Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere.(GU n.188 del 11-8-1992)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico; Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990, che identifica le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti centri di altissima specializzazione all'estero; Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1991 di integrazione dell'elenco delle prestazioni fruibili, contenuto nel sopracitato decreto ministeriale 24 gennaio 1990; Considerata l'esigenza di limitare i trapianti presso centri di altissima specializzazione esclusivamente a quelli effettuati con organi prelevati da cadavere, anche in relazione alla pratica impossibilita', in particolare per quanto concerne i Paesi extracomunitari, di verificare l'effettiva gratuita' della donazione di organo da parte del donatore vivente; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la bioetica in data 23 maggio 1992; Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' del 26 maggio 1992 di modifica dell'elenco delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero; Ritenuto di procedere alla modifica dei decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 31 agosto 1991 in conformita' a quanto proposto dal Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Le voci "trapianto d'organo" di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e "trapianto di cornea" di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1991 vanno intese come riferite esclusivamente a "trapianto d'organo" o "di cornea" prelevati da cadavere. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO