MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1992 

  Destinazione  per  l'anno  1990  delle  somme  non piu' liquidabili
assegnate al Fondo speciale conto contributi  finanziamenti  a  tasso
ordinario.
(GU n.156 del 4-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   26   ottobre  1970,  n.  745,  recante
provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  39,  terzo  comma,  del  suddetto
provvedimento, come  risulta  sostituito  dall'articolo  unico  della
legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni,
del  decreto-legge  30  aprile  1976,  n.  156,  a norma del quale le
disponibilita' del fondo speciale - al quale sono versati  gli  utili
spettanti  allo  Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione
della Sezione speciale per  il  credito  alla  cooperazione  (Sezione
coopercredito)  della Banca nazionale del lavoro - saranno utilizzate
dalla sezione per le finalita' ivi  previste,  secondo  modalita'  da
determinarsi,  su  proposta del comitato esecutivo della sezione, con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  135159  del  19  giugno  1971
(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26  luglio  1971)  ed  in  particolare
l'art.  1,  come modificato dal decreto ministeriale n. 528066 del 12
agosto 1989, con il quale si e' stabilito, in attuazione  del  citato
art.  39  e  dell'art.  2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha
soppresso  il  "Fondo   speciale   conto   finanziamenti",   che   le
disponibilita'  del  suddetto  Fondo  speciale sono attribuite, nelle
proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione  di
contributi  per  ridurre  gli  interessi  pagati  dai  mutuatari  sui
finanziamenti  effettuati  dalla  sezione   coopercredito   a   tasso
ordinario  (Fondo  speciale  conto  contributi  finanziamenti a tasso
ordinario), in parte, nel limite fino al 10%, per la  concessione  di
contributi  a  favore delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute  ai  sensi
dell'art.  5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (Fondo speciale
conto contributi associazioni movimento cooperativo)  ed,  in  parte,
per  assicurare  alla Sezione medesima la copertura totale o parziale
del rischio connesso alle variazioni  di  cambio  delle  "divise"  da
acquistare  mediante  prestiti  in  valuta  estera  (Fondo speciale a
copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista  in
valuta estera);
  Vista la delibera del 22 gennaio 1992, con la quale il consiglio di
amministrazione   della   Sezione   speciale   per  il  credito  alla
cooperazione ha proposto di  destinare  al  ripristino  del  suddetto
"Fondo  speciale  a  copertura  del  rischio  di  cambio  a fronte di
prestiti  di  provvista   in   valuta   estera"   l'importo   di   L.
1.232.087.573,  prelevate  sulle somme assegnate con appositi decreti
del Tesoro  fino  all'anno  1989  al  citato  "Fondo  speciale  conto
contributi  finanziamenti  a  tasso  ordinario", ma non liquidate per
motivazioni varie (importi inferiori a L.  100.000  o  riferibili  ad
operazioni  fruenti  di  altre  agevolazioni  pubbliche,  beneficiari
falliti o in liquidazione coatta  amministrativa,  ecc.)  ovvero  non
incassate   dagli   interessati  entro  il  termine  di  prescrizione
quinquennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei
relativi decreti ministeriali;
  Ritenuto di provvedere in merito;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;
                              Decreta:
  Il  "Fondo  speciale  a copertura del rischio di cambio a fronte di
prestiti in valuta estera", istituito con decreti ministeriali del 19
agosto 1987 e del 12 agosto 1989, viene incrementato dell'importo  di
L.  1.232.087.573 da prelevarsi sulle somme assegnate dal Tesoro fino
al 1989 al "Fondo speciale conto  contributi  finanziamenti  a  tasso
ordinario"  citato  nelle  premesse,  ma  non liquidate dalla Sezione
speciale per il credito alla cooperazione della Banca  nazionale  del
lavoro  per  motivazioni varie ovvero non incassate dagli interessati
entro il termine  di  prescrizione  di  cinque  anni  dalla  data  di
pubblicazione   della   Gazzetta   Ufficiale   dei  relativi  decreti
ministeriali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI