MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1992 

  Determinazione  del  reddito  medio  convenzionale  giornaliero  da
valere per l'anno 1992 ai fini del calcolo  dei  contributi  e  della
misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.
(GU n.175 del 27-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  7,  comma  1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc-
cessive  modificazioni  ed  integrazioni  di quattro fasce di reddito
convenzionale individuate  in  base  alla  tabella  D  allegata  alla
richiamata  legge  n.  233/1990  ai fini del calcolo dei contributi e
della determinazione della misura delle pensioni;
  Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata  legge  n.  233/1990,
che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito
medio  convenzionale  per  ciascuna  fascia di reddito agrario di cui
alla citata tabella D con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   con   riferimento   alle  retribuzioni  medie
giornaliere di cui al  primo  comma  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1992 di determinazione delle
retribuzioni  medie  giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli,
da valere per l'anno 1992, ai sensi dell'art. 28,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   determinare   il   reddito   medio
convenzionale per ciascuna fascia di  reddito  agrario  di  cui  alla
tabella  D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento
alle retribuzioni medie da valere per gli  operai  agricoli  a  tempo
indeterminato comuni;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  convenzionale  giornaliero da valere per l'anno
1992 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni
per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata
alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato in misura pari a  L.
63.136.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI