MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 giugno 1992 

  Modificazioni  ai  decreti ministeriali 24 gennaio 1990 e 30 agosto
1991 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere.
(GU n.188 del 11-8-1992)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1939, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri
per  la  fruizione  di  prestazioni  assistenziali  presso  centri di
altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani
residenti in Italia per prestazioni  che  non  siano  ottenibili  nel
nostro  Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita'
del caso clinico;
  Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio 1990, che identifica le
classi di patologia e le prestazioni fruibili  presso  gli  anzidetti
centri di altissima specializzazione all'estero;
  Visto  il  proprio  decreto in data 30 agosto 1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214  del  12  settembre  1991  di  integrazione
dell'elenco  delle  prestazioni  fruibili,  contenuto nel sopracitato
decreto ministeriale 24 gennaio 1990;
  Considerata l'esigenza di limitare i  trapianti  presso  centri  di
altissima  specializzazione  esclusivamente  a  quelli effettuati con
organi  prelevati  da  cadavere,  anche  in  relazione  alla  pratica
impossibilita',   in   particolare   per   quanto  concerne  i  Paesi
extracomunitari, di verificare l'effettiva gratuita' della  donazione
di organo da parte del donatore vivente;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la bioetica in
data 23 maggio 1992;
  Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' del 26  maggio
1992  di  modifica  dell'elenco  delle  classi  di  patologia e delle
prestazioni fruibili  presso  centri  di  altissima  specializzazione
all'estero;
  Ritenuto  di  procedere  alla  modifica dei decreti ministeriali 24
gennaio 1990 e 31 agosto 1991 in conformita' a  quanto  proposto  dal
Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
  Le  voci  "trapianto  d'organo"  di  cui al decreto ministeriale 24
gennaio 1990 e "trapianto di cornea" di cui al  decreto  ministeriale
30 agosto 1991 vanno intese come riferite esclusivamente a "trapianto
d'organo" o "di cornea" prelevati da cadavere.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO