MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 giugno 1992, n. 2413 

  Modifiche   alla   circolare   27  settembre  1989,  n.  4804/TB30,
concernente l'attivita' circense e alla circolare 8 novembre 1991, n.
8878/TB30, concernente l'attivita' circense, di spettacolo viaggiante
ed i parchi di divertimento.
(GU n.147 del 24-6-1992)
 
 Vigente al: 24-6-1992  
 

A)  Modifiche  alla  circolare  27  settembre  1989,  n.   4804/TB30,
concernente l'attivita' circense.
 1)  Al  comma  4,  lettera  e),  dell'art. 1 e' aggiunto il seguente
periodo: "nonche' attestazione liberatoria dell'ENPALS concernente il
numero degli  addetti  utilizzati  nell'anno  precedente  o  comunque
nell'ultimo  anno  per  il quale siano state acquisite documentazioni
certe".
  2) All'art. 2 e' aggiunto il comma 4: In occasione della  revisione
dell'autorizzazione  il  numero  dei posti autorizzati e' adeguato al
numero degli addetti effettivamente impiegati  nell'anno  precedente,
secondo  le risultanze dell'attestazione liberatoria ENPALS di cui al
comma 4, lettera e), dell'art. 1 o comunque dell'ultimo anno  per  il
quale siano state acquisite documentazioni certe.
  3)  Al  comma 1 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma 1- bis: I
contributi di cui al comma precedente possono  essere  concessi  solo
agli   esercenti   che  nel  corso  dell'anno  precedente  quello  di
presentazione dell'istanza di contributo  abbiano  effettuato  almeno
150 rappresentazioni.
  4)  Al  comma  3  dell'art.  6  e' aggiunta la seguente lettera f):
attestazione della SIAE dalla quale risulti  che  il  richiedente  ha
effettuato almeno 150 rappresentazioni nell'anno precedente quello di
presentazione dell'istanza di contributo.
  5) Al comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti parole: "e nel
corso  dell'anno  precedente  quello  di  presentazione  dell'istanza
abbiano  effettuato  almeno  150  rappresentazioni,  dimostrate   con
attestazione SIAE".
  6)  Il  comma 3 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Ulteriori
contributi per la finalita' di cui al presente capo  potranno  essere
concessi  al  medesimo  richiedente  solo  dopo  che sia trascorso un
triennio  dall'ultima  assegnazione  e  in  ogni  caso  dopo  che  il
richiedente  medesimo  abbia effettuato successivamente a tale ultima
assegnazione  almeno  730  giornate  di  spettacolo,  dimostrate  con
attestazioni SIAE da allegare all'istanza di contributo.
  Le  disposizioni del presente comma si applicano anche alle istanze
per acquisti di nuovi beni strumentali presentate dagli esercenti  di
motoauto acrobatiche".
B) Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.
 La  disposizione  di cui al punto 2, lettera a), e' cosi' modificata
ed  integrata:  "Gli  interessati  devono   allegare   alla   domanda
documentazione  idonea  a  provare  la  disponibilita',  a  titolo di
proprieta', di locazione finanziaria  o  di  contratto  di  locazione
pluriennale  rinnovabile,  degli  impianti  per  il  cui esercizio e'
richiesta l'autorizzazione.
  Detta disposizione non si  applica,  limitatamente  al  1992,  alle
istanze  di  revisione  presentate  prima  del  1›  gennaio  1992, da
soggetti che abbiano stipulato  un  contratto  di  locazione,  almeno
annuale, tacitamente rinnovabile".
  Le  disposizioni  della  presente  circolare,  fatta  eccezione per
quella da ultimo richiamata, si applicano alle istanze di  contributo
per  eventi  fortutiti  o  per  acquisto  di  nuovi  beni strumentali
presentate dal 1› gennaio 1993.
  Dalla  stessa  data  si  applicano  le  disposizioni  relative alla
revisione delle autorizzazioni per l'esercizio di attivita' circense.
                                                 Il Ministro: TOGNOLI