Determinazione dell'aggio di vendita sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1992 e 1 luglio 1993.(GU n.129 del 3-6-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 569, e l'art. 7 della annessa convenzione fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per l'esercizio della fabbricazione e della vendita dei fiammiferi sul territorio nazionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1923 e successive proroghe della convenzione stessa; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 30 dicembre 1983, con il quale viene prorogata la predetta convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura unica dell'8 per cento; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad un aggiornamento della misura dell'aggio da corrispondersi dal Consorzio ai rivenditori generi di monopolio per la vendita dei fiammiferi al pubblico; Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della citata convenzione, si e' raggiunta un'intesa con il predetto Consorzio per l'elevazione dell'aggio di vendita sui fiammiferi al 9,50% a decorrere dal 1 luglio 1992 ed al 10% a decorrere dal 1 luglio 1993; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 luglio 1992, l'aggio di vendita sui fiammiferi e' fissato nella misura del 9,50%. A decorrere dal 1 luglio 1993, l'aggio di vendita sui fiammiferi e' fissato nella misura del 10%. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 1992 Il Ministro: FORMICA Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992 Registro n. 37 Finanze, foglio n. 384