Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attivita' circense e alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30, concernente l'attivita' circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.(GU n.147 del 24-6-1992)
Vigente al: 24-6-1992
A) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attivita' circense. 1) Al comma 4, lettera e), dell'art. 1 e' aggiunto il seguente periodo: "nonche' attestazione liberatoria dell'ENPALS concernente il numero degli addetti utilizzati nell'anno precedente o comunque nell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe". 2) All'art. 2 e' aggiunto il comma 4: In occasione della revisione dell'autorizzazione il numero dei posti autorizzati e' adeguato al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'anno precedente, secondo le risultanze dell'attestazione liberatoria ENPALS di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 1 o comunque dell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe. 3) Al comma 1 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma 1- bis: I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi solo agli esercenti che nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni. 4) Al comma 3 dell'art. 6 e' aggiunta la seguente lettera f): attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno 150 rappresentazioni nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo. 5) Al comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti parole: "e nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni, dimostrate con attestazione SIAE". 6) Il comma 3 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Ulteriori contributi per la finalita' di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazioni SIAE da allegare all'istanza di contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle istanze per acquisti di nuovi beni strumentali presentate dagli esercenti di motoauto acrobatiche". B) Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30. La disposizione di cui al punto 2, lettera a), e' cosi' modificata ed integrata: "Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilita', a titolo di proprieta', di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile, degli impianti per il cui esercizio e' richiesta l'autorizzazione. Detta disposizione non si applica, limitatamente al 1992, alle istanze di revisione presentate prima del 1 gennaio 1992, da soggetti che abbiano stipulato un contratto di locazione, almeno annuale, tacitamente rinnovabile". Le disposizioni della presente circolare, fatta eccezione per quella da ultimo richiamata, si applicano alle istanze di contributo per eventi fortutiti o per acquisto di nuovi beni strumentali presentate dal 1 gennaio 1993. Dalla stessa data si applicano le disposizioni relative alla revisione delle autorizzazioni per l'esercizio di attivita' circense. Il Ministro: TOGNOLI