MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1992 

  Variante al programma di edilizia penitenziaria.
(GU n.128 del 2-6-1992)

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale
e' stato autorizzato uno stanziamento di lire  100  miliardi  per  la
costruzione,  il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena;
  Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
  Visto l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404, con il  quale  e'
stato  aumentato  di  lire  400  miliardi  lo  stanziamento  previsto
dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n.  1133;
  Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150  miliardi
per  l'attuazione  del  programma  di intervento di cui alle suddette
leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1 luglio 1977, n. 404;
  Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n.  119,  con  il  quale
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui al citato art. 25 della legge 24
aprile 1980, n. 146,  e'  stata  elevata  a  complessive  lire  1.200
miliardi;
  Visto  l'art.  4  della  legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500  miliardi,  destinata
esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base
al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge
12  dicembre  1971,  n.  1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n.
119;
  Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con  il  quale
e'  stata  autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire 1.000 miliardi, da
destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate,
in base al programma costruttivo predisposto  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30
marzo 1981, n. 119;
  Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con  il  quale
e'  stata  autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire 1.600 miliardi, da
destinare  al  completamento,  anche  funzionale,  delle  opere  gia'
avviate  o  anche  da  avviarsi,  nonche'  lo slittamento di lire 100
miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n.  41,
dall'anno 1987 all'anno 1988;
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti
disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e  22
dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987
e 1988 sono stati rimodulati;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1988,  n.  541,  con  la  quale gli
stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n.  41,
art.  13,  e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi
finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale la  rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n.  41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati cosi'
rimodulati:
   legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:
esercizio finanziario 1992            L. 10.000.000.000
esercizio finanziario 1993            "  90.000.000.000
esercizio finanziario 1994            " 100.000.000.000
   legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:
esercizio finanziario 1992            L. 10.000.000.000
esercizio finanziario 1993            " 100.000.000.000
esercizio finanziario 1994            " 100.000.000.000
esercizio finanziario 1995
 e successivi                         " 490.000.000.000
  Visto  il decreto interministeriale 4 ottobre 1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1991;
  Considerato  che  si  rende   necessario   ampliare   gli   istitui
penitenziari di Milano-Opera e di Milano-Bollate;
  Considerato  che  occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
la costruzione delle nuove case circondariali di Marsala, Patti e San
Remo, delle nuove case circondariali con  sezioni  di  reclusione  di
Perugia  e  delle  nuove  case  di  reclusione  di Favignana e Reggio
Calabria;
  Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi  per
l'adeguamento della casa di reclusione di Padova;
  Considerato  che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per
la ristrutturazione della casa circondariale di Genova;
  Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici
ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni,  per  sentenze
di  tribunali,  per  riserve  ed interessi, per esecuzione di saggi e
prove delle strutture, per i seguenti istituti: Foggia  c.c.,  Teramo
c.c.,  Trani  c.c.,  Sulmona  c.c.  c.r., Ancona c.c., nonche' per la
realizzazione dello svincolo stradale dell'istituto di Paola c.c.;
  Visto  il   parere   del   comitato   paritetico   per   l'edilizia
penitenziaria espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1992;
  Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto in premessa;
                              Decreta:
  E'  inserito  nel programma di edilizia penitenziaria l'ampliamento
degli istituti di Milano-Opera e di Milano-Bollate.
  Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie  da  prelevarsi
dal  residuo  degli  stanziamenti  disponibili  ai sensi dell'art. 13
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e  dell'art.  7  della  legge  22
dicembre 1986, n. 910:
   San Remo c.c.                          L.  9.500.000.000
   Genova c.c.                            "  40.500.000.000
   Marsala c.c.                           "  33.800.000.000
   Patti c.c.                             "  40.700.000.000
   Perugia c.c. c.r.                      "  40.000.000.000
   Padova c.r.                            "   1.357.000.000
   Favignana c.r.                         "  78.450.000.000
   Reggio Calabria c.r.                   "  30.400.000.000
  Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal
Ministero  dei  lavori  pubblici  per  oneri  di  espropriazioni, per
sentenze di tribunali, per riserve ed interessi,  per  esecuzione  di
saggi  e  prove  sulle strutture, per realizzazione svincolo stradale
per i seguenti istituti:
   Foggia c.c.                            L.     81.370.000
   Teramo c.c.                            "     220.900.050
   Trani c.c.                             "       2.126.000
   Sulmona c.c. c.r.                      "     297.062.665
   Ancona c.c.                            "     100.000.000
   Paola c.c.                             "     600.000.000
  Per  effetto  del  presente  decreto  la  disponibilita'  dei fondi
stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e  con  legge
22  dicembre  1986,  n.  910,  di  cui al decreto interministeriale 4
ottobre 1991 risulta di L.  77.349.144.428.
  La  disponibilita'  dei  fondi  riservati  al  completamento  della
copertura finanziaria delle restanti opere gia' avviate o in corso di
avviamento risulta di L. 96.060.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1992
                                    Il Ministro di grazia e giustizia
                                                MARTELLI
Il Ministro dei lavori pubblici
          PRANDINI