MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 giugno 1992 

  Integrazione dell'art. 4 dell'ordinanza 30 aprile 1992 riguardante:
"Proroga  del  termine  di  scadenza delle ordinanze 20 novembre 1991
recanti  misure  urgenti  per   il   contenimento   dell'inquinamento
atmosferico  ed  acustico  nei  comuni  di  Bari,  Bologna,  Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia".
(GU n.145 del 22-6-1992)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
  Vista l'ordinanza in data 30 aprile 1992 pubblicata  in  pari  data
nella Gazzetta Ufficiale n. 100;
  Considerato   che   per  mero  errore  materiale  e'  stata  omessa
l'indicazione delle modalita'  di  distribuzione  delle  benzine  nei
territori comunali di Modena e Reggio Emilia;
                              Decreta:
  L'art. 4 dell'ordinanza 30 aprile 1992 e' integrato con la seguente
lettera a1):
   "  a1)  la  benzina contenente piombo e quella priva di piombo non
possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume  ed
un contenuto di aromatici superiore al 33% in volume".
    Roma, 10 giugno 1992
                                          Il Ministro dell'ambiente
                                                    RUFFOLO
          Il Ministro
per i problemi delle aree urbane
            CONTE