Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.(GU n.128 del 2-6-1992)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze di traffici; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale e' stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale e' stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986; Decreta: Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 e' prorogato fino al 30 settembre 1992. Per il predetto periodo e' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986. Roma, 30 aprile 1992 Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro delle finanze FORMICA