MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1992 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo  a  tasso  variabile,  effettuate ai sensi dell'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di  interventi
di   ristrutturazione  ed  ammodernamento  del  patrimonio  sanitario
pubblico, per il periodo 1› luglio-31 dicembre 1992.
(GU n.155 del 3-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988)  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un   programma
poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per  l'importo  complessivo  di  lire 30.000 miliardi, dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere di ammodernamento  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 3 del  proprio  decreto  emesso  di  concerto  con  il
Ministro  della  sanita'  in  data  5 dicembre 1991 e registrato alla
Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n. 91, il
quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate  a  tasso
variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato
applicabile   e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice  del
rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli   pubblici
soggetti  ad  imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media
mensile  aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri   della   lira
interbancaria  tre  mesi  lettera,  rilevati dal comitato di gestione
mercato telematico dei depositi interbancari, con  una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visto  il  citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con
il  quale  viene  stabilito  che  al  tasso  come  sopra   calcolato,
arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso o per difetto, allo 0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione   mercato   telematico   dei   depositi  interbancari  hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dal
decreto ministeriale del 5 dicembre 1991:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 12,80%,
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 12,4531%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre  mesi  lettera  va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso
variabile e' pari al 13,00%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1›
luglio-31 dicembre 1992 e' pari al 13,80%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI