Legge 8 novembre 1991, n. 376 - Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati.(GU n.128 del 2-6-1992)
Vigente al: 2-6-1992
Come e' noto la legge n. 376 dell'8 novembre 1991, che e' stata peraltro recepita dal nuovo codice della strada, approvato con decreto-legge n. 285 del 30 aprile 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, ha innovato la disciplina della circolazione dei mezzi d'opera prevede- ndo che: i veicoli qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione, muniti di un contrassegno attestante il pagamento di un indennizzo d'usura per un importo pari alla tassa di possesso, quando non eccedono i limiti dimensionali e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 32 e 33 del codice della strada, possono circolare liberamente sull'intera rete stradale, salvo divieti specifici; gli stessi veicoli, sempreche' siano muniti del suddetto contrassegno, quando, pur non eccedendo i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 33, rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, possono circolare unicamente sulle strade, o tratti di esse, non comprese in appositi elenchi delle strade non percorribili. La stessa legge prevede, per la propria attuazione, la successiva emanazione dei seguenti decreti: a) decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive e operative dei veicoli da qualificare mezzi d'opera; b) decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, che stabilisce le modalita' per il pagamento dell'indennizzo d'usura, istituito dall'art. 10- bis del codice della strada, e le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e le rela- tive norme per il rilascio; c) decreto del Ministro dei lavori pubblici che emana le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con i veicoli qualificati mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 33, e per il loro aggiornamento. Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge n. 376, la nuova disciplina di circolazione dei veicoli qualificati mezzi d'opera entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione della legge e cioe' il 29 febbraio del corrente anno. Successivamente il decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, reiterato con il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, ha prorogato l'entrata in vigore della nuova disciplina al 29 maggio del corrente anno. Cio' premesso, essendo stati emanati i decreti di cui ai punti b) e c), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 31 marzo 1992, n. 76 e del 18 maggio 1992, n. 114 e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al punto a) e della pubblicazione degli elenchi delle strade non percorribili, al fine di garantire l'applicazione della legge n. 376 e di tutelare la sicurezza delle strutture stradali e della circolazione di tutti i veicoli, senza peraltro penalizzare le categorie interessate alla circolazione dei veicoli mezzi d'opera, i veicoli gia' oggi qualificati mezzi d'opera ai sensi e nei limiti delle disposizioni del Ministero dei trasporti, purche' muniti del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura, stabilito dal decreto di cui al punto b), possono circolare unicamente nell'ambito del regime autorizzativo vigente per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del codice della strada. Pertanto i suddetti veicoli quando circolano rientrando entro i limiti di massa stabiliti dall'art. 33, oltreche' entro i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, possono percorrere liberamente l'intera rete stradale, salvo divieti specifici, mentre quando circolano in eccedenza ai suddetti limiti di massa, ma entro gli ulteriori limiti di massa stabiliti dalle disposizioni del Ministero dei trasporti ed entro i suddetti limiti dimensionali, possono percorrere unicamente le strade per le quali sono in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del codice della strada. Le autorizzazioni periodiche gia' rilasciate, ai sensi della vigente disciplina dei trasporti eccezionali, ai veicoli qualificati mezzi d'opera ai sensi e nei limiti del sopracitato decreto ministeriale 7 dicembre 1979, ed ancora valide alla data del 29 maggio 1992, sono prorogate sino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili, e comunque non oltre il 30 settembre 1992, ferme restando tutte le limitazioni, temporali e di percorso, e le condizioni riportate sulle autorizzazioni stesse. Gli enti che hanno rilasciato le suddette autorizzazioni procedono alla revoca ed al ritiro delle stesse qualora sopravvengano variazioni dello stato di consistenza delle strade, o di circolazione sulle stesse, che non consentono piu' la circolazione dei mezzi d'opera in condizioni di sicurezza per se' e per gli altri. Qualora alla data del 30 settembre 1992 non siano stati pubblicati gli elenchi delle strade non percorribili, i veicoli qualificati mezzi d'opera, a decorrere dal 1 ottobre 1992 ed improrogabilmente sino al 31 dicembre 1992, non potranno piu' circolare avvalendosi di autorizzazioni prorogate ai sensi di quanto disposto nei punti precedenti di questa circolare, ma unicamente avvalendosi di autorizzazioni nuove o che gia' prevedessero, al momento del rilascio, una data di scadenza successiva al 30 settembre 1992. Tale facolta' e' concessa improrogabilmente sino al 31 dicembre 1992. Dal 1 gennaio 1993 si applicano le disposizioni del nuovo codice della strada. Gli enti proprietari delle strade non possono pertanto rilasciare nuove autorizzazioni la cui scadenza sia successiva al 31 dicembre 1992. Ai veicoli qualificati mezzi d'opera, non in possesso alla data del 29 maggio 1992 di autorizzazione periodica alla circolazione, si applica la disciplina vigente per i trasporti eccezionali, eccezion fatta per il pagamento dell'indennizzo d'usura che deve essere effettuato con le modalita' previste dal decreto di cui al punto b). Analoga disciplina si applica per i veicoli qualificati mezzi d'opera che pur in possesso di autorizzazioni valevoli alla data del 29 maggio 1992 debbano circolare su percorsi diversi da quelli indicati sulle autorizzazioni medesime. Il Ministro: PRANDINI