DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1992 

  Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  al
Ministro  senza  portafoglio  per  il  coordinamento  delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali on. avv. Raffaele Costa.
(GU n.177 del 29-7-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con  il  quale  al
Ministro senza portafoglio on. avv. Raffaele Costa e' stato conferito
l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli
affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni al Ministro
stesso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali on. avv. Raffaele Costa, salve
le  competenze  attribuite  dalla  legge  al  Ministero  degli affari
esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni  di  coordinamento,  di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica,
nonche'  ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:
    a) le attivita' inerenti le politiche  comunitarie  di  carattere
generale   o   per   specifici   settori,  assicurandone  coerenza  e
tempestivita' e riferendone periodicamente alle Camere;
    b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge
9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne  l'emanazione
dei regolamenti di cui all'art. 4;
    c)   l'armonizzazione  tra  legislazione  nazionale  e  normative
comunitarie, nonche' le procedure delle attivita' di adempimento agli
obblighi  comunitari,  ivi  comprese  le  pronunce  della  Corte   di
giustizia delle Comunita' europee;
    d)  la definizione della posizione italiana nella formulazione di
atti comunitari,  anche  attraverso  la  consultazione  di  operatori
privati   e   di   parti   sociali   interessati,   d'intesa  con  le
amministrazioni pubbliche competenti per settore;
    e) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee
relative al "Mercato interno", rappresentando l'Italia  d'intesa  con
il  Ministero  degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari
designati dai Ministeri interessati;
    f) il coordinamento dei finanziamenti  comunitari  nei  confronti
delle  amministrazioni,  enti  e  soggetti  destinatari,  nonche'  la
promozione  delle  iniziative  di  controllo,  verifica  ed  efficace
utilizzo  delle  risorse, anche intervenendo ai fini della tempestiva
disponibilita' delle risorse nazionali  connesse  e  dell'attivazione
del  Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge
16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;
    g)  l'attuazione,  in  qualita'  di  autorita'  competente,   del
regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo
ai  programmi  integrati  mediterranei (PIM), nonche' dei regolamenti
CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno  1988,  CEE  numeri  4253,
4254,  4255  e  4256/88  del  Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n.
4042/89  del  Consiglio  del  19   dicembre   1989,   relativi   alla
destinazione   dei   Fondi   comunitari   a   finalita'  strutturali,
mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i
rapporti con le  autorita'  territorialmente  competenti  e  con  gli
organi  delle  Comunita'  europee,  in  collegamento con il Ministero
degli affari esteri;
    h) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento
ai temi e ai problemi comunitari;
    i) la presidenza del comitato interministeriale per  i  PIM,  del
comitato  interamministrativo  per  il coordinamento degli interventi
dei  fondi  strutturali  delle  Comunita'  europee  e  del   comitato
consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183,   provvedendo   alla   costituzione  della  relativa  segreteria
permanente.
  Per quanto concerne la materia degli affari regionali, il  Ministro
e'  altresi' delegato ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo
a:
    a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione;
    b) l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche relativamente ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    c)   l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura  normativa  ed
amministrativa concernenti le regioni  e  le  province  ad  autonomia
speciale,  con  particolare  riguardo  alle norme di attuazione degli
statuti;
    d) i problemi delle minoranze linguistiche  e  dei  territori  di
confine;
    e)  il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di organi
regionali inadempienti, nell'esercizio di  funzioni  delegate  ed  in
attuazione  di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
    f) l'attivita' dei Commissari del Governo nelle regioni,  nonche'
la  nomina  dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni
di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con  il
Ministro dell'interno;
    g)  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi
collegiali   costituiti   presso    amministrazioni    statali,    le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze  regionali  o di
rilievo  comunitario,  verificandone  e  promuovendone   l'attuazione
coordinata  da  parte  di  amministrazioni  statali,  enti pubblici e
societa' a partecipazione pubblica;
    i) la definizione di questioni inerenti l'attivita' delle regioni
di rilievo internazionale e comunitario;
    l) gli atti relativi alle funzioni di inidirizzo e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  ove  sia  previsto un
intervento del Presidente del Consiglio.
  Il Ministro e' inoltre delegato:
   a designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio, tecnico-amministrativi e  consultivi,  operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a  provvedere,  nelle  predette  materie,  ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari  per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1992
                                                 Il Presidente: AMATO