MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 27 maggio 1992, n. 12 

  Trattamento  di  quiescenza  privilegiato  - Articoli 12 e 14 della
legge 8 agosto 1991, n. 274.  Benefici  pensionistici  ai  dipendenti
privi  della  vista  -  Legge  29 marzo 1985, n. 113 e legge 28 marzo
1991, n. 120.
(GU n.127 del 1-6-1992)
 
 Vigente al: 1-6-1992  
 

                                   A tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto  alle casse pensioni degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e di Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                   Alla  Ragioneria  centrale  presso
                                  gli istituti di previdenza
                                  All'ufficio  di   riscontro   della
                                  Corte dei conti presso gli istituti
                                  di previdenza
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                         PARTE INTRODUTTIVA
  Questa amministrazione, con le  precedenti  circolari  3  settembre
1991,  n.  8/I.P.  e  15  novembre  1991,  n.  9/I.P.    (pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  212
del 10 settembre 1991 e n. 273 del 21 novembre 1991) ha gia' fornito,
tra  l'altro,  le  debite  istruzioni  per  la  risoluzione di alcune
urgenti e pressanti problematiche emerse  dopo  l'entrata  in  vigore
della legge 8 agosto 1991, n. 274.
  Con  la  presente  circolare,  si  ritiene  opportuno  continuare a
chiarire gli aspetti della legge n. 274, con particolare  riferimento
al trattamento di quiescenza privilegiato.
  Verranno,   poi,   impartite,  nella  seconda  parte,  le  apposite
disposizioni  relative  ai  benefici  pensionistici  in  favore   dei
dipendenti privi della vista, di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113
e  28  marzo 1991, n. 120, con particolare riguardo alla liquidazione
del trattamento provvisorio di pensione.
1. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PRIVILEGIATO.
  Gli  articoli  12  e  14  della legge 8 agosto 1991, n. 274, recano
importanti norme innovative concernenti i trattamenti privilegiati  a
carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
  Al  riguardo,  vengono  qui  di  seguito  illustrati  gli opportuni
criteri esplicativi per l'attuazione della disciplina introdotta  dai
richiamati articoli.
  Giova,  preliminarmente,  mettere  in  evidenza  alcune  necessarie
precisazioni, onde  fornire  utili  indicazioni  di  riferimento,  in
relazione a:
    a)   pensione   "diretta   privilegiata",   pensione   "indiretta
privilegiata", pensione di "riversibilita' privilegiata";
    b) orfani minorenni e requisiti  per  il  diritto  alla  pensione
indiretta o di riversibilita' degli orfani maggiorenni;
    c)  domanda  di  trattamento privilegiato diretto, indiretto o di
riversibilita';
    d) procedimento per la concessione della pensione di privilegio.
  Verranno, poi, prese in considerazione le disposizioni dell'art. 14
concernenti:
    e) l'ambito di applicazione della norma  in  relazione  al  nuovo
termine quinquennale per la presentazione della domanda;
    f)  il  trattamento  speciale  ed  i  casi  di liquidazione della
pensione privilegiata di riversibilita'  da  parte  delle  competenti
direzioni provinciali del Tesoro;
    g)  gli  assegni  accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria, di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13  e  succes-
sive  modificazioni,  e  relativa erogazione da parte delle direzioni
provinciali del Tesoro;
    h) le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980,  n.  19,
in favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio,
titolari di pensioni privilegiate.
1.1. Pensione "diretta privilegiata", pensione "indiretta
  privilegiata", pensione di "riversibilita' privilegiata".
  La  "pensione  diretta  privilegiata",  in  base  alla legislazione
vigente, puo' essere conseguita  da  parte  del  dipendente  divenuto
permanentemente  inabile  a prestare ulteriore servizio e cessato dal
rapporto  d'impiego  per  ferite,  lesioni  traumatiche,   infermita'
riportate o contratte in servizio e per causa di servizio.
  La "pensione indiretta di privilegio" viene conferita ai superstiti
aventi  diritto  del  dipendente  deceduto in servizio e per causa di
servizio, in conseguenza di uno degli eventi sopraindicati.
  La "pensione di riversibilita' privilegiata" spetta  ai  superstiti
aventi  diritto  del pensionato, gia' titolare di pensione diretta di
privilegio, deceduto in quiescenza in conseguenza dell'infermita' che
aveva determinato la concessione della pensione privilegiata diretta.
1.2. Orfani minorenni e requisiti per il diritto alla pensione
  indiretta o di riversibilita' degli orfani maggiorenni.
  Ai limitati effetti  dei  diritti  previdenziali,  assistenziali  e
pensionistici,   gli   orfani  sono  considerati  minorenni  sino  al
compimento del ventunesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 23  della
legge 8 marzo 1975, n. 39.
  Conseguentemente,  sempre  agli  stessi effetti previdenziali, sono
orfani maggiorenni quelli che abbiano compiuto il ventunesimo anno di
eta'.
  Premesso  cio',  si  rammenta,   innanzitutto,   che   gli   orfani
maggiorenni   iscritti   ad   universita'  o  ad  istituti  superiori
equiparati, in base al disposto dell'art. 17, comma 2, della legge n.
274 del 1991, sono equiparati ai minorenni per tutta  la  durata  del
corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno
di eta'.
  Al  riguardo,  questa amministrazione ha gia' fornito le necessarie
indicazioni al par. 3 della richiamata circolare n. 9/I.P. del 1991.
  Indipendentemente dallo "status"  di  studente  universitario,  gli
orfani   maggiorenni  hanno,  comunque,  diritto  al  trattamento  di
quiescenza indiretto o di riversibilita'  qualora  si  trovino  nelle
condizioni  stabilite dall'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379
e successive modificazioni, espressamente riproposte  dal  comma  uno
dell'art. 17 della stessa legge n. 274 del 1991.
  In tale fattispecie, la pensione, essendo concessa proprio in vista
delle  particolari condizioni soggettive degli orfani maggiorenni, ha
forte  componente  assistenziale  e  solidaristica  e,  pertanto,   i
requisiti  richiesti,  sotto elencati, vanno rigorosamente accertati,
comprovati   con   idonea   documentazione   e   devono    sussistere
congiuntamente;  la  mancanza,  o  il venir meno, di uno solo di essi
rende illegittima  ed  indebita  la  prestazione  pensionistica,  con
conseguenti responsabilita'.
  In  base  alla  normativa  citata,  hanno diritto al trattamento di
quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani  maggiorenni  che
alla data di morte del dante causa, siano:
   assolutamente  e  permanentemente  inabili  a  qualsiasi  proficuo
lavoro o in eta' superiore a sessanta anni;
   conviventi a carico del dipendente o del pensionato;
   nullatenenti.
  Le suddette condizioni, secondo il  disposto  dell'art.  18,  comma
uno,  della  legge  n.  274  debbono  sussistere  (congiuntamente, si
ripete)  alla  morte  del  dipendente  o  del  pensionato  e  debbono
permanere.
  Va  sottolineato,  in  proposito,  l'obbligo  posto  a carico degli
interessati dal  successivo  comma  tre  dello  stesso  art.  18,  di
comunicare  alla  competente  direzione  provinciale  del  Tesoro  la
cessazione anche di una sola delle condizioni che  hanno  dato  luogo
all'attribuzione  della  pensione,  ai  fini della conseguente revoca
della stessa.
1.3. Domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto
  o di riversibilita'.
  Ai sensi del comma uno dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, la
domanda  in  questione  deve  essere  presentata,  entro  il  termine
perentorio  di  cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego o
dalla  morte  dell'iscritto  o  del  pensionato,  direttamente   agli
sportelli  delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza, che ne rilasciano ricevuta,  o  inviata
alle  stesse  a  mezzo  di  lettera  raccomandata, considerandosi, in
quest'ultima  ipotesi,  quale  data  di   presentazione   quella   di
spedizione.
  Stante   l'imperativita'   della  richiamata  norma  che,  in  modo
tassativo, prevede che  l'istanza  di  trattamento  privilegiato  sia
presentata, nel termine stabilito, esclusivamente alle casse pensioni
degli  istituti  di  previdenza,  detta  istanza non potra' utilmente
essere rivolta agli enti datori di lavoro o ad altri  uffici,  quali,
ad  es.,  le  prefetture  o i provveditorati agli studi e, qualora lo
fosse, non potrebbe comunque essere ritenuta valida.
 Tuttavia, fermo restando il principio generale della  necessita'  di
presentare  direttamente  alle  casse  pensioni apposita e tempestiva
domanda intesa ad ottenere il trattamento privilegiato, una rilevante
deroga a tale principio e' introdotta dal comma sei dell'art.  14  in
esame,  laddove  e' prevista in favore del coniuge superstite e degli
orfani minorenni del titolare di  pensione  privilegiata  diretta  di
prima   categoria,  con  o  senza  assegno  di  superinvalidita',  la
liquidazione d'ufficio del  trattamento  speciale  e  della  pensione
privilegiata di riversibilita', senza, quindi, alcuna domanda e senza
l'adozione   di  formale  provvedimento,  da  parte  della  direzione
provinciale del Tesoro che  ha  in  carico  la  partita  di  pensione
diretta.
  Gli  orfani  maggiorenni  del  titolare  di  pensione  privilegiata
diretta di prima categoria, secondo il disposto del successivo  comma
7,  sono  tenuti,  invece,  a  presentare  tempestiva  domanda per il
trattamento  privilegiato  indirizzandola,  pero',  non  alle   casse
pensioni   degli   istituti  di  previdenza,  bensi'  alla  direzione
provinciale del Tesoro di cui sopra che, con  formale  provvedimento,
liquidera'  il trattamento di riversibilita' eventualmente spettante,
ove sussistano le condizioni stabilite dall'art. 17, comma uno, della
legge 8 agosto 1991, n. 274, come e'  stato  meglio  specificato  nel
precedente paragrafo della presente circolare.
  Si  precisa,  infine,  che  la  domanda per ottenere la pensione di
privilegio e' valida anche per conseguire  il  trattamento  speciale,
qualora  competa,  nei  casi  previsti  dallo  stesso  art. 14, senza
necessita' di produrre altra separata istanza.
1.4. Procedimento per la concessione della pensione di
  privilegio.
  Si  ritiene  opportuno  rammentare   le   fasi   del   procedimento
amministrativo  relativo  all'eventuale  conferimento  della pensione
privilegiata.
  A seguito della presentazione della domanda intesa ad  ottenere  il
trattamento  privilegiato  diretto o indiretto, la direzione generale
degli istituti di previdenza richiede alla competente  prefettura  di
esperire  la speciale istruttoria prevista dalla vigente normativa e,
nel caso di istanza di pensione privilegiata diretta,  di  sottoporre
l'interessato a visita medico-collegiale presso l'ospedale militare.
  Ad  adempimenti  ultimati,  la  prefettura  rimette  un dettagliato
rapporto sulle circostanze nelle quali si verifico' l'evento  dannoso
addotto  a  motivo della chiesta pensione privilegiata, unitamente al
proprio parere circa la sussistenza, o meno, dei presupposti  per  il
conferimento della pensione privilegiata.
  Al  suddetto  rapporto  della  prefettura  deve,  altresi',  essere
allegata tutta quella documentazione sanitaria ritenuta probante  per
il conseguimento della pensione in parola, nonche':
    a)   il   verbale   di  visita  medico-collegiale  redatto  dalle
commissioni mediche presso gli ospedali militari (e non dalle  unita'
sanitarie locali), nel caso di accertamento del diritto alla pensione
privilegiata diretta;
    b)  ovvero  il  certificato  necroscopico  dal  quale  risulti la
malattia prima e le successioni morbose che condussero al decesso  in
servizio  il  dante  causa, nel caso di accertamento del diritto alla
pensione indiretta privilegiata.
  Invece, qualora sia stata presentata domanda intesa ad ottenere  la
pensione  di  riversibilita'  privilegiata,  non  viene,  ovviamente,
reiterata la richiesta del rapporto e del  parere  della  prefettura,
gia'  comunicati ai fini del conferimento della pensione privilegiata
diretta; in tal caso, alla documentazione sanitaria ritenuta probante
va unito soltanto il certificato necroscopico prima  richiamato,  per
accertare  se  la  malattia  considerata  quale causa della morte sia
conseguenza dell'infermita' che diede origine alla  pensione  diretta
di privilegio.
  Acquisita  la documentazione sopra descritta, la direzione generale
degli istituti di previdenza sottopone  la  domanda  di  pensione  di
privilegio   al   parere   del   comitato  tecnico  per  le  pensioni
privilegiate, recentemente istituito  presso  la  direzione  generale
stessa  in  attuazione  dell'articolo 12 della legge n. 274 del 1991,
del quale, peraltro, fanno  parte  anche  tre  sanitari  del  profilo
professionale   medici,   con   qualifica   non  inferiore  ad  aiuto
corresponsabile ospedaliero, designati al Ministro della sanita'.
  Dopo il parere espresso dal  comitato  tecnico  di  cui  sopra,  le
competenti   divisioni   operative  della  Direzione  generale  degli
istituti  di  previdenza  pedispongono   un'apposita   relazione   al
consiglio  di  amministrazione  degli  istituti  stessi  che, infine,
delibera  sull'accoglimento  o  meno  della   domanda   di   pensione
privilegiata.
  Non  e'  superfluo  ribadire,  per  ultimo, che nell'ambito di tale
procedimento, la visita medico-collegiale ed il rilascio del relativo
verbale,  ai  fini  dell'eventuale   conferimento   del   trattamento
privilegiato  diretto,  rientrano  nella  sfera di attribuzioni delle
commissioni mediche presso gli ospedali militari e non  delle  unita'
sanitarie   locali:   cio'  in  considerazione  del  fatto  che,  pur
riconoscendosi  al  Servizio  sanitario  nazionale   una   competenza
generale  in  materia di accertamenti sanitari, nei casi di specie ci
si trova di fronte ad  un  corpo  omogeneo  e  sistematico  di  norme
procedimentali  che,  emanate  in  vista  di  particolari  ragioni di
pubblico interesse e di esigenze  di  carattere  unitario,  non  sono
incise,  proprio in ragione della loro specialita', dalla istituzione
del Servizio sanitario nazionale (cfr.,  in  tal  senso,  parere  del
Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984).
1.5. Ambito di applicazione della norma in relazione al
  nuovo termine quinquennale di presentazione della
  domanda.
  Con  il comma uno dell'art. 14 viene modificato significativamente,
in senso favorevole agli iscritti alle  casse  pensioni  amministrate
dalla  Direzione  generale  degli  istituti  di previdenza ed ai loro
aventi diritto, il termine perentorio di  tre  anni,  precedentemente
previsto   per   la   presentazione  della  domanda  di  pensione  di
privilegio, elevandolo ad  anni  cinque,  sempre  a  decorrere  dalla
cessazione  del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del
pensionato.
  Secondo  il  tenore  letterale  del  citato  comma  uno,  la  nuova
disciplina trova applicazione per tutte  le  istanze  di  trattamento
privilegiato  presentate  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 274 del 1991.
  E' agevole, pertanto, rilevare che le fattispecie riguardate  dalla
norma in questione concernono, oltre ai casi di cessazione o di morte
avvenuti  posteriormente  alla predetta data, anche quelli vericatisi
anteriormente, purche' la relativa domanda sia stata presentata,  per
la  prima  volta, a decorrere dal 1 ottobre 1991 e comunque entro il
quinquennio.
  Il legislatore,  peraltro,  con  esplicita  previsione,  ha  voluto
estendere  il  predetto piu' vantaggioso termine di cinque anni anche
alle domande che risultino gia' presentate al 1 ottobre 1991, per le
quali il consiglio di amministrazione degli  istituti  di  previdenza
non abbia ancora deliberato.
  E'   evidente  che,  in  tal  caso,  a  prescindere  dall'epoca  di
cessazione o di morte dell'iscritto o del  pensionato,  affinche'  la
domanda  di pensione di privilegio possa essere ritenuta ammissibile,
e'   necessario   che   sussistano   le   seguenti   tre   condizioni
congiuntamente considerate:
   1)  che  la  domanda di pensione privilegiata sia stata presentata
prima del 1 ottobre 1991;
   2) che sia stata presentata entro il termine perentorio di  cinque
anni dalla cessazione o dalla morte;
   3)  che al 1 ottobre 1991 non sia stata gia' adottata la delibera
del consiglio di amministrazione  degli  istituti  di  previdenza  di
rigetto dell'istanza medesima.
  Qualora,  invece,  sulle  domande in questione, gia' prodotte al 1
ottobre  1991,  sia  pure  intervenuta,  alla   medesima   data,   la
deliberazione  del  consiglio  di amministrazione di non accoglimento
della richiesta di pensione di privilegio, non potra' valere il  piu'
vantaggioso   termine   di   presentazione  di  cinque  anni,  stante
l'implicita preclusione che ex adverso si rinviene nell'ultima  parte
del comma uno.
  Non  e'  superfluo sottolineare, infine, che il predetto termine di
presentazione dell'istanza di trattamento privilegiato, ha  carattere
perentorio ed e' prescritto a pena di decadenza.
1.6. Trattamento speciale e casi di liquidazione della pensione
   privilegiata di riversibilita' da parte delle competenti direzioni
   provinciali del Tesoro.
  Con  i commi due e tre dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991, e'
stato introdotto negli ordinamenti di tutte le casse  pensioni  degli
istituti  di  previdenza,  per  i  casi  di morte verificatisi dal 1
ottobre 1991, l'istituto del trattamento speciale  analogo  a  quello
gia' previsto, per i dipendenti statali, dall'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
  Con tale norma e' stata eliminata la preesistente discriminazione a
sfavore  di alcune categorie di iscritti rispetto ai dipendenti dello
Stato.
  Secondo il disposto del citato comma due, al coniuge ed agli orfani
minorenni dell'iscritto deceduto in servizio e per fatti di  servizio
ovvero  del  titolare di trattamento privilegiato di prima categoria,
con o senza  assegno  di  superinvalidita',  deceduto  per  qualunque
causa, e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante
causa,  un  trattamento  speciale  tale  da  elevare  la misura della
pensione  privilegiata,  indiretta  o  di riversibilita', normalmente
spettante, ad un importo pari a quello  della  pensione  privilegiata
diretta di prima categoria.
  Detto  trattamento,  in  base al successivo comma tre, spetta anche
agli orfani maggiorenni che, alla data di morte del dante  causa,  si
trovino nelle condizioni soggettive previste dall'art. 17, comma uno,
della stessa legge n. 274, gia' precisate al paragrafo 1.2.
  Peraltro,  nella  fattispecie  in esame, il legislatore, mantenendo
distinta la posizione del coniuge superstite e degli orfani minorenni
rispetto a quella degli orfani maggiorenni, ha  voluto  disporre  una
disciplina meno onerosa nei confronti dei primi.
  Ed  invero,  al  coniuge superstite ed agli orfani minorenni di cui
sopra, il trattamento speciale, ove competa, viene attribuito, per la
durata di tre anni, sempre e comunque a decorrere dalla data di morte
del dante causa.
  Invece, qualora gli orfani maggiorenni, aventi diritto,  presentino
la  domanda di trattamento privilegiato dopo due anni dal decesso del
dipendente o del titolare  della  pensione  di  prima  categoria,  il
trattamento  speciale  decorre  soltanto  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda   ed   e'
corrisposto  non  oltre  il  restante  periodo di tre anni dal giorno
successivo alla data di morte del  dante  causa;  ovviamente,  per  i
periodi  precedenti  e successivi alla corresponsione del trattamento
speciale  spetta  pur  sempre  il  normale  trattamento  privilegiato
indiretto o di riversibilita'.
  Richiamato,   nelle   linee   generali,  il  quadro  normativo,  e'
necessario precisare che,  data  la  peculiarita'  degli  ordinamenti
delle  casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione generale degli
istituti di previdenza, il trattamento speciale di cui  trattasi,  di
importo  pari  a  quello della pensione privilegiata diretta di prima
categoria presenta concreti vantaggi solo  per  i  superstiti  aventi
diritto degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla
Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  agli aiutanti
ufficiali giudiziari ed  ai  coadiutori,  mentre  non  apporta  alcun
beneficio  economico  per  i  superstiti aventi diritto dgli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti  locali  ed  alla
Cassa  per  le  pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari
parificate.
  Al riguardo, e' bene rammentare che,  ai  sensi  dell'art.  40  del
regio  decreto-legge  3  marzo 1938, n. 680, per la Cassa pensioni ai
dipendenti degli enti locali, e dell'art. 44 della legge  6  febbraio
1941, n. 176, per la Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole
elementari   parificate,   la  misura  della  pensione  privilegiata,
indiretta o di riversibilita', e' gia' pari a quella  della  pensione
privilegiata   diretta  e,  pertanto,  il  trattamento  speciale  non
comporta alcun incremento economico.
  Invece, per la Cassa per le pensioni ai sanitari e per la Cassa per
le pensioni agli ufficiali  giudiziari,  secondo  quanto  prescritto,
rispettivamente,  dall'art.  11  del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
267, convertito, con modificazioni, nella legge 11  agosto  1972,  n.
485 e dall'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, l'importo della
pensione  privilegiata,  indiretta  o di riversibilita', e' inferiore
alla pensione diretta di privilegio e, quindi,  i  superstiti  aventi
diritto  al predetto trattamento speciale conseguono un significativo
vantaggio economico.
  Infatti,  il citato art. 11 stabilisce, per la determinazione della
pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', a carico  della
Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari, che sia riversibile in misura
intera soltanto la parte  della  pensione  privilegiata  diretta  non
eccedente   il   cinquanta   per   cento   della  retribuzione  annua
pensionabile alla data di cessazione dal servizio, mentre la restante
parte della pensione diretta di privilegio e' riversibile secondo  le
aliquote di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n.
965.
  Analogamente,  l'art.  6 della legge n. 16 del 1986, concernente la
Cassa per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti
ufficiali  giudiziari,  ed  ai  coadiutori,  dispone  che nei casi di
pensione privilegiata, indiretta o di riversibilita', il  trattamento
privilegiato   diretto  sia  scisso  nella  parte  non  eccedente  il
cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile  alla  data
di  cessazione  dal  servizio,  riversibile  per  l'intero,  e  nella
restante  parte  riversibile  secondo  la  normativa  vigente  per  i
dipendenti dello Stato.
  Per completezza di informazione e' utile, altresi', riepilogare, in
breve,  la  normativa che disciplina la misura della pensione diretta
di privilegio spettante agli iscritti  alle  quattro  Casse  pensioni
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
  Con riferimento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e scuole
elementari  parificate,  l'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965,
statuisce  che,  nel  caso  di  trattamento   privilegiato   diretto,
l'aliquota,   corrispondente   al   servizio  utile  complessivo,  da
applicare  alla  retribuzione   annua   pensionabile,   deve   essere
maggiorata  di  un  decimo ed in nessun caso, puo' essere inferiore a
0,66667; e' da notare che, per le predette casse,  l'ammontare  della
pensione  privilegiata  diretta non varia in dipendenza delle diverse
categorie cui vanno ascritte le infermita'.
  Invece, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 267 del 1972, per  la
Cassa  per le pensioni ai sanitari, e l'art. 5 della menzionata legge
n. 16  del  1986,  per  la  Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali
giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed ai coadiutori,
prevedono  che,  qualora  venga  conferita  la  pensione  diretta  di
privilegio,  l'importo  della  pensione  ordinaria e' aumentato di un
decimo ed, in nessun caso, puo' essere  inferiore  al  cinquanta  per
cento,  ai  due  terzi  o  al  novanta  per  cento della retribuzione
pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi
di infermita' ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava  alla  sesta,
dalla quinta alla seconda, ovvero alla prima categoria.
  Si  ritiene  opportuno  sottolineare,  infine, che, quando il dante
causa e' il dipendente deceduto in servizio e per fatti di  servizio,
la  liquidazione  del trattamento speciale e della pensione indiretta
di privilegio rimane di competenza  della  Direzione  generale  degli
istituti  di  previdenza,  mentre,  ai  sensi  dei  commi sei e sette
dell'art. 14 in esame, nel caso che il dante causa sia il titolare di
pensione privilegiata diretta di  prima  categoria  ed  i  superstiti
aventi   diritto  siano  il  coniuge  e/o  gli  orfani,  minorenni  o
maggiorenni, il trattamento speciale,  ove  competa,  e  la  pensione
privilegiata  di  riversibilita'  vengono  liquidati,  per  i decessi
verificatisi  dal  1  ottobre  1991, dalla direzione provinciale del
Tesoro che ha in carico la partita di pensione  privilegiata  diretta
di  prima  categoria:  d'ufficio  e  senza  formale provvedimento, in
favore del coniuge e degli orfani minori; con formale  provvedimento,
dietro  presentazione di tempestiva domanda e dopo averne accertato i
requisiti richiesti (secondo quanto  prima  specificato),  in  favore
degli orfani maggiorenni.
  In  relazione  ai  nuovi adempimenti, affidati dal legislatore alle
direzioni provinciali del Tesoro, detti uffici, avendo in  carico  la
partita di pensione privilegiata diretta di prima categoria del dante
causa,  non  incontreranno  alcuna particolare difficolta' in tutti i
casi di liquidazione del trattamento speciale che, si ripete,  e'  di
importo pari alla stessa pensione privilegiata diretta.
  Parimenti, per quanto riguarda i trattamenti di quiescenza a carico
della  Cassa  pensioni  ai dipendenti degli enti locali e della Cassa
pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate,  la
liquidazione  della pensione privilegiata di riversibilita', nei casi
previsti, da  parte  delle  direzioni  provinciali  del  Tesoro,  non
presentera' complessita' di sorta, dovendo essere conferito lo stesso
importo della pensione privilegiata diretta.
  Non  si  puo'  dire altrettanto, invece, con riferimento alla Cassa
per le pensioni ai sanitari  ed  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli
ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed  ai
coadiutori.
  Per queste ultime casse, come sopra  illustrato,  le  modalita'  di
calcolo  della pensione privilegiata di riversibilita', presuppongono
che sia conosciuto l'importo della retribuzione  annua  pensionabile,
riferita alla data di cessazione dal servizio.
  Tale   dato  non  e',  attualmente,  in  possesso  delle  direzioni
provinciali  del  Tesoro,  non  essendo  riportato  nei  decreti   di
conferimento  della pensione privilegiata diretta; per l'avvenire, e'
prevista la predisposizione di un nuovo modello del predetto  decreto
con    l'indicazione    dell'ammontare   della   retribuzione   annua
pensionabile.
  Intanto,  gli  uffici  provinciali  del  Tesoro   provvederanno   a
conferire  subito,  laddove spettante e per il periodo prescritto, il
trattamento speciale,  il  cui  importo  e'  uguale  a  quello  della
pensione  privilegiata  diretta  di prima categoria; contestualmente,
chiederanno alle competenti divisioni della Direzione generale  degli
istituti  di  previdenza  (ed  esattamente, alla divisione 15a per la
Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla divisione 16a per la  Cassa
per   le   pensioni   agli   ufficiali  giudiziari)  l'importo  della
retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal
servizio.
  Nell'avanzare tale richiesta, le predette direzioni provinciali del
Tesoro avranno cura di comunicare, altresi', i superstiti  componenti
il  nucleo  familiare,  aventi diritto al trattamento privilegiato di
riversibilita'.
  Le richiamate divisioni della Direzione generale degli istituti  di
previdenza,  fornendo  il  dato  necessario,  invieranno,  pure, alle
direzioni provinciali del  Tesoro  di  cui  sopra,  un  prospetto  di
liquidazione della pensione di riversibilita' privilegiata spettante,
con   le   opportune   istruzioni  in  modo  che,  successivamente  e
gradualmente,  allorquando  sara'  stato  inserito,  nel  decreto  di
pensione   privilegiata   diretta   di   prima  categoria,  il  dato,
attualmente  mancante,  della  retribuzione  annua  pensionabile,  le
stesse    direzioni   provinciali   del   Tesoro   potranno   operare
autonomamente.
  Si ritiene opportuno, altresi', rammentare la norma  contenuta  nel
comma  cinque  dell'art.  14,  che pone una presunzione di diritto in
favore del coniuge e degli orfani dell'invalido di  prima  categoria,
equiparati,  in  ogni  caso,  al coniuge superstite ed agli orfani di
caduto per servizio, anche se il dante causa sia deceduto  per  cause
diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita'.
  In  conclusione,  e'  bene  sottolineare  che  la  competenza delle
direzioni  provinciali  del  Tesoro,  attribuita   con   la   novella
disciplina,  concerne  soltanto  i  casi  di pensione privilegiata di
riversibilita', derivante da pensione privilegiata diretta  di  prima
categoria,  da  conferire  ai  superstiti  appartenenti  al ristretto
nucleo familiare (coniuge e orfani).
  La   liquidazione   della   predetta   pensione   privilegiata   di
riversibilita' sara' effettuata, da parte delle direzioni provinciali
del   Tesoro,  senza  bisogno  di  alcuna  domanda  e  senza  formale
provvedimento in favore del coniuge superstite e degli orfani minori,
mentre  quelli  maggiorenni  dovranno  sempre  presentare  tempestiva
domanda alle stesse direzioni provinciali del Tesoro, che adotteranno
nei loro confronti un formale provvedimento.
  Resta   inteso  che  tutti  gli  altri  casi  di  conferimento  del
trattamento privilegiato (diretto, indiretto, di  riversibilita'  che
traggano  origine da pensione privilegiata diretta di altra categoria
diversa dalla prima, anche se in  favore  del  coniuge  superstite  e
degli  orfani  minori  e/o maggiorenni) rimangono di competenza della
Direzione generale degli istituti di previdenza alla quale va  sempre
presentata apposita tempestiva istanza da parte degli aventi diritto.
1.7. Assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima
   categoria,  di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13, e successive
   modificazioni, e relativa  erogazione  da  parte  delle  direzioni
   provinciali del Tesoro.
  Il  comma  8  dell'art.  14  in  esame ha stabilito che gli assegni
accessori annessi alle pensioni privilegiate  di  prima  categoria  a
carico  delle  casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza siano
liquidati con le modalita', le misure e le decorrenze previste  dalla
legge 29 gennaio 1987, n. 13.
  L'art.  2  della  legge n. 13 del 1987, teste' citata, prevede, con
effetto dal 1 luglio 1986  e  con  norma  di  carattere  permanente,
l'equiparazione   delle   misure  dell'importo  base  e  dell'assegno
aggiuntivo degli assegni accessori delle pensioni di prima  categoria
degli  invalidi  per  servizio  alle  misure  degli stessi emolumenti
attribuite ai grandi invalidi di guerra.
  In concreto, in applicazione della citata disposizione legislativa,
si deve provvedere con effetto dal 1  luglio  1986  e  d'ufficio  da
parte delle direzioni provinciali del Tesoro:
    a)  alla  elevazione  alle  misure  stabilite  per le pensioni di
guerra dalla legge 6 ottobre  1986,  n.  656,  dei  seguenti  assegni
accessori:
    assegni  di  superinvalidita',  assegni per cumulo di infermita',
indennita' di assistenza e di accompagnamento, assegni sostitutivi di
un secondo  e  terzo  accompagnatore  militare,  assegno  integrativo
spettante agli invalidi ascritti alla prima categoria semplice;
    b) all'attribuzione sugli assegni sopra elencati (in sostituzione
dell'assegno  aggiuntivo di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1984,
n. 111) dell'adeguamento automatico, sempre nella  forma  di  assegno
aggiuntivo,  previsto  per  le  pensioni  di guerra dall'art. 1 della
legge n. 656 del  1986,  con  l'applicazione  dell'intero  indice  di
variazione  di  cui  all'art.  9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modificazioni (percentuale: 9,4% dal 1 luglio 1986; 7, 3%
dal 1 gennaio 1987; 5% dal 1 gennaio  1988;  6,6%  dal  1  gennaio
1989).
  In  sede  di  corresponsione  del nuovo assegno aggiuntivo, occorre
procedere al recupero di quello di cui all'art. 5 della legge n.  111
del  1984,  corrisposto fino ad oggi nonostante fosse stato soppresso
dal 1  luglio  1986;  in  tale  sede  occorre  tenere  presente  che
quest'ultimo  assegno  non e' stato rivalutato dal 1 gennaio 1985 al
30 giugno 1986 in applicazione del decreto  ministeriale  27  gennaio
1989.
  L'art.  3 della stessa legge n. 13 del 1987 reca ulteriori benefici
la cui concessione rientra nella competenza della Direzione  generale
degli istituti di previdenza:
   il  primo  comma  estende  agli  invalidi  per  servizio  la nuova
disciplina concernente i criteri di applicazione delle tabelle  A)  e
B)  allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, ora sostituiti da quelli indicati nel quarto  e  quinto
comma dell'art. 2 della legge n. 656 del 1986;
   il secondo comma prevede la concessione, a domanda, della speciale
indennita'  di  accompagnamento  aggiuntiva  non  reversibile, di cui
all'art. 8 della legge n. 656 del 1986, a talune categorie di  grandi
invalidi.
  Tutto  cio'  premesso, e' da rilevare che la legge 10 ottobre 1989,
n. 342, all'art. 1, primo comma, ha modificato, con  effetto  dal  1
gennaio  1989, il sistema di adeguamento automatico delle pensioni di
guerra, stabilendo che,  in  luogo  dell'assegno  aggiuntivo  di  cui
all'art.  1  della  legge  n.  656  del  1986, la rivalutazione venga
effettuata mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto
dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975, direttamente  sugli  importi
dei  trattamenti  pensionistici  vigenti  al  31  dicembre  dell'anno
precedente, i quali verranno ad essere direttamente incrementati, per
poi essere presi a base per la successiva variazione annuale.
  Lo stesso primo comma prevede il  progressivo  conglobamento  degli
assegni  aggiuntivi concessi dal 1985 al 1988 con gradualita' fino al
1991.
  Per effetto della norma contenuta nel secondo comma del citato art.
1, avente carattere generale in quanto riferentesi a tutti  i  grandi
invalidi  per  servizio,  il  nuovo sistema di adeguamento si applica
anche agli assegni accessori annessi alle pensioni di prima categoria
a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
  E' da tener presente che la legge 29  dicembre  1990,  n.  422,  ha
rideterminato,  con  effetto  dal  1  maggio  1990,  le misure degli
assegni di superinvalidita', delle  indennita'  di  assistenza  e  di
accompagnamento e degli assegni per comulo di infermita' annessi alle
pensioni di guerra di prima categoria.
  Inoltre, i commi 2 e 3 dell'art. 2 hanno previsto l'integrazione di
un  ulteriore  importo,  rispettivamente  di  annue L. 3.000.000 e L.
1.500.000 delle indennita' di assistenza e di  accompagnamento  degli
invalidi  ascritti  alla  lettera  A),  n.  1,  per  cumulo con altre
infermita'. E' da sottolineare, infine, che  ai  sensi  del  comma  4
dello stesso art. 2 detto beneficio e' concesso a domanda.
  Per  effetto  del richiamo al principio di equiparazione, contenuto
nella norma di carattere permanente di cui all'art. 2,  primo  comma,
della  legge  n.  13  del  1987,  nonche'  della  estensione  operata
dall'art. 14, ottavo comma, della legge n. 274 del  1991,  i  cennati
miglioramenti  competono  anche  ai  titolari  di  pensioni  di prima
categoria a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
  Per la individuazione degli importi degli assegni accessori annessi
alle pensioni anzidette e  spettanti  dalle  decorrenze  fissate  dai
provvedimenti  legislativi  dianzi illustrati, verranno utilizzate le
tabelle  degli  analoghi  assegni  allegate  alle   circolari   della
Direzione  generale  dei  servizi  vari  e  delle pensioni di guerra,
emesse in applicazione dei provvedimenti medesimi.
  Per la corresponsione dei  miglioramenti  previsti  dalla  presente
circolare,  le  direzioni  provinciali  del Tesoro si atterranno alle
apposite istruzioni che verranno impartite dalla  Direzione  generale
dei servizi periferici.
1.8. Provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, in
   favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio,
   titolari di pensione privilegiata.
  Con  il  comma 9 dell'art. 14 in esame, vengono estese, a decorrere
dal 10 settembre 1991, ai mutilati ed invalidi paraplegici per  causa
di  servizio,  titolari di pensione privilegiata a carico delle casse
pensioni degli istituti di previdenza, gli assegni accessori previsti
dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.
  Tale legge aveva disposto, per i dipendenti civili e militari dello
Stato, una serie di benefici, in  favore  dei  predetti  mutilati  ed
invalidi paraplegici.
  La  stessa  legge,  soprattutto  per  motivi di ordine finanziario,
aveva pero' come destinatari soltanto i pensionati dello Stato e  non
quelli  titolari  di  trattamento di quiescenza privilegiato a carico
delle casse pensioni  amministrate  dalla  Direzione  generale  degli
istituti di previdenza.
  Pur  essendo  vivamente sentita l'esigenza di evitare disparita' di
provvidenze in eguali situazioni di  bisogno,  il  legislatore  aveva
ritenuto  di  attuare  un  primo  e  piu'  urgente intervento per una
determinata e limitata categoria di dipendenti pubblici.
  La Corte dei conti, tuttavia, adita da un  pensionato  della  Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per il riconoscimento
dei  benefici "de quibus", dubitava della legittimita' costituzionale
della legge n. 19 e, con apposita ordinanza, sottoponeva la questione
alla Corte costituzionale.
  Con  la  predetta  ordinanza  la  Corte  dei  conti  affermava  che
l'esclusione  degli  iscritti  alla  Cassa  pensioni  dipendenti enti
locali dalle provvidenze della legge n. 19,  appariva  "senza  alcuna
razionale   giustificazione",   a  fronte  di  uguali  menomazioni  e
situazioni di bisogno.
  La Corte costituzionale, con sentenza n. 875 del 7/26 luglio  1988,
pur  riconoscendo i motivi di ordine finanziario che, all'epoca della
emanazione della legge  n.  19,  avevano  indotto  il  legislatore  a
limitare  la  portata  della  normativa  solo  ad  una  categoria  di
dipendenti  pubblici  (quella  statale), accoglieva la tesi sostenuta
dalla Corte dei conti, nella considerazione che il notevole lasso  di
tempo  intercorso  senza  un  ulteriore  intervento  legislativo  nei
confronti dei pensionati della C.P.D.E.L., divenuti  paraplegici  per
causa   di   servizio,   induceva   a   ritenere  ingiustificatamente
discriminatoria l'esclusione dei suddetti pensionati dai benefici  di
cui trattasi.
  Tali benefici, infatti, non essendo in relazione alcuna alla natura
del  servizio ne' alla peculiare struttura del trattamento economico,
ma unicamente collegati alle infermita'  particolarmente  gravi,  non
potevano  riguardare  soltanto una particolare ristretta categoria di
pensionati pubblici; veniva,  pertanto,  dichiarata,  con  la  citata
sentenza  n.  875  del  1988,  "l'illegittimita' costituzionale della
legge n. 19 del 1980,  nella  parte  in  cui  non  contempla,  tra  i
destinatari  dei  benefici  in  essa  previsti,  i  pensionati  della
C.P.D.E.L. che fruiscono di pensioni o  assegni  privilegiati,  nella
misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
  A  seguito  della  richiamata  sentenza della Corte costituzionale,
venivano impartite le opportune disposizioni per  l'attribuzione  dei
benefici, nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 della
legge  in  questione, ai mutilati e invalidi paraplegici per causa di
servizio, titolari di trattamento privilegiato, a carico della  Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
  Non  era, purtroppo, possibile, in mancanza di un'apposita norma di
legge, estendere ai pensionati delle altre casse  degli  istituti  di
previdenza i sopra descritti benefici economici, riconosciuti ai soli
iscritti  alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,
in  quanto,  come  e'  noto,  le  sentenze  costituzionali  non  sono
suscettibili di estensione analogica.
  Dopo  la  pronuncia  della  Consulta  risultava,  quindi, eliminata
soltanto la discriminazione tra i dipendenti civili e militari  dello
Stato  e  gli  iscritti alla citata C.P.D.E.L., continuando, pero', a
sussistere la sperequazione nei confronti dei pensionati delle  altre
casse  pensioni,  particolarmente  odiosa in quanto tutte le predette
casse  sono  amministrate  dalla  stessa  Direzione  generale   degli
istituti di previdenza.
  Per  eliminare  tale ingiustificata ed irrazionale situazione, sono
state intraprese le opportune iniziative, nelle competenti sedi  leg-
islative,  per  la  predisposizione  di  un'apposita  norma di legge,
recepita dal nono comma dell'art. 14 della legge n. 274 del 1991.
  Pertanto, a decorrere dal 10 settembre 1991,  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge n. 274, le provvidenze previste dalla legge
11  febbraio  1980,  n.  19,  sono  estese  ai  mutilati  ed invalidi
paraplegici per causa di servizio, titolari di pensione  privilegiata
a  carico  di  tutte  le  casse pensioni amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza.
  I predetti  benefici  consistono,  principalmente,  nell'erogazione
della  indennita'  "una  tantum",  di  cui all'art. 1, comma 1, della
citata legge n. 19, e dell'indennita', prevista dall'art. 2,  per  le
particolari  cure  fisioterapiche  e  per  la occorrente dotazione di
attrezzature tecniche, nonche' dell'indennita' per l'assegnazione  di
un terzo accompagnatore, di cui al successivo art. 4.
  All'uopo,  i  mutilati  e  gli  invalidi  paraplegici per servizio,
titolari  di  pensione  privilegiata,   che   siano   affetti   dalle
invalidita'  precisate  nel  richiamato  art.  1,  comma  1, dovranno
presentare la relativa domanda, corredata da  idonea  documentazione,
direttamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza.
  Quest'ultima  centrale  amministrazione  provvedera' ad attribuire,
mediante emissione di apposito mandato, l'indennita' "una tantum"  di
cui sopra, nella misura, alternativamente spettante, di L. 40.000.000
ovvero di L. 25.000.000, in base a quanto stabilito dallo stesso art.
1, comma 1, secondo le invalidita' ivi indicate.
  Per  quanto  riguarda la concessione della indennita' speciale (che
l'art. 2 fissa, in relazione alle invalidita'  previste  dalla  norma
medesima,  nella misura mensile di L. 250.000 ovvero di L. 100.000) e
dell'indennita'  per  l'assegnazione  di  un  terzo   accompagnatore,
qualora  competa  ai  sensi  dell'art.  4, occorre distinguere se sia
stato gia'  adottato,  o  meno,  il  decreto  di  conferimento  della
pensione privilegiata.
  In  favore dei mutilati ed invalidi paraplegici aventi diritto, nei
cui confronti sia stato gia' emanato il predetto decreto di  pensione
privilegiata,  le  indennita'  di  cui  sopra  saranno concesse dalla
Direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza   con   apposita
deliberazione  e  conseguente  adozione  del  ruolo di variazione del
decreto di pensione, da sottoporre al vaglio dei competenti organi di
controllo.
  Qualora, invece, non  sia  stato  ancora  adottato  il  decreto  di
conferimento    della    pensione    privilegiata,   si   provvedera'
contestualmente,  nello  stesso   decreto,   alla   concessione   del
trattamento  privilegiato  e delle indennita' previste dai menzionati
articoli 2 e 4.
  E' appena in caso di precisare che  le  direzioni  provinciali  del
Tesoro  avranno  cura  di corrispondere l'eventuale indennita' per il
terzo acompagnatore, di cui all'art. 4, limitatamente ai  periodi  di
non degenza presso istituti di cura e previo accertamento che non sia
stato assegnato il terzo accompagnatore militare.
  Per  ultimo,  non  e'  superfluo  rammentare  che,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  23  dicembre  1978,   n.   833,   concernente
l'istituzione   del   Servizio   sanitario   nazionale,  l'assistenza
sanitaria ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa  di  servizio
e' erogata a totale carico delle regioni.
2. BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI PRIVI DELLA VISTA,
   DI  CUI  ALLE LEGGI 29 MARZO 1985, N. 113 E 28 MARZO 1991, N. 120.
   LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE.
  La legge 29 marzo 1985, n. 113, ha previsto norme di  aggiornamento
della  disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici
non vedenti.
  In particolare, per  quanto  attiene  l'aspetto  pensionistico,  al
comma  2  dell'art.  9,  il  legislatore  ha  disposto  in favore dei
centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale,
una  maggiorazione  di  quattro  mesi  per  ogni  anno  di   servizio
effettivamente  svolto, nella suddetta condizione, alle dipendenze di
pubbliche  amministrazioni  o  di  aziende  private,   considerandone
particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.
  Tale beneficio, subordinato ad un'apposita richiesta da parte degli
interessati,   e'   operante   non   solo   per   il   servizio  reso
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, ma
anche per quello pregresso, anteriormente  reso  quale  centralinista
non vedente.
  Con  la  legge  28  marzo  1991,  n.  120,  e' stata introdotta una
disciplina che, particolarmente nell'ambito del pubblico impiego, non
reputa piu' in condizione di minorita' i privi della vista e consente
loro l'accesso agli impieghi pubblici anche in posizione  di  elevata
responsabilita',  mentre,  in  precedenza, tale accesso era possibile
prevalentemente alla qualifica di centralinista.
  Il  legislatore,  tuttavia,  ha  tenuto  conto   che,   in   alcune
particolari  mansioni,  e'  indispensabile  l'uso  della vista ed ha,
quindi, disposto  che  i  non  vedenti  non  possano  essere  assunti
allorquando  nel  bando  di concorso sia espressamente prescritto che
tale condizione comporta inidoneita' specifica al posto per il  quale
sia stato bandito il concorso stesso.
  Come  previsto  per  i  centralinisti non vedenti dall'art. 9 della
legge n. 113 del 1985, anche le attivita' lavorative dei privi  della
vista   di   cui   alla  legge  n.  120  del  1991  sono  considerate
particolarmente usuranti e, pertanto, in loro favore, l'art. 2  della
stessa   legge   n.  120  stabilisce  l'estensione,  a  domanda,  del
beneficio,  gia'  concesso  ai   predetti   centralinisti,   di   una
maggiorazione   di   quattro   mesi   per   ogni   anno  di  servizio
effettivamente svolto, nella condizione di privo  della  vista,  alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private.
  E'  da  sottolineare,  innanzitutto,  che  di tale maggiorazione di
anzianita' possono usufruire soltanto i privi della vista cessati dal
servizio con decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata
in vigore della legge n.  120  (salvo,  ovviamente,  quanto  disposto
dalla  legge  n.  113  del  1985  in  favore  dei  soli centralinisti
telefonici non vedenti).
  Inoltre, essendo il beneficio "de quo"  riconosciuto  su  richiesta
degli  interessati,  agli  stessi,  o  i  loro superstiti (in caso di
decesso  in  servizio  successivo  al  26  aprile   1991),   dovranno
presentare  l'apposita  domanda  direttamente alla Direzione generale
degli istituti di previdenza, eventualmente con la  medesima  istanza
di liquidazione della pensione, diretta o indiretta.
  E'  da  escludere,  invece,  che  i  superstiti aventi diritto alla
pensione di riversibilita' possano inoltrare autonomamente la domanda
intesa al riconoscimento della  maggiorazione  di  cui  trattasi,  in
quanto  tale  diritto ben poteva e doveva essere esercitato dal dante
causa all'atto della domanda di liquidazione della pensione diretta.
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge n.
120 del 1991, destinatari della predetta normativa sono i privi della
vista che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art.
6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano, cioe', colpiti da cecita'
assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad  un  decimo  in
entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
  All'uopo,  gli  interessati  dovranno  allegare  alla  domanda  per
ottenere  il  beneficio   in   questione,   l'idonea   documentazione
comprovante  sia  il requisito di cui sopra, sia il periodo in cui si
siano  trovati  nella  predetta  condizione  (essendo  soltanto  tali
periodi  di  servizio valutabili ai fini della maggiorazione) nonche'
una dichiarazione dell'ente datore di lavoro da cui  risulti  che  il
bando di concorso non disponeva, in modo esplicito e motivato, che la
condizione   di  privo  della  vista  comportava  inidoneita'  fisica
specifica   alle   mansioni   proprie   della   qualifica  o  profilo
professionale di inquadramento.
  In particolare, i ciechi civili dovranno  produrre  il  verbale  di
accertamento   sanitario   rilasciato   dalle   commissioni   mediche
competenti  per  l'accertamento  dell'invalidita'  civile,  mentre  i
ciechi   di  guerra,  quelli  per  servizio  o  invalidi  del  lavoro
presenteranno, rispettivamente, il mod. 69 rilasciato dalla Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, il mod. 69/ ter
rilasciato  dalle  altre  amministrazioni  che  hanno  provveduto  al
riconoscimento   o  il  corrispondente  documento  di  riconoscimento
rilasciato dall'I.N.A.I.L.
  Ovviamente, i centralinisti telefonici non vedenti, in  alternativa
alla  suddetta documentazione, potranno presentare copia, debitamente
autenticata, del diploma di centralinista  telefonico  unitamente  al
certificato   d'iscrizione   al   relativo   albo  professionale  dei
centralinisti telefonici non vedenti.
  L'anzianita'  teorica,  prevista  dalla  richiamata  normativa,  e'
attribuita  all'atto  della  liquidazione  della pensione ed e' utile
soltanto  ai  limitati  effetti  del  diritto  e  della  misura   del
trattamento di quiescenza.
  Ai  fini della predetta maggiorazione di quattro mesi per ogni anno
di servizio svolto,  dovranno  essere  presi  in  considerazione,  si
ripete,  unicamente  i  periodi di servizio prestati nelle condizioni
richieste (durante i quali, cioe', gli  interessati  siano  stati  in
possesso   dei   necessari  requisiti  sanitari  prima  specificati),
attestati con idonea certificazione.
  Va precisato, peraltro, che tali periodi dovranno essere  computati
per  il calcolo della maggiore anzianita' teorica, anche se anteriori
al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n.  120,  ed
anche  se  inferiori all'anno; in quest'ultimo caso, naturalmente, il
beneficio in questione verra' calcolato in proporzione.
  In relazione a quanto sopra esposto, si fa  presente  che  anche  i
servizi prestati, sempre nelle condizioni suddette, durante i periodi
di  continuazione di iscrizione o di reiscrizione alle casse pensioni
degli istituti di previdenza, devono essere opportunamente maggiorati
di un terzo e, pertanto, tale maggiorazione sara' utile pure ai  fini
del  calcolo  della  media  ponderata di cui all'art. 29 del decreto-
legge 28 febbraio 1981, n.  38,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge 23 aprile 1981, n. 153.
  Sara'  sufficiente, ad esempio, che siano stati prestati tre anni e
nove  mesi  di  servizio  con  continuazione  di  iscrizione   o   di
reiscrizione,  in possesso dei requisiti prescritti, per raggiungere,
per effetto della maggiorazione di un terzo, il quinquennio preso  in
considerazione  dal  richiamato art. 29, con conseguente liquidazione
della pensione  sulla  base  della  retribuzione  annua  contributiva
spettante all'atto della cessazione dal servizio.
  Peraltro,  considerate  le particolari necessita' ed esigenze della
categoria in  questione,  si  ritiene  opportuno  consentire  che  la
maggiore  anzianita' teorica di un terzo, prevista dalla normativa in
esame, possa essere valutata dagli enti datori di lavoro, ai fini del
diritto e della  misura  del  trattamento  provvisorio  di  pensione,
purche'    vengano   accertati,   sussistano   e   siano   comprovati
documentalmente tutti i requisiti sopra specificati.
  Al  riguardo,  si  invitano  gli enti datori di lavoro ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni e precisazioni sopra fornite.
  Non e' superfluo rammentare, altresi', la  diretta  responsabilita'
che  gli  stessi  enti  datori  di  lavoro  assumono quali ordinatori
primari di spesa nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni
provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione  che,
ove  risulti,  in  tutto  od  in parte, non dovuto sara' recuperato a
carico dell'ente medesimo, salvo rivalsa verso l'interessato.
  Giova richiamare, in proposito, la norma  di  cui  all'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso
in  attuazione  della legge n. 428 del 1985, laddove, in particolare,
viene disposto che "qualora per errore contenuto nella  comunicazione
dell'ente   di   appartenenza  del  dipendente,  venga  indebitamente
liquidato un  trattamento  pensionistico  definitivo  o  provvisorio,
diretto,  indiretto  o  di  riversibilita',  ovvero un trattamento in
misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da  attribuire  a
fatto    doloso    dell'interessato,    l'ente   responsabile   della
comunicazione  e'  tenuto  a   rifondere   le   somme   indebitamente
corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo".
  Per   ultimo,  si  rammenta  che  il  maggior  onere  pensionistico
derivante dall'aumento di servizio previsto  dall'art.  9,  comma  2,
della  legge  n.  113  del  1985 e dall'art. 2 della legge n. 120 del
1991, e' posto a carico dello Stato.
  Detto onere, pari alla  quota  differenziale  tra  l'importo  della
pensione  spettante  con  la maggiorazione e l'importo della pensione
senza tale maggiorazione,  viene  capitalizzato  e  recuperato  dalle
casse  pensioni  amministrate dalla Direzione generale degli istituti
di previdenza, con le modalita' previste dal decreto del Ministro del
tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204  del
31 agosto 1991.
 Per  quanto  riguarda,  infine,  le  procedure operative ai fini del
rimborso delle somme poste a  carico  dello  Stato,  si  rinvia  alle
disposizioni  impartite con circolare del Ministero del tesoro del 28
ottobre 1991, n. 67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  276  del
25 novembre 1991.
  La  presente  circolare,  per  la parte concernente gli adempimenti
previsti per le direzioni  provinciali  del  Tesoro,  viene  diramata
d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
         Il direttore generale degli istituti di previdenza
                               GRANDE