integrativa anche quello cui si riferisce la dichiarazione finale. La definizione automatica non puo' essere invece richiesta dai predetti soggetti in relazione ai periodi d'imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni provvisorie che non si siano rese de- finitive. Ai fini della verifica della esistenza delle condizioni per l'applicabilita' della percentuale alternativa si precisa quanto segue: 1) per ricavi devono intendersi quelli definiti come tali nell'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del T.U.I.R.; 2) l'ammontare complessivo del reddito di impresa, di quello di lavoro autonomo, e di quello di partecipazione (per i quali ricorrono le altre condizioni previste per l'applicazione della percentuale alternativa) deve essere non inferiore al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG relativamente a ciascuna annualita' da includere nella dichiarazione integrativa. A tal fine non si deve tenere conto del credito di imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi e all'articolo 1 della legge n. 904 del 1977, computato in aumento del reddito complessivo; 3) l'attivita' deve essere stata svolta per l'intero periodo di imposta da parte del soggetto che applica i coefficienti (nel caso di esercizio dell'attivita' in forma associata la sussistenza di tale condizione deve essere verificata relativamente alla societa' o associazione, risultando ininfluente la circostanza che il socio o associato sia subentrato nel corso dell'anno). Tale requisito sussiste nel caso in cui l'attivita' d'impresa venga esercitata solo per una parte dell'anno in considerazione della natura propria dell'attivita' medesima (attivita' stagionale); 4) deve essere stata presentata la dichiarazione dei redditi; 5) ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG la dichiarazione non deve risultare chiusa in perdita, ovvero in pareggio, fermo restando la possibilita' di applicare la percentuale alternativa con riferimento all'ILOR eventualmente dovuta. Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare superiore a 18 milioni per il calcolo degli stessi sulla base dei coefficienti di congruita' (D.P.C.M. 21 dicembre 1990), dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attivita' svolta, nonche' il rigo corrispondente al codice della detta attivita', occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci (consumi, beni strumentali, retribuzioni, etc.). I risultati cosi' ottenuti, eccezion fatta per il coefficiente "indice di rotazione", vanno adeguati territorialmente applicando il correttivo previsto dalla tabella M. Non si applica il ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 6, del citato D.P.C.M. In caso di attivita' svolte da imprese familiari e societa' di persone di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonche' in presenza di associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo coefficiente, deve comprendere una somma pari all'importo del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attivita', nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci, con occupazione prevalente nella societa' ridotto di 1, ovvero per il numero degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero per il numero dei collaboratori familiari (relativamente a questi ultimi, si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno di essi qualora essa sia inferiore al salario figurativo). Si ricorda che per le associazioni tra artisti e professionisti l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente di congruita' relativo alle retribuzioni degli addetti deve essere aumentato, ai fini del confronto con i compensi dichiarati, di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di 1. Ne' tale importo (ne' quello relativo al salario figurativo indicato nella tabella L, alla voce attivita' professionale) deve essere sommato a quello delle retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo coefficiente. Le associazioni tra artisti e professionisti, possono presentare dichiarazioni integrative con effetti automatici di cui all'articolo 38, versando, in assenza di imposte su cui commisurare le maggiorazioni percentuali, gli importi minimi previsti nel comma 3 dello stesso articolo 38. L'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, ha aggiunto nell'articolo 38 della legge n. 413 del 1991 il comma 3-bis che fissa i criteri per la determinazione degli importi minimi dovuti dai soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'articolo 5 del TUIR, nonche' dai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione. In particolare per effetto della suindicata disposizione i predetti importi minimi devono essere ripartiti proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed in nessun caso l'importo minimo dovuto da ciascuno dei predetti soggetti puo' risultare inferiore a lire 100.000. E' stato altresi' previsto che qualora il contribuente possieda, in aggiunta ai redditi di partecipazione, redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o redditi di impresa per i quali risultano applicabili importi minimi di diverso ammontare deve essere versato quello piu' elevato. Per il calcolo degli importi minimi dovuti dai titolari di redditi di partecipazione deve innanzitutto farsi riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi o compensi dichiarati dalla societa' o associazione e dall'imprenditore individuale (titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale). L'importo minimo risultante (che resta dovuto per l'intero ammontare dalla societa' o associazione che richieda la definizione automatica) deve essere ragguagliato alle quote di partecipazione agli utili spettanti al titolare ed ai collaboratori dell'impresa familiare, ai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, ai soci delle societa' di persone e agli associati delle associazioni tra artisti e professionisti. 6.2. Dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 37). Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento nel periodo 1' ottobre 1991 - 1' giugno 1992 va tenuto presente che nel caso in cui sia presentata dichiarazione integrativa semplice, l'accertamento opera soltanto per l'eventuale differenza tra l'imponibile accertato e quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa (aumentato di un importo pari al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione, sempreche' l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa sia almeno il 10 per cento di quella esposta nella dichiarazione originaria). Tale modalita' d'integrazione e' l'unica adottabile nel caso in cui il condono sia richiesto da soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in alcun periodo di imposta. In base all'art. 32, comma 1, deve essere dichiarato un maggior reddito non inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Si precisa che non trova applicazione, con riferimento ai redditi o maggiori redditi che formano oggetto di integrazione relativamente ai periodi di imposta anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il disposto dell'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Cio' in quanto tale articolo stabilisce che le disposizioni del testo unico (diverse da quelle per le quali sono state previste norme transitorie) hanno effetto anche per i periodi di imposta sopra menzionati soltanto se "le relative dichiarazioni, validamente presentate" risultino ad esse conformi. Non e' possibile, al riguardo, attribuire tale effetto alle dichiarazioni integrative e, di conseguenza, restano applicabili, per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del testo unico, le disposizioni contenute nei DD.PP.RR. nn. 597, 598 e 599 del 1973, anche se in contrasto con quelle del detto testo unico contenenti norme piu' favorevoli ai contribuenti. 7. Controversie concernenti irregolarita' formali (art. 35). La disposizione in rassegna trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui l'Ufficio delle imposte alla data di entrata in vigore della legge abbia notificato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, anche se lo stesso, alla predetta data, non abbia ancora formato oggetto di impugnativa. Per quanto concerne l'individuazione delle violazioni formali che rientrano nell'ambito di applicazione della sanatoria in esame, si fa riferimento alla casistica esaminata, ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989, nella circolare n. 17 dello stesso anno. 8. Istanza delle persone fisiche che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente (art. 57, comma 6). La sanatoria opera anche quando sia stato gia' richiesto il pagamento delle sanzioni al soggetto che ha perso la rappresentanza, a condizione che l'eventuale controversia sia pendente alla data del 1' gennaio 1992. Nel caso in cui le sanzioni siano state gia' pagate le stesse formeranno oggetto di rimborso d'ufficio. Nel caso in cui il periodo di imposta della societa' o ente rappresentato sia coincidente con l'anno solare il versamento di lire 2 milioni definisce le violazioni commesse nell'anno cui si riferisce l'istanza, comprese quelle riguardanti le dichiarazioni relative al periodo di imposta precedente. Nel caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare il versamento definisce le infrazioni commesse, ai fini dell'IVA, nell'anno cui si riferisce l'apposita istanza e, ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo di imposta avente fine nel predetto anno. Ove nello stesso anno solare si chiudano due o piu' periodi di imposta l'interessato dovra' specificare in allegato all'istanza il periodo di imposta cui si riferiscono le infrazioni che intende sanare e, qualora intenda definire quelle commesse in tutti i periodi di imposta, dovra' versare due milioni per ciascuno di essi. In mancanza di specifica indicazione si ritengono sanate le infrazioni relative al primo periodo di imposta chiuso nell'anno medesimo. Si precisa che qualora lo spazio contenuto nel quadro della dichiarazione integrativa (quadro H) sia insufficiente e' possibile utilizzare ulteriori quadri H (anche in fotocopia) che dovranno in ogni caso essere allegati all'istanza riepilogando il totale nel quadro compreso nel modulo base. Poiche' la disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 57 non indica un termine finale al quale si debba fare riferimento per l'individuazione delle violazioni sanabili, possono comprendersi nella sanatoria anche quelle commesse nel 1991 (qualora il soggetto interessato abbia perso la rappresentanza nel corso di tale anno) non oltre, naturalmente, il 30 settembre; in tal caso va comunque versata la somma di lire due milioni anche per la detta frazione di periodo d'imposta 9. Sanatoria relativa ai versamenti d'imposta o di ritenuta. 9.1. Generalita'. L'art. 62-bis consente la presentazione della dichiarazione integrativa per sanare talune ipotesi di omessi, ritardati o insufficienti versamenti d'imposta. In particolare, detta disposizione si rivolge a quei contribuenti e sostituti d'imposta che, pur avendo esattamente evidenziato nelle dichiarazioni originarie ai fini delle imposte sui redditi, presentate anteriormente al 30 novembre 1991, le imposte e le ritenute correttamente calcolate, ne hanno omesso o ritardato il relativo versamento o l'hanno eseguito in misura insufficiente. Si tratta di talune delle violazioni emergenti in sede di liquidazione ai sensi dell' art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Restano tuttavia escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 62- bis e non possono quindi essere sanate avvalendosi della presentazione di dichiarazioni integrative, le altre violazioni rilevabili in sede di liquidazioni eseguite ex art. 36-bis, quali gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte o delle ritenute; detrazioni, crediti d'imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti. Restano parimenti escluse, per espressa disposizione dell'art. 62-bis, le ipotesi di versamenti omessi, tardivi o carenti di imposte (anche in acconto) o di ritenute se le imposte e le ritenute, con relative soprattasse, sono state gia' iscritte a ruolo e le relative rate sono gia' scadute alla data del 29 aprile 1992, salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 9.4. 9.2. Dichiarazione integrativa in assenza di iscrizione a ruolo. Qualora nelle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate anteriormente al 30 novembre 1991, le imposte e le ritenute siano state correttamente calcolate, ma ne sia stato omesso o ritardato il relativo versamento ovvero lo stesso sia stato eseguito in misura insufficiente, puo' essere presentata la dichiarazione integrativa di cui ai titoli VI e VII della legge n. 413 del 1991, specificando nelle "Annotazioni" del modello di dichiarazione o in apposito prospetto, da allegare alla dichiarazione stessa e di cui va fatta espressa menzione nelle "Annotazioni", le imposte e le ritenute dovute o tardivamente versate, distintamente per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato. A tal fine, si allega alla presente circolare uno schema di prospetto che puo' essere utilizzato dagli interessati. L'indicazione dei dati relativi al versamento non e' richiesta quando le imposte o le ritenute sono state versate tardivamente ma prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento. I versamenti delle imposte e delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative e non effettuati alla data del 29 aprile 1992 devono essere eseguiti, maggiorati a titolo di interessi, di una somma pari al 12% dell'ammontare delle somme dovute, in due rate di eguale importo scadenti entro il 20 maggio 1992 e nel mese di luglio 1992. Sugli importi cosi' determinati e versati entro le predette date non si applica la soprattassa di cui all'art.92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Si precisa che nei casi in cui debbano essere effettuati i versamenti in base alla dichiarazione integrativa anche ad altro titolo, i versamenti di cui all'art. 62-bis vanno eseguiti distintamente pur se con le medesime modalita'. 9.3. Dichiarazione integrativa in presenza di iscrizioni a ruolo. L'art. 62-bis consente la presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai titoli VI e VII della legge n. 413 del 1991 anche a quei contribuenti e sostituti d'imposta che, pur avendo commesso le medesime violazioni individuate nel precedente paragrafo, abbiano gia' subito, in conseguenza della liquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della dichiarazione originaria, la iscrizione a ruolo delle imposte e ritenute dovute e delle relative sanzioni. In tali ipotesi la sanatoria riguarda soltanto le soprattasse relative alle somme comprese nelle rate non scadute alla data del 29 aprile 1992, ovvero in quelle per le quali e' stato comunque sospeso l'inizio dell'azione esecutiva. I contribuenti devono specificare nelle "Annotazioni" al modello di dichiarazione o in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa, facendone menzione nelle "Annotazioni", distintamente per ciascun periodo d'imposta, le imposte e le ritenute, nonche' gli estremi della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora (mese e anno di emissione) e i dati dei relativi versamenti. In tali ipotesi, qualora le imposte e le ritenute siano stati o vengano pagati alle scadenze del ruolo, non sono applicabili le soprattasse di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 602 del 1973 e gli Uffici provvederanno ai conseguenti sgravi e ai rimborsi della soprattassa eventualmente pagata dopo il 29 aprile 1992. 9.4. Versamenti non eseguiti tempestivamente per fatto doloso di terzi. Relativamente alle ipotesi esaminate nel precedente paragrafo, qualora i contribuenti o i sostituti d'imposta dimostrino che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle imposte e delle ritenute e' stato causato da fatto doloso di terzi denunciato all'autorita' giudiziaria prima del 29 aprile 1992, gli Uffici devono effettuare il rimborso anche relativamente alle soprattasse versate a seguito di iscrizioni a ruolo le cui rate siano gia' scadute alla predetta data del 29 aprile 1992 ovvero allo sgravio di quelle non versate. In tal caso, i contribuenti o i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione integrativa indicando i dati gia' evidenziati nel paragrafo precedente, allegando copia, anche fotostatica, della denuncia all'autorita' giudiziaria. PARTE II IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO In materia di IVA e' stata prevista la possibilita' di: A) definire le controversie per le quali alla data del 1' gennaio 1992 non siano intervenuti accertamenti definitivi o pronuncie delle commissioni tributarie non piu' impugnabili; B) definire l'imposta relativamente alle annualita' per le quali sia stata presentata la dichiarazione annuale e non siano stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento; C) presentare le dichiarazioni annuali omesse o rettificare in aumento le dichiarazioni annuali presentate, ancorche' in ritardo; D) definire le violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 1991; E) ottenere la sanatoria relativa ai versamenti d'imposta; F) esonerare gli enti locali dal presentare le dichiarazioni annuali omesse versando una determinata somma a titolo di oblazione. In particolare si espone quanto segue. A) Controversie d'imposta relative alle rettifiche e agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. 1. Si possono definire con il pagamento di un importo pari al 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata. 2. In caso di dichiarazione a credito, rettificata dall'ufficio per il riscontro di un minor credito, la controversia si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento del credito non riconosciuto. 3. Quando sia intervenuta decisione della commissione tributaria di 1' grado e penda ancora giudizio, la controversia si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o maggiore imposta determinata dalla commissione. 4. Quando sia intervenuta decisione successiva a quella di 1' grado e penda ancora giudizio, la controversia si estingue con il pagamento, di un importo pari al 30 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di 2 grado o dalla commissione centrale o dalla corte d'appello. 5. L'estinzione della controversia, che puo' riguardare singole annualita' o, su istanza, anche singoli rilievi, fa venir meno, per la parte definita, qualsiasi obbligo relativo alle sanzioni e interessi di mora collegati al debito d'imposta. Dalla somma che deve essere pagata ai fini della definizione, va detratta quella eventualmente gia' corrisposta in occasione della proposizione del ricorso innanzi agli organi del contenzionso tributario. Non e', comunque, prevista la restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. 6. Le controversie non riguardanti l'imposta ma aventi per oggetto esclusivamente infrazioni formali possono essere definite mediante il pagamento del 10% delle sanzioni irrogate. 7. I contribuenti con controversie pendenti dovrebbero aver ricevuto una lettera raccomandata contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento, direttamente all'ufficio IVA competente, entro il 20 maggio 1992 delle somme indicate con riferimento ad ogni singola annualita'. Coloro che non avessero ricevuto la lettera raccomandata potranno definire le pendenze presentando, su apposito modello, istanza all'ufficio IVA competente entro il 1' giugno 1992. 8. Se l'imposta da pagare supera lire tre milioni, e' prevista la possibilita' di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 20 maggio 1992 ovvero in tre rate di eguale importo, scadenti il 20 maggio 1992, il 31 luglio 1992 e il 31 marzo 1993, con l'applicazione degli interessi nella misura del 9% annuo. 9. I giudizi si estinguono subordinatamente all'esibizione da parte degli interessati delle ricevute di pagamento rilasciate dall'ufficio IVA ovvero, in caso di mancato o insufficiente pagamento nei termini previsti, della distinta di versamento delle somme iscritte a ruolo. Se la definizione e' parziale, il giudizio prosegue per i rilievi non definiti. B) Periodi d'imposta relativamente ai quali non sono stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento (c.d. definizione automatica). 1. Il contribuente ha la possibilita' di definire l'imposta (senza applicazione di sanzioni ed interessi) e, quindi precludere eventuali futuri accertamenti dell'ufficio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa riguardante tutti i periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale (in linea di massima le annualita' dal 1986 al 1990). L'imposta da versare al fine di rendere operante la definizione, deve essere commisurata, nei singoli anni, al 2% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate e al 2% dell'imposta portata in detrazione. Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili o quella portata in detrazione superano i 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5%, e quando superano i 300 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1%. Se lo scostamento dei corrispettivi dichiarati rispetto a quelli accertati con i coefficienti e' contenuto entro percentuali piu' basse di quelle stabilite dalla legge, l'imposta integrativa puo' essere ridotta in proporzione al rapporto tra la percentuale di scostamento e le percentuali indicate dalla legge stessa ai fini del condono automatico previsto per le imposte dirette. In ogni caso, e' dovuto per ciascuna annualita' un'imposta minima pari a: lire 300 mila per i soggetti con volume d'affari fino a 18 milioni; lire 600 mila per quelli con volume d'affari superiore a 18 milioni ma non a 360; lire 900 mila per gli altri soggetti. 2. Le dichiarazioni integrative, redatte in conformita' dei modelli ministeriali, dovranno essere spedite per raccomandata ai competenti Uffici I.V.A. tra il 1' aprile e il 1' giugno 1992. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 20 maggio 1992. Se supera lire 3 milioni, e' consentito di effettuare il pagamento in tre rate di eguale importo, scadenti il 20 maggio 1992, il 31 luglio 1992 e il 31 marzo 1993, con l'applicazione degli interessi nella misura unica del 9 per cento. C) Integrazione semplice e franchigia. Per i periodi d'imposta relativamente ai quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale, e' preclusa la definizione automatica dell'imposta; tuttavia i contribuenti possono presentare le dichiarazioni omesse (senza applicazione di sanzioni ed interessi) a condizione che le stesse comportino un versamento di almeno lire 300 mila per anno. Inoltre il contribuente che, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non e' intenzionato ad avvalersi della definizione automatica dell'imposta, puo' rettificare le dichiarazioni presentate anche con ritardo superiore ad un mese, indicando la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante. In tali casi l'accertamento e' precluso o limitato dalla previsione di un'apposita franchigia (50% dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa). D) Definizione delle infrazioni formali per le quali non siano stati notificati avvisi di irrogazione di sanzioni alla data del 31 dicembre 1991. Il contribuente puo' definire dette infrazioni presentando apposita istanza al competente ufficio, versando le seguenti somme: lire 500 mila per ogni periodo d'imposta in cui sono state commesse le infrazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta, comprese quelle relative alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti e alle ricevute e scontrini fiscali; lire 150 mila per le infrazioni commesse dai vettori; lire 50 mila per le infrazioni commesse dai conducenti. E' previsto, altresi', l'abbandono delle pene pecuniarie qualora il minimo edittale non superi lire 40 mila. E) Sanatoria relativa ai versamenti d'imposta. 1. E' previsto l'abbandono o la non applicazione delle sanzioni (pene pecuniarie e soprattasse) nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell'imposta. Tale agevolazione riguarda l'imposta (compresa quella afferente le liquidazioni periodiche) risultante dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, ed e' applicabile alle penalita' che alla data del 29 aprile 1992: non siano state ancora irrogate o, comunque, se irrogate, non siano state iscritte a ruolo; siano state iscritte in ruoli gia' emessi, con riferimento alle rate d'imposta non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992; siano state iscritte in ruoli gia' emessi, anche con riferimento alle rate d'imposta gia' scadute alla predetta data e non pagate per fatto doloso commesso da terzi, denunciato anteriormente alla stessa data. 2. L'abbandono delle penalita' non ancora irrogate o per le quali non risulti gia' emesso il ruolo e' subordinato alla condizione che l'imposta venga versata, con una maggiorazione fissa del 12 per cento, in due rate di uguale importo, scadenti il 20 maggio e il 31 luglio 1992. Se le imposte non versate e le relative sanzioni sono iscritte in ruoli gia' emessi, vanno abbandonate le penalita' relative alle rate d'imposta non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le stesse siano versate, con i relativi interessi, alle rispettive scadenze del ruolo. 3. Le sanzioni relative alle rate d'imposta gia' scadute e non pagate alla data del 29 aprile 1992 restano dovute, a meno che i soggetti interessati non dimostrino che il mancato versamento e' dipeso da fatto doloso di terzi, denunciato all'autorita' giudiziaria prima di tale data. 4. Per avvalersi della sanatoria i contribuenti sono tenuti a presentare entro il 1' giugno 1992 dichiarazione integrativa, indicando nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto: le imposte dovute, distinte per ciascun periodo d'imposta o per tipo di versamento (mensile o trimestrale); i dati dei versamenti effettuati; gli estremi delle cartelle di pagamento, se gia' notificate. I pagamenti delle imposte vanno effettuati direttamente agli uffici IVA o al concessionario della riscossione. F) Sanatoria per gli enti pubblici. 1. La sanatoria riguarda comuni, comunita' montane, province, regioni, consorzi tra i predetti enti, USL, IPAB, aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, istituti autonomi case popolari ed enti analoghi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. a) Esonero dalla presentazione delle dichiarazioni ancora non presentate. E' prevista la possibilita' per i suddetti enti di essere esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni, relative agli anni dal 1982 al 1990, se, in assenza di accertamento, versano una determinata somma per ogni annualita' di mancata presentazione, risultante da un'apposita tabella. L'esonero e' operante se richiesto per tutti i periodi per i quali ancora non sia stata presentata la relativa dichiarazione. b) Casi in cui alla data del 1' gennaio 1992 sia stata presentata la dichiarazione annuale, ma non sia stato notificato avviso di rettifica. In questi casi, i rapporti relativi ai periodi d'imposta possono essere definiti elevando del 10% l'imposta dovuta in base alle dichiarazioni. Se la dichiarazione risulta a credito, il rapporto puo' essere definito con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di quella prevista dall'apposita tabella. La definizione e' operante, pero', se richiesta per tutti i periodi d'imposta. c) Casi in cui alla data del 1' gennaio 1992 sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. Se tale avviso non sia divenuto definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti versando un importo pari al 30% o al 10% rispettivamente dell'imposta o della maggiore imposta accertata, computando in detrazione l'imposta versata a titolo provvisorio. In caso di riduzione del credito dichiarato il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10% della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato. d) Casi in cui alla data del 1' gennaio 1992 siano state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie. Se tali decisioni non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue versando l'imposta stabilita dall'ultima decisione, oppure versando un importo pari al 70% o al 50%, rispettivamente, dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' corrisposta a titolo provvisorio. Se le commissioni hanno ridotto il credito, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30% della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio. 2. E' prescritta la presentazione di apposita domanda, redatta su apposito modello ministeriale, da parte dell'ente interessato, da produrre entro il 30 giugno 1992, con allegazione delle attestazioni dei versamenti effettuati. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ai quali e' diretta la circolare, vorranno dare la massima divulgazione alle istruzioni in essa contenute. Gli Ispettorati Compartimentali e le Intendenze di Finanza accuseranno ricevuta della circolare stessa al Ministro e gli uffici imposte e I.V.A. alle rispettive Intendenze. Il Ministro: FORMICA