Differimento del termine di decorrenza indicato all'art. 4, comma 1, del regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157. (Deliberazione n. 6309).(GU n.165 del 15-7-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157; Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della citata legge n. 157/1991; Viste le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonche' dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi con le quali viene segnalata l'impossibilita' di disporre degli strumenti informatici necessari per adempiere alla prevista data del 1 luglio p.v. agli obblighi di cui all'art. 4 del suddetto regolamento n. 5553/1991 e cio' anche per le difficolta' emerse nella predisposizione delle procedure automatiche di rilevazione dei dati da parte dei centri servizi utilizzati da detti intermediari; Ritenuta la necessita', in presenza della menzionata situazione, di prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi; Delibera: Nell'art. 4, comma 1, del regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 157/1991 il termine del "1 luglio 1992" e' sostituito dal "1 ottobre 1992". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 25 giugno 1992 p. Il presidente: ZURZOLO