MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1992 

  Fissazione dell'ammontare massimo del finanziamento sul quale  puo'
essere  accordata la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 7
della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,  recante  interventi   per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
(GU n.183 del 5-8-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 5 ottobre  1991,  n.  317,  recante  interventi  per
l'innovazione  e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare,
l'art. 26, concernente la garanzia integrativa;
  Visto il comma 2 dello stesso art.  26,  il  quale  attribuisce  la
natura  integrativa  alla  garanzia del fondo di cui all'art. 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e  prevede
che  la  stessa  puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli
istituti e aziende di credito di  cui  all'art.  19  della  legge  25
luglio  1952,  n.  949,  e  successive integrazioni, su richiesta dei
medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per
cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti
e aziende di credito fino  ad  un  ammontare  massimo  stabilito  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il comma 3 del medesimo art. 26, il quale stabilisce che, con
le stesse modalita' ed entro gli stessi limiti di cui  al  precedente
comma  2,  la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 20 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo
di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere accordata dal Mediocredito centrale alle
cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva  fidi  di  cui  agli
articoli  29  e  30  della  stessa legge n. 317, a condizione che gli
interventi di garanzia siano stati assunti dagli  stessi  consorzi  e
cooperative  per  un  importo  massimo  non superiore al 50 per cento
dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese;
  Considerato che occorre procedere  alla  fissazione  dell'ammontare
massimo  del  finanziamento,  anche  non  agevolato,  concedibile  ai
soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre  1975,  n.  517,  e
successive  modificazioni,  dagli istituti e dalle aziende di credito
ai fini dell'ottenimento della  garanzia  integrativa  a  valere  sul
fondo di cui alla stessa legge;
  Considerato altresi' che, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 26,
il  predetto  ammontare  massimo  costituisce  parimenti un limite di
ammissibilita' ai fini dell'ottenimento della garanzia integrativa da
parte delle cooperative e dei consorzi di garanzia  collettiva  fidi,
di  cui  agli  articoli  29 e 30 della legge n. 317, su interventi di
garanzia non superiori al 50 per cento del  finanziamento  utilizzato
dalle imprese;
                              Decreta:
  E'   fissato   in   lire   due   miliardi   l'importo  massimo  del
finanziamento, anche non agevolato, sul quale puo'  essere  accordata
la  garanzia  integrativa  del fondo di cui all'art. 7 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 giugno 1992
                                          Il Ministro del tesoro
                                                   CARLI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1992
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 164