Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Reggio Calabria e Trieste.(GU n.184 del 6-8-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/6324 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.732.343.400 pari al 90% dell'importo richiesto di L. 1.924.826.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.937.826.000 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/6325 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trieste e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.955.636.833 pari al 70% dell'importo di L. 4.222.338.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.224.662.498 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Trieste dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.